| (Finanziamento dei progetti).
1. Le domande di ammissione al finanziamento pubblico
possono essere presentate da soggetti operanti in ambiti di
ricerca sia pubblici sia privati. Le domande, che possono
riguardare uno o più settori inclusi in quelli di cui
all'articolo 1, comma 4, devono contenere l'indicazione del
responsabile della ricerca e dimostrare la copertura, con
altre fonti di finanziamento, di almeno il 30 per cento del
fabbisogno finanziario eventualmente eccedente i 50 milioni di
lire.
2. In sede di assegnazione del finanziamento pubblico
hanno priorità i progetti presentati da soggetti attivi nel
campo specifico da almeno tre anni.
3. La durata del finanziamento di ogni progetto non può
eccedere i due anni. La richiesta di nuovo finanziamento può
essere reiterata con le stesse modalità della prima
assegnazione.
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