| (Comitato tecnico).
1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è istituito un Comitato tecnico con
il compito di selezionare le richieste di finanziamento
presentate ai sensi dell'articolo 3.
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2. Il Comitato tecnico è costituito da cinque membri,
nominati con decreto del Ministro, scelti tra i cultori di
comprovata esperienza nelle discipline di cui all'articolo 1,
comma 4. In sede di prima attuazione della presente legge, il
Ministro emana il decreto di nomina dei membri del Comitato
tecnico entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I membri del Comitato tecnico durano in carica un anno,
sono riconfermabili per un secondo mandato ed eleggono al loro
interno un coordinatore.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica fornisce al Comitato tecnico le
strutture e il personale amministrativo necessari al suo
funzionamento, senza ulteriori oneri per il bilancio dello
Stato.
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