| 1. Al fine di favorire la prevenzione dell'usura e dei
fenomeni ad essa collegati, nonché di impedire la nascita di
azioni che possono degenerare in rapporti usurari ai danni dei
cittadini meno tutelati, il Governo, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad
emanare un decreto legislativo che disciplini l'erogazione
semplificata di prestiti finalizzati ad impedire la diffusione
dell'usura, di piccola entità, in favore di singole persone o
di famiglie legalmente riconosciute.
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