| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
tende al superamento delle difficoltà nelle quali si trova
spesso la SFIRS Spa, società finanziaria della Regione
Sardegna, nel garantire i propri crediti e per l'impossibilità
di costituire un proprio ufficio legale.
Come è noto, la SFIRS Spa è un intermediario vigilato ed
in quanto tale è iscritto nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.
Ciò in virtù della rilevanza di criteri oggettivi,
specificati in più decreti del Ministro del tesoro e in
provvedimenti della Banca d'Italia riferiti all'attività
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio. Queste condizioni pongono la società, per una
parte rilevante dell'attività svolta, in una condizione
analoga a quella delle banche. Infatti, al pari di quanto
disposto per esse, anche la SFIRS Spa soggiace alle regole
relative alla adeguatezza del patrimonio ed al contenimento
del rischio. Inoltre, la SFIRS è una società di interesse
nazionale partecipata per oltre il 90 per cento dalla regione
autonoma Sardegna. Questi elementi, insieme allo svolgimento
dei numerosi compiti che vengono demandati dalla regione
Sardegna alla SFIRS Spa, anche in virtù della disciplina
speciale che regola la vita della società, le conferiscono una
connotazione altamente pubblicistica. Si ravvisa, pertanto,
l'opportunità di estendere alla finanziaria sarda la facoltà
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di utilizzare gli strumenti previsti dagli articoli 39, 41, 46
e 50 del testo unico emanato con decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, che ben si adattano all'attività,
svolta agevolando per un verso il sistema delle garanzie sulle
operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e, per un
altro, quello delle procedure di rientro di eventuali crediti
in sofferenza.
Appare quindi opportuno, anche nella prospettata
estensione della efficacia degli articoli 41 e 50 del citato
testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993,
conferire all'ufficio legale della società (che è da sempre
composto da avvocati), le prerogative degli stessi uffici
appartenenti agli enti pubblici.
L'articolo 39 del citato testo unico contiene alcune norme
base per le operazioni di credito fondiario, mutuate in gran
parte dalla legislazione vigente nel settore, concernenti i
seguenti aspetti:
a) l'iscrizione ipotecaria (articolo 39, comma
1);
b) la stipula di un unico contratto contenente
l'erogazione della somma concessa (articolo 39, comma 2);
c) l'estensione automatica della garanzia
ipotecaria alla rivalutazione del capitale, nel caso di
finanziamento con clausola di indicizzazione (articolo 39,
comma 3);
d) il consolidamento abbreviato dell'ipoteca dopo
dieci giorni dall'iscrizione in riferimento alla revocatoria
fallimentare (articolo 39, comma 4, primo periodo);
e) l'inapplicabilità dell'articolo 67 della legge
fallimentare (cosiddetta "revocatoria fallimentare") ai
pagamenti operati dal debitore a fronte di crediti fondiari
(articolo 39, comma 4, secondo periodo);
f) gli onorari notarili, che vengono ridotti alla
metà (articolo 39, comma 7).
L'articolo 41 del citato testo unico, dedicato al
procedimento esecutivo, conferisce alla società finanziaria
tutti i poteri ed i diritti attribuiti e riconosciuti alle
banche in relazione agli atti delle esecuzioni (esclusione
della notifica del titolo contrattuale, facoltà di iniziare e
proseguire la azione esecutiva in deroga all'articolo 107
della legge fallimentare, eccetera).
L'articolo 46 del citato testo unico concerne il
privilegio che assiste i finanziamenti a medio e a lungo
termine.
L'articolo 50 estende alla finanziaria la facoltà di
ricorrere al procedimento speciale, volto ad ottenere il
decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del codice
di procedura civile. L'applicazione delle citate norme alla
SFIRS Spa si giustifica per i motivi di seguito esposti. In
ordine all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del citato testo
unico bisogna considerare i fini di pubblico interesse che
persegue la finanziaria regionale nel porre in essere le
operazioni assistite da ipoteca. E' facile constatare,
infatti, che sovente gli interventi della SFIRS sono
incoraggiati dalle autorità competenti per far giungere
adeguati mezzi finanziari a quei settori ritenuti essenziali
per lo sviluppo economico generale, si da potenziarli
ulteriormente o da bloccarne l'incipiente declino. Tale
incoraggiamento si è concretizzato in diverse forme fra le
quali primeggiano la somministrazione di fondi per il
perfezionamento di particolari operazioni a condizioni di
favore, l'assegnazione di congrui plafond di contributi
per l'erogazione di prestiti e mutui a tassi agevolati e la
concessione, in alcuni tipi di interventi, della garanzia
sussidiaria offerta da fondi regionali gestiti dalla
finanziaria. Operazioni di finanziamento che spesso si
innestano su una istruttoria preventivamente vagliata dal
competente organo regionale.
Da quanto abbiamo sopra accennato, si comprenderà, quindi,
che gli interventi propri della SFIRS Spa si riferiscono ad
una ampia gamma di prodotti finanziari fra cui fanno spicco,
per la loro particolare importanza e ricorrenza, quelli
assistiti da garanzie reali, quale è l'ipoteca. Inoltre, gli
interventi finanziari in questione utilizzano spesso risorse e
provviste provenienti direttamente da fondi pubblici,
meritevoli di maggior tutela rispetto alla ordinata attività
di credito, che oggi costituisce, a tutti gli effetti,
attività di impresa. Ed è per questi motivi che si ritiene
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opportuno estendere la normativa vigente alla SFIRS Spa, che è
un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia e svolge un
ruolo pregnante nell'attuazione delle politiche economiche
della regione Sardegna da cui riceve gran parte dei mezzi
finanziari per poter operare.
Vista la connotazione altamente pubblicistica e la
normativa di carattere speciale che è propria della citata
finanziaria regionale, con la presente proposta di legge si
mira a conferire all'ufficio legale della società (che è
sempre composto da avvocati) le prerogative degli stessi
uffici appartenenti agli enti pubblici. Ai sensi della vigente
legge professionale, lo statuto della SFIRS Spa regola
l'organico e il funzionamento dell'ufficio medesimo.
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