| (Proclamazione della lista vincente
e attribuzione dei seggi).
1. Risulta vincente, in ambito nazionale, la lista che ha
registrato il miglior totale dei voti, sommando a quelli
riportati al primo turno dalla stessa lista nei collegi
attribuiti, quelli conseguiti al secondo turno.
2. Alla lista di cui al comma 1 è garantita l'attribuzione
di non meno della percentuale del 55 per cento dei seggi.
3. Alla stessa lista di cui ai commi 1 e 2 è attribuita
una percentuale più elevata di seggi, in proporzione al totale
dei voti riportati e computati ai sensi del medesimo comma 1,
nel caso il totale dei voti della lista superi la percentuale
del 55 per cento del totale dei voti validi.
4. Alle altre liste, ammesse al secondo turno elettorale
in almeno un collegio, è attribuita complessivamente la
percentuale del 45 per cento dei seggi, ovvero inferiore
nel caso ricorrano le condizioni previste al comma 3.
5. Nel computo totale dei seggi attribuiti a livello
nazionale sono ricompresi quelli attribuiti alle singole liste
al primo turno.
6. I seggi attribuiti nel secondo turno alla lista
vincente, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 5, sono
ripartiti tra le circoscrizioni regionali, applicando i
princìpi di cui alla tabella B allegata alla presente
legge.
7. I seggi attribuiti complessivamente alle liste
perdenti, ripartiti tra le circoscrizioni regionali ai sensi
Pag. 6
delle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla
presente legge, sono distribuiti alle singole liste perdenti
nell'ambito di ciascuna circoscrizione, proporzionalmente al
rapporto percentuale dei voti complessivi riportati dalle
liste perdenti nella stessa circoscrizione.
| |