| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le modifiche strettamente conseguenti a
quanto previsto dalla presente legge al testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n.361, e successive modificazioni.
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