| (Secondo turno elettorale).
1. Qualora non si verifichino le condizioni previste al
comma 7 dell'articolo 3, si procede ad un secondo turno
elettorale, solo nei collegi non assegnati al primo turno,
nella seconda domenica successiva al primo turno.
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2. Al secondo turno elettorale sono ammesse, per ciascun
collegio, le due liste più votate al primo turno.
3. Sulla scheda del secondo turno sono riportati
esclusivamente i simboli delle due liste ammesse. Tra il primo
e il secondo turno non sono ammessi cambiamenti di simbolo di
liste, né apparentamenti tra liste presenti al primo turno.
4. L'espressione del voto avviene con l'apposizione di una
sola croce sul simbolo della lista prescelta.
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