| (Ricerca scientifica non convenzionale).
1. La Repubblica riconosce il valore scientifico e
culturale della ricerca scientifica non convenzionale, come
definita ai sensi del comma 2.
2. Per ricerca scientifica non convenzionale si intende
l'insieme dei campi di ricerca scientifica che non sono
sistematicamente esplorati nelle università e negli enti di
ricerca.
3. L'elenco dei settori della ricerca scientifica non
convenzionale ammessi al finanziamento statale di cui alla
presente legge è definito ogni tre anni con provvedimento del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
"Ministro".
4. In sede di prima attuazione della presente legge, e
comunque fino all'entrata in vigore del provvedimento del CIPE
di cui al comma 3, i settori ammessi al finanziamento sono i
seguenti:
a) fisica e biologia non molecolari, aventi come
oggetto i fenomeni non immediatamente riconducibili all'azione
di singole molecole o di piccoli gruppi di esse;
b) l'insieme delle medicine non convenzionali,
come definite ai sensi della relazione A4-0075/97 della
Commissione, del 6 marzo 1997.
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