| (Individuazione dei collegi
da attribuire alle liste).
1. Fissato il numero dei collegi, equivalente ai seggi
della Camera dei deputati, attribuiti, per ogni
circoscrizione, ad ogni lista ammessa al secondo turno, si
stila, per ogni lista, la graduatoria dei collegi di ciascuna
circoscrizione in ordine percentuale decrescente dei voti
riportati al secondo turno.
2. In ogni circoscrizione sono attribuiti a ciascuna lista
i collegi in base alla graduatoria indicata al comma 1, sino
all'esaurimento del numero di collegi preventivamente
assegnato alla stessa lista.
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