| 1. All'articolo 29, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti:
"9- bis. Si applicano alla società finanziaria gli
articoli 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 41, 46 e 50 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato
con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
9- ter. Gli addetti all'ufficio legale della società
possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni".
| |