Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60572
DDL5054-0002
Progetto di legge Camera n. 5054 - testo presentato - (DDL13-5054)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5054. TESTIPDL
...C5054.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5054 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  tende al superamento delle difficoltà nelle quali si trova
  spesso la SFIRS Spa, società finanziaria della Regione
  Sardegna, nel garantire i propri crediti e per l'impossibilità
  di costituire un proprio ufficio legale.
     Come è noto, la SFIRS Spa è un intermediario vigilato ed
  in quanto tale è iscritto nell'elenco speciale di cui
  all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
  bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.
     Ciò in virtù della rilevanza di criteri oggettivi,
  specificati in più decreti del Ministro del tesoro e in
  provvedimenti della Banca d'Italia riferiti all'attività
  svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
  patrimonio.  Queste condizioni pongono la società, per una
  parte rilevante dell'attività svolta, in una condizione
  analoga a quella delle banche.  Infatti, al pari di quanto
  disposto per esse, anche la SFIRS Spa soggiace alle regole
  relative alla adeguatezza del patrimonio ed al contenimento
  del rischio.  Inoltre, la SFIRS è una società di interesse
  nazionale partecipata per oltre il 90 per cento dalla regione
  autonoma Sardegna.  Questi elementi, insieme allo svolgimento
  dei numerosi compiti che vengono demandati dalla regione
  Sardegna alla SFIRS Spa, anche in virtù della disciplina
  speciale che regola la vita della società, le conferiscono una
  connotazione altamente pubblicistica.  Si ravvisa, pertanto,
  l'opportunità di estendere alla finanziaria sarda la facoltà
 
                               Pag. 2
 
  di utilizzare gli strumenti previsti dagli articoli 39, 41, 46
  e 50 del testo unico emanato con decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385, che ben si adattano all'attività,
  svolta agevolando per un verso il sistema delle garanzie sulle
  operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e, per un
  altro, quello delle procedure di rientro di eventuali crediti
  in sofferenza.
     Appare quindi opportuno, anche nella prospettata
  estensione della efficacia degli articoli 41 e 50 del citato
  testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993,
  conferire all'ufficio legale della società (che è da sempre
  composto da avvocati), le prerogative degli stessi uffici
  appartenenti agli enti pubblici.
     L'articolo 39 del citato testo unico contiene alcune norme
  base per le operazioni di credito fondiario, mutuate in gran
  parte dalla legislazione vigente nel settore, concernenti i
  seguenti aspetti:
         a)  l'iscrizione ipotecaria (articolo 39, comma
  1);
         b)  la stipula di un unico contratto contenente
  l'erogazione della somma concessa (articolo 39, comma 2);
         c)  l'estensione automatica della garanzia
  ipotecaria alla rivalutazione del capitale, nel caso di
  finanziamento con clausola di indicizzazione (articolo 39,
  comma 3);
         d)  il consolidamento abbreviato dell'ipoteca dopo
  dieci giorni dall'iscrizione in riferimento alla revocatoria
  fallimentare (articolo 39, comma 4, primo periodo);
         e)  l'inapplicabilità dell'articolo 67 della legge
  fallimentare (cosiddetta "revocatoria fallimentare") ai
  pagamenti operati dal debitore a fronte di crediti fondiari
  (articolo 39, comma 4, secondo periodo);
         f)  gli onorari notarili, che vengono ridotti alla
  metà (articolo 39, comma 7).
     L'articolo 41 del citato testo unico, dedicato al
  procedimento esecutivo, conferisce alla società finanziaria
  tutti i poteri ed i diritti attribuiti e riconosciuti alle
  banche in relazione agli atti delle esecuzioni (esclusione
  della notifica del titolo contrattuale, facoltà di iniziare e
  proseguire la azione esecutiva in deroga all'articolo 107
  della legge fallimentare, eccetera).
     L'articolo 46 del citato testo unico concerne il
  privilegio che assiste i finanziamenti a medio e a lungo
  termine.
     L'articolo 50 estende alla finanziaria la facoltà di
  ricorrere al procedimento speciale, volto ad ottenere il
  decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del codice
  di procedura civile.  L'applicazione delle citate norme alla
  SFIRS Spa si giustifica per i motivi di seguito esposti.  In
  ordine all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del citato testo
  unico bisogna considerare i fini di pubblico interesse che
  persegue la finanziaria regionale nel porre in essere le
  operazioni assistite da ipoteca.  E' facile constatare,
  infatti, che sovente gli interventi della SFIRS sono
  incoraggiati dalle autorità competenti per far giungere
  adeguati mezzi finanziari a quei settori ritenuti essenziali
  per lo sviluppo economico generale, si da potenziarli
  ulteriormente o da bloccarne l'incipiente declino.  Tale
  incoraggiamento si è concretizzato in diverse forme fra le
  quali primeggiano la somministrazione di fondi per il
  perfezionamento di particolari operazioni a condizioni di
  favore, l'assegnazione di congrui  plafond  di contributi
  per l'erogazione di prestiti e mutui a tassi agevolati e la
  concessione, in alcuni tipi di interventi, della garanzia
  sussidiaria offerta da fondi regionali gestiti dalla
  finanziaria.  Operazioni di finanziamento che spesso si
  innestano su una istruttoria preventivamente vagliata dal
  competente organo regionale.
     Da quanto abbiamo sopra accennato, si comprenderà, quindi,
  che gli interventi propri della SFIRS Spa si riferiscono ad
  una ampia gamma di prodotti finanziari fra cui fanno spicco,
  per la loro particolare importanza e ricorrenza, quelli
  assistiti da garanzie reali, quale è l'ipoteca.  Inoltre, gli
  interventi finanziari in questione utilizzano spesso risorse e
  provviste provenienti direttamente da fondi pubblici,
  meritevoli di maggior tutela rispetto alla ordinata attività
  di credito, che oggi costituisce, a tutti gli effetti,
  attività di impresa.  Ed è per questi motivi che si ritiene
 
                               Pag. 3
 
  opportuno estendere la normativa vigente alla SFIRS Spa, che è
  un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia e svolge un
  ruolo pregnante nell'attuazione delle politiche economiche
  della regione Sardegna da cui riceve gran parte dei mezzi
  finanziari per poter operare.
     Vista la connotazione altamente pubblicistica e la
  normativa di carattere speciale che è propria della citata
  finanziaria regionale, con la presente proposta di legge si
  mira a conferire all'ufficio legale della società (che è
  sempre composto da avvocati) le prerogative degli stessi
  uffici appartenenti agli enti pubblici.  Ai sensi della vigente
  legge professionale, lo statuto della SFIRS Spa regola
  l'organico e il funzionamento dell'ufficio medesimo.
 
DATA=980702 FASCID=DDL13-5054 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5054 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=505400 00 FASCIDC=13DDL5054 SORTNAV=0505400 000 00000 ZZDDLC5054 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati