| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33 della Costituzione
prevede, al primo comma, che: "L'arte e la scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento", intendendosi per arte ogni
forma di manifestazione dell'ingegno e per scienza il
complesso dei risultati a cui giunge l'uomo grazie alla
ricerca, all'esperienza, allo studio, al metodo e
all'osservazione di cause ed effetti riguardo ad un
determinato fenomeno.
Il principio di base che informa tutta la disciplina
costituzionale della scuola è quello della libertà di
insegnamento, da intendere come qualunque manifestazione del
pensiero, anche isolata, che riguarda l'arte e la scienza.
La libertà di insegnamento si collega alla libertà di
manifestare il proprio pensiero con qualunque mezzo di
diffusione, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria
si ritengano degne di accettazione, alla libertà di svolgere
il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più
opportuno adottare.
E' riconosciuta al docente la libertà di esercitare le sue
funzioni didattiche, senza vincoli di ordine politico,
religioso, ideologico o quant'altro. Tale diritto trova solo
un limite nel fatto che l'attività didattica deve esercitarsi
in ogni caso nel rispetto della libertà del discente.
E' quindi evidente che nessuna concezione in materia di
arte o di scienza possa essere messa al bando dallo Stato e
dalle altre istituzioni pubbliche di rilevanza costituzionale.
Più in generale lo spirito dell'articolo 33 vieta che lo Stato
possa sancire motu proprio la verità e la falsità di una
concezione scientifica qualsivoglia, sia di propria iniziativa
che su sollecitazione di un qualsiasi gruppo di "esperti" veri
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o presunti, singoli o associati. Ciò a maggior ragione per
quanto riguarda l'arte. Questa impostazione è conforme alla
tradizione liberale che vieta ai pubblici poteri di deliberare
in materia di arte, scienza e filosofia, in quanto, come
sottolineava Galileo Galilei: "La Natura non si assoggetta ai
decreti né di Re, né di Papi, né di Imperatori". Ciò non vuol
dire che la verità non possa essere conosciuta, ma soltanto
che essa deve essere perseguita e raggiunta direttamente dagli
esseri umani senza l'aiuto indebito di metodi
amministrativi.
L'unica facoltà delle istituzioni è di rispondere, in
maniera adeguata, alla domanda sociale, alla richiesta di
cultura. Lo Stato prende atto dell'esistenza di una comunità
scientifica costituitasi attraverso una evoluzione secolare e
che gode nella società della fiducia fondata sull'esperienza
storica di poter conseguire la conoscenza di elementi
apprezzabili della realtà. Tuttavia l'esperienza
storico-sociale mostra anche che il progresso della comunità
scientifica avviene spesso in rapporto dialettico con la
società in generale. Talvolta concezioni generate all'esterno
della cerchia degli "esperti" e respinte per lungo tempo da
questi ultimi si rivelano alla fine non solo vere, ma anche
capaci di generare lo sviluppo di nuovi settori della scienza.
Si può ricordare la teoria della deriva dei continenti, dovuta
ad un meteorologo, oppure la genetica, nata dagli esperimenti
solitari di un monaco o la legge di Ohm sulla conduzione
elettrica dei metalli, la cui esposizione poté avvenire
soltanto in una rivista di farmacologia.
Certo, oggi il fatto che la comunità scientifica riceva
imponenti finanziamenti e abbia stretti legami con settori
importanti del potere economico-finanziario attribuisce alle
sue concezioni una forza aggiuntiva extra-razionale di fronte
alle critiche e alle proposte di minoranze di cui è saggio e
prudente non liquidare frettolosamente gli argomenti se si ha
a cuore che anche nel futuro si ripetano le "rivoluzioni
scientifiche" fortunatamente accadute nel passato. Vero è che
alcuni esponenti della "comunità scientifica" affermano
orgogliosamente che l'attuale paradigma scientifico è l'unico
nel cui ambito può avvenire il progresso e al di fuori di esso
non ci sono che superstizione, truffa e inganno. Ma questa era
anche la convinzione sinceramente e in buona fede nutrita dai
membri delle comunità scientifiche del passato, come padre
Orazio Grassi contro Galileo, lord Kelvin contro la
teoria atomica, Claude Bernard contro Pasteur, Poincaré contro
Marconi. Per questi motivi un'attitudine lungimirante e non
fanatica verso il problema dello sviluppo richiede che lo
Stato e gli altri pubblici poteri, pur destinando alle
richieste della comunità scientifica istituzionale la maggior
parte dei fondi assegnati alla ricerca scientifica, ne
riservino una frazione minoritaria alle richieste di quei
gruppi che sono portatori di visioni non convenzionali della
scienza, i quali abbiano il sostegno di parti rilevanti del
corpo sociale.
L'identificazione di queste "minoranze scientifiche" non
può avvenire sulla base di un confronto con inesistenti
"scienze di Stato", ma unicamente sulla base della risonanza
storicamente accertata con gli strati colti, definiti nel
senso più generale, della società, al di là dell'opinione
della maggioranza degli "esperti" che, come mostrato
dall'esperienza storica, può essere talvolta in errore.
Se è vero che una democrazia compiuta necessita di
cittadini istruiti, lo Stato non può sottrarsi al compito di
fornire alle minoranze i mezzi per poter dare conto di sé e
trovare le prove delle proprie ragioni, in modo che in un arco
ragionevole di tempo l'intera comunità colta - quella che
Galileo indicava come "La Repubblica delle lettere" e che
considerava la sua unica interlocutrice - possa formarsi un
giudizio complessivo su di esse, inserendole, eventualmente,
nel corpo generale della cultura.
Consci che il futuro di una società complessa, come quella
attuale, non possa essere affidato in esclusiva agli esperti,
crediamo che destinare anche una piccola frazione di fondi
pubblici ai sogni e, forse, alle illusioni di chi per propria
scelta o per quant'altro si collochi "fuori" dalla scienza
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ufficiale possa, come la storia insegna, costituire un buon
investimento. La causa della scienza richiede che questo
rischio, peraltro modesto, sia corso. Soprattutto è importante
che la scienza, così utile per il progresso della civiltà, non
divenga monopolio di corporazioni, interconnesse
dall'interesse comune di controllare ogni aspetto della
ricerca, onde evitare la sovversione di gerarchie tanto ferree
quanto prive di fondamento.
A tale fine la presente proposta di legge prevede quanto
segue:
a) con l'articolo 1 si riconosce il valore
scientifico e culturale della ricerca non convenzionale e si
individuano, temporaneamente, i settori ammessi al
finanziamento;
b) con l'articolo 2, è istituito, presso il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, un Comitato tecnico con il compito di selezionare
le richieste di finanziamento;
c) gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità e la
durata dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici;
d) con l'articolo 5 si specificano gli obblighi
dei responsabili dei progetti finanziati;
e) l'articolo 6 prevede che una quota dei fondi
attribuiti al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sia destinata annualmente alla
ricerca scientifica non convenzionale;
f) con l'articolo 7 è stabilito che, al fine di
dare la massima pubblicità ai bandi per l'assegnazione dei
finanziamenti pubblici, questi devono essere pubblicati ogni
semestre nella Gazzetta Ufficiale.
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