| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in lire 5.508 milioni annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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TABELLA A
(v. articolo 1, comma 1)
L'indennità giornaliera di rischio per la vigilanza, la
traduzione ed il piantonamento degli internati negli ospedali
psichiatrici giudiziari e dei detenuti sieropositivi o affetti
da gravi malattie infettive, è stabilita in misura tripla
rispetto all'indennità già prevista all'articolo 9 (lire
5.100), commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: l'indennità di rischio
giornaliera, da corrispondere al personale di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, è stabilita in lire
15.300.
Il personale impiegato nelle attività di vigilanza degli
internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, consta di
500 unità; il personale impiegato nelle attività di
sorveglianza nei reparti in cui sono ospitati detenuti
sieropositivi o affette da altri gravi malattie infettive
consta di 300 unità; il personale impiegato nelle attività di
traduzione e piantonamento dei soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 consta di 200 unità; il totale delle unità
impiegate giornalmente è di 1.000 unità.
La gradualità di rischio è la medesima per tutte e tre le
categorie indicate.
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