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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60579
DDL5056-0002
Progetto di legge Camera n. 5056 - testo presentato - (DDL13-5056)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5056. TESTIPDL
...C5056.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5056 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33 della Costituzione
  prevede, al primo comma, che: "L'arte e la scienza sono libere
  e libero ne è l'insegnamento", intendendosi per arte ogni
  forma di manifestazione dell'ingegno e per scienza il
  complesso dei risultati a cui giunge l'uomo grazie alla
  ricerca, all'esperienza, allo studio, al metodo e
  all'osservazione di cause ed effetti riguardo ad un
  determinato fenomeno.
     Il principio di base che informa tutta la disciplina
  costituzionale della scuola è quello della libertà di
  insegnamento, da intendere come qualunque manifestazione del
  pensiero, anche isolata, che riguarda l'arte e la scienza.
     La libertà di insegnamento si collega alla libertà di
  manifestare il proprio pensiero con qualunque mezzo di
  diffusione, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria
  si ritengano degne di accettazione, alla libertà di svolgere
  il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più
  opportuno adottare.
     E' riconosciuta al docente la libertà di esercitare le sue
  funzioni didattiche, senza vincoli di ordine politico,
  religioso, ideologico o quant'altro.  Tale diritto trova solo
  un limite nel fatto che l'attività didattica deve esercitarsi
  in ogni caso nel rispetto della libertà del discente.
     E' quindi evidente che nessuna concezione in materia di
  arte o di scienza possa essere messa al bando dallo Stato e
  dalle altre istituzioni pubbliche di rilevanza costituzionale.
  Più in generale lo spirito dell'articolo 33 vieta che lo Stato
  possa sancire  motu proprio  la verità e la falsità di una
  concezione scientifica qualsivoglia, sia di propria iniziativa
  che su sollecitazione di un qualsiasi gruppo di "esperti" veri
 
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  o presunti, singoli o associati.  Ciò a maggior ragione per
  quanto riguarda l'arte.  Questa impostazione è conforme alla
  tradizione liberale che vieta ai pubblici poteri di deliberare
  in materia di arte, scienza e filosofia, in quanto, come
  sottolineava Galileo Galilei: "La Natura non si assoggetta ai
  decreti né di Re, né di Papi, né di Imperatori".  Ciò non vuol
  dire che la verità non possa essere conosciuta, ma soltanto
  che essa deve essere perseguita e raggiunta direttamente dagli
  esseri umani senza l'aiuto indebito di metodi
  amministrativi.
     L'unica facoltà delle istituzioni è di rispondere, in
  maniera adeguata, alla domanda sociale, alla richiesta di
  cultura.  Lo Stato prende atto dell'esistenza di una comunità
  scientifica costituitasi attraverso una evoluzione secolare e
  che gode nella società della fiducia fondata sull'esperienza
  storica di poter conseguire la conoscenza di elementi
  apprezzabili della realtà.  Tuttavia l'esperienza
  storico-sociale mostra anche che il progresso della comunità
  scientifica avviene spesso in rapporto dialettico con la
  società in generale.  Talvolta concezioni generate all'esterno
  della cerchia degli "esperti" e respinte per lungo tempo da
  questi ultimi si rivelano alla fine non solo vere, ma anche
  capaci di generare lo sviluppo di nuovi settori della scienza.
  Si può ricordare la teoria della deriva dei continenti, dovuta
  ad un meteorologo, oppure la genetica, nata dagli esperimenti
  solitari di un monaco o la legge di Ohm sulla conduzione
  elettrica dei metalli, la cui esposizione poté avvenire
  soltanto in una rivista di farmacologia.
     Certo, oggi il fatto che la comunità scientifica riceva
  imponenti finanziamenti e abbia stretti legami con settori
  importanti del potere economico-finanziario attribuisce alle
  sue concezioni una forza aggiuntiva extra-razionale di fronte
  alle critiche e alle proposte di minoranze di cui è saggio e
  prudente non liquidare frettolosamente gli argomenti se si ha
  a cuore che anche nel futuro si ripetano le "rivoluzioni
  scientifiche" fortunatamente accadute nel passato.  Vero è che
  alcuni esponenti della "comunità scientifica" affermano
  orgogliosamente che l'attuale paradigma scientifico è l'unico
  nel cui ambito può avvenire il progresso e al di fuori di esso
  non ci sono che superstizione, truffa e inganno.  Ma questa era
  anche la convinzione sinceramente e in buona fede nutrita dai
  membri delle comunità scientifiche del passato, come padre
  Orazio Grassi contro Galileo,  lord  Kelvin contro la
  teoria atomica, Claude Bernard contro Pasteur, Poincaré contro
  Marconi.  Per questi motivi un'attitudine lungimirante e non
  fanatica verso il problema dello sviluppo richiede che lo
  Stato e gli altri pubblici poteri, pur destinando alle
  richieste della comunità scientifica istituzionale la maggior
  parte dei fondi assegnati alla ricerca scientifica, ne
  riservino una frazione minoritaria alle richieste di quei
  gruppi che sono portatori di visioni non convenzionali della
  scienza, i quali abbiano il sostegno di parti rilevanti del
  corpo sociale.
     L'identificazione di queste "minoranze scientifiche" non
  può avvenire sulla base di un confronto con inesistenti
  "scienze di Stato", ma unicamente sulla base della risonanza
  storicamente accertata con gli strati colti, definiti nel
  senso più generale, della società, al di là dell'opinione
  della maggioranza degli "esperti" che, come mostrato
  dall'esperienza storica, può essere talvolta in errore.
     Se è vero che una democrazia compiuta necessita di
  cittadini istruiti, lo Stato non può sottrarsi al compito di
  fornire alle minoranze i mezzi per poter dare conto di sé e
  trovare le prove delle proprie ragioni, in modo che in un arco
  ragionevole di tempo l'intera comunità colta - quella che
  Galileo indicava come "La Repubblica delle lettere" e che
  considerava la sua unica interlocutrice - possa formarsi un
  giudizio complessivo su di esse, inserendole, eventualmente,
  nel corpo generale della cultura.
     Consci che il futuro di una società complessa, come quella
  attuale, non possa essere affidato in esclusiva agli esperti,
  crediamo che destinare anche una piccola frazione di fondi
  pubblici ai sogni e, forse, alle illusioni di chi per propria
  scelta o per quant'altro si collochi "fuori" dalla scienza
 
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  ufficiale possa, come la storia insegna, costituire un buon
  investimento.  La causa della scienza richiede che questo
  rischio, peraltro modesto, sia corso.  Soprattutto è importante
  che la scienza, così utile per il progresso della civiltà, non
  divenga monopolio di corporazioni, interconnesse
  dall'interesse comune di controllare ogni aspetto della
  ricerca, onde evitare la sovversione di gerarchie tanto ferree
  quanto prive di fondamento.
     A tale fine la presente proposta di legge prevede quanto
  segue:
         a)  con l'articolo 1 si riconosce il valore
  scientifico e culturale della ricerca non convenzionale e si
  individuano, temporaneamente, i settori ammessi al
  finanziamento;
         b)  con l'articolo 2, è istituito, presso il
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, un Comitato tecnico con il compito di selezionare
  le richieste di finanziamento;
         c)  gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità e la
  durata dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici;
         d)  con l'articolo 5 si specificano gli obblighi
  dei responsabili dei progetti finanziati;
         e)  l'articolo 6 prevede che una quota dei fondi
  attribuiti al Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica sia destinata annualmente alla
  ricerca scientifica non convenzionale;
         f)  con l'articolo 7 è stabilito che, al fine di
  dare la massima pubblicità ai bandi per l'assegnazione dei
  finanziamenti pubblici, questi devono essere pubblicati ogni
  semestre nella  Gazzetta Ufficiale.
 
DATA=980703 FASCID=DDL13-5056 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5056 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=505600 00 FASCIDC=13DDL5056 SORTNAV=0505600 000 00000 ZZDDLC5056 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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