| 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto
alla vigilanza degli internati negli ospedali psichiatrici
giudiziari, alla sorveglianza nei reparti in cui sono ospitati
detenuti sieropositivi o affetti da altre gravi malattie
infettive, nonché alla traduzione ed al piantonamento dei
soggetti citati, è attribuita, per ogni giorno di effettivo
esercizio di tali attività, una indennità giornaliera di
rischio nelle misure indicate nella tabella A allegata alla
presente legge.
2. Il grado di rischio, di cui alla tabella A allegata
alla presente legge, nonché le operazioni da considerare ai
fini della corresponsione dell'indennità prevista dal comma 1,
sono determinati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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