| (Responsabili dei progetti finanziati).
1. I responsabili di ogni progetto di ricerca finanziato
ai sensi degli articoli 3 e 4 inviano al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al
Comitato tecnico una relazione annuale consuntiva, integrata
da eventuali pubblicazioni prodotte, nonché una relazione
finale. Le relazioni sono inviate dal citato Ministero alle
università e agli enti di ricerca.
2. Il responsabile del progetto è tenuto a replicare ad
eventuali osservazioni trasmesse dalle università e dagli enti
di ricerca al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo da parte del responsabile del progetto comporta, al
termine del secondo invito, l'immediata cessazione del
finanziamento pubblico in corso nonché l'impossibilità, nei
cinque anni successivi, di richiedere nuovi finanziamenti ai
sensi della presente legge per il medesimo progetto. In tale
ipotesi, previo parere conforme del Comitato tecnico, il
provvedimento è adottato dal Ministro.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
qualora il Comitato tecnico ritenga palesemente irrilevanti,
offensive ed ostruzionistiche le osservazioni delle università
o degli enti di ricerca.
| |