| (Pubblicazione dei bandi per
il finanziamento).
1. I bandi per la concessione del finanziamento pubblico
sono pubblicati, ogni semestre, a cura del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono
adottate dal Ministro, con proprio decreto, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
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