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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60569
DDL5053-0002
Progetto di legge Camera n. 5053 - testo presentato - (DDL13-5053)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5053. TESTIPDL
...C5053.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5053 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Nella dichiarazione di Cork del 9
  novembre 1996, relativa alla gestione comune dei territori
  agricoli europei, si afferma che: "I piccoli produttori vanno
  tutelati, favoriti ed incentivati per l'alto valore civile ed
  il prezioso ruolo sociale che ricoprono, quali tutori e
  custodi della qualità, della amenità dei paesaggi e delle
  tradizioni rurali in difesa dell'ambiente (....)".
     Tutta l'agricoltura mediterranea è basata sulle piccole
  aziende che nel presidio del territorio e dell'ambiente, nella
  conservazione della biodiversità, del patrimonio genetico e
  delle produzioni con alto valore aggiunto, svolgono una
  funzione insostituibile, che ha ricadute positive su tutta la
  collettività.
     Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante
  norme per il regime speciale per il settore agricolo
  stabilisce il limite di lire 5 milioni sopra il quale scatta
  l'obbligo, per moltissimi produttori agricoli, della tenuta di
  libri contabili IVA.  Anche se le dimensioni e le produzioni
  aziendali si attestano sui valori dell'autoconsumo, i
  produttori con le nuove norme saranno gravati di ulteriori
  costi che, assieme ai contributi dovuti all'ex Servizio
  contributi agricoli unificati (SCAU), registro delle imprese,
  tenuta dei registri e degli adempimenti sanitari, assorbiranno
  gran parte dei ricavi.
     Che le attività agricole in regime di esonero possano
  favorire operazioni elusive non risponde al vero, essendo il
  regime IVA agricolo compensativo, cioè IVA a credito e IVA a
  debito si compensano non generando né credito né debito, e
  pertanto la dichiarazione annuale IVA chiude a zero. Né lo
  Stato deve al coltivatore, né il coltivatore allo Stato.
 
                               Pag. 2
 
  L'elusione potrebbe verificarsi da parte del commerciante,
  ristoratore o altro, che acquistando dal produttore agricolo
  potrebbe rivendere al dettagliante, in nero.  Di qui
  l'elusione.  Quindi non si può penalizzare l'agricoltore se
  altre categorie evadono.
     La denuncia dei redditi per i coltivatori si basa sul
  reddito agrario e dominicale e non sul fatturato e ciò vale
  per tutti gli agricoltori ad eccezione delle società
  agricole.
     Con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività
  produttive (IRAP), si penalizzano ancora di più proprio gli
  agricoltori in difficoltà perché, in caso di passività,
  l'imposta è calcolata in base agli interessi passivi pagati
  alle banche, sui costi del personale e delle collaborazioni.
  Così tutti coloro che hanno la partita IVA inferiore a lire 10
  milioni tendono a chiuderla in modo da non essere assoggettati
  a ulteriori incombenze burocratiche dovute all'IRAP.  Un
  coltivatore da questo sistema fiscale non trae nessun
  beneficio: vende magari per  hobby  il prodotto, ma svolge
  una funzione sociale che, specialmente in collina e in
  montagna, è anche l'unica forma di manutenzione ambientale
  ancora esistente che raramente riceve qualche aiuto pubblico.
  Per ovviare a ciò un analogo progetto di legge è stato
  presentato dai senatori Verdi presso l'altro ramo del
  Parlamento.
     Si auspica pertanto una rapida approvazione della presente
  proposta di legge.
 
DATA=980701 FASCID=DDL13-5053 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5053 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=505300 00 FASCIDC=13DDL5053 SORTNAV=0505300 000 00000 ZZDDLC5053 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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