Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60593
DDL5058-0002
Progetto di legge Camera n. 5058 - testo presentato - (DDL13-5058)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5058. TESTIPDL
...C5058.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5058 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Tra le innovazioni di processo che
  hanno determinato la crescita dei sistemi finanziari e la
  diffusione degli strumenti negoziabili un ruolo primario ha
  assunto la tecnica cosiddetta di " securitisation ",
  neologismo che in italiano è stato tradotto con i termini di
  titolarizzazione o cartolarizzazione.
     La titolarizzazione consiste nella cessione di crediti (o
  di altre attività finanziarie non negoziabili) idonei a
  produrre flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva
  conversione in titoli negoziabili collocabili sui mercati.
  Questa procedura ha avuto origine negli Stati Uniti d'America
  ed è stata basata  in primis  sulla mobilizzazione di
  mutui edilizi.  Sono poi seguite le cartolarizzazioni dei
  crediti concessi tramite le carte di credito, dei crediti per
  l'acquisto di autovetture e per il finanziamento di
  infrastrutture e di attività di  leasing.  Peraltro,
  qualsiasi sia l'attività ceduta è essenziale che la struttura
  finanziaria della stessa sia in grado di generare il  cash
  flow  necessario a ripagare gli investitori.
     I crediti vengono ceduti ad una società o ente che, a
  fronte delle attività cedute, emette quote di partecipazione o
  titoli negoziabili sui mercati finanziari nazionali o
  internazionali; tale società o ente ha funzione di "paratia
  stagna" e costituisce il cardine dell'operazione.  Il nucleo
  centrale dell'impianto di titolarizzazione è dunque costituito
  dalla natura del soggetto cessionario, il quale, oltre ad
  essere distinto dal soggetto cedente le attività, deve avere,
  se del caso, vita limitata e costi di costituzione e di
  gestione oltre che requisiti di patrimonializzazione molto
 
                               Pag. 2
 
  contenuti.  Nella pratica internazionale per conseguire questo
  risultato si sono adoperate due diverse tipologie di soggetti:
  i fondi comuni di crediti, ossia soggetti privi di personalità
  giuridica, e intermediari specializzati con personalità
  giuridica.
     Nella prima opzione tecnica, basata sul binomio
  fondo-società di gestione, la titolarizzazione dei crediti
  avviene attraverso l'emissione da parte della società di
  gestione dei certificati di partecipazione al fondo abilitato
  a investire in crediti; tale opzione è specificamente adottata
  in Francia e in Spagna.  In Francia, la legge 23 dicembre 1988,
  modificata dalla legge 4 gennaio 1993, n. 93-6 pone,
  all'articolo 34, le fondamenta dell'impianto giuridico per la
  titolarizzazione basata sulla creazione di fondi comuni
  monoprodotto  (Fonds Commun de Créances,  FCC) mentre in
  Spagna la legge sul mercato ipotecario  (Ley del Mercado
  Hipotecario,  LMI, modificata nel 1992) basa la
  titolarizzazione sulla creazione di fondi specializzati
  (Fondos de Titulizacion Hipotecaria).
     Nella seconda opzione tecnica, che si fonda sulla
  costituzione di un intermediario  ad hoc,  la
  titolarizzazione dei crediti avviene attraverso il deposito
  (cosiddetta "procedura  pass-through ") ovvero la cessione
  (cosiddetta "procedura  pay-through ") dei crediti
  all'intermediario (cosiddetta " special purpose vehicle ")
  che emette i titoli da classare presso gli investitori.  In tal
  caso, l'intermediario deve essere un intermediario finanziario
  e deve avere una forma giuridica che richiede una
  capitalizzazione minima per soddisfare i requisiti di
  economicità precedentemente esposti.
     Il mercato potenziale italiano di queste tecniche di
  finanziamento è stato valutato, in recenti convegni, in più di
  200 mila miliardi di lire.  Fattori favorevoli allo sviluppo
  anche in Italia di un processo di  securitisation  di
  attività finanziarie sono i seguenti:
       esistenza di adeguate masse di crediti cartolarizzabili;
  nei settori del credito ipotecario, del  leasing  e del
  credito al consumo sono già presenti attivi che, per
  dimensione e caratteristiche finanziarie, sono idonei alla
  realizzazione di operazioni di  securitisation;
       scarsità del patrimonio di vigilanza; gli intermediari
  creditizi e finanziari sono mediamente prossimi al
  raggiungimento dei limiti operativi loro consentiti dal
  patrimonio di cui sono dotati;
       necessità di migliorare la redditività degli
  intermediari creditizi e finanziari; con la
  securitisation  si riduce l'attivo dello stato
  patrimoniale e si liberano risorse finanziarie che possono
  essere reinvestite in nuovi impieghi ottimizzando l'utile
  netto di gestione riferito al patrimonio netto (ROE) e gli
  altri indicatori finanziari;
       esigenza di dare sistemazione ai crediti inesigibili;
  per apportare prontamente liquidità ad intermediari in
  difficoltà e segregare giuridicamente categorie problematiche
  di attivo;
       necessità di ampliare la gamma delle fonti di provvista;
  con la  securitisation  si consente l'accesso ad una forma
  di finanziamento di solito meno costosa degli strumenti di
  finanziamento tradizionali.
     Nonostante questo enorme potenziale, la titolarizzazione
  non si è ancora sviluppata in Italia, a motivo di impedimenti
  normativi civili e fiscali.  Tali impedimenti hanno obbligato
  ad organizzare all'estero alcune importanti operazioni di
  titolarizzazione di crediti derivanti da attività di
  factoring  e di  leasing  per conto di gruppi
  italiani e hanno condizionato  de facto  la
  titolarizzazione dei mutui immobiliari e di finanziamento di
  infrastrutture.  Per ovviare a tale situazione, che pone i
  nostri operatori oggettivamente in una posizione di
  inferiorità competitiva rispetto a quelli esteri, il Governo
  ha già assunto con la recente emanazione del decreto
  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
  delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
  un chiaro indirizzo di politica legislativa volto a superare
  gli ostacoli normativi che impediscono lo sviluppo della
  titolarizzazione in Italia.  In particolare, l'articolo 39 del
  citato testo unico, prevedendo che il patrimonio dei fondi
 
                               Pag. 3
 
  possa essere investito in qualsiasi bene, e quindi anche in
  crediti, consente che la titolarizzazione possa essere
  realizzata mediante la prima opzione tecnica sopra richiamata,
  vale a dire quella incentrata sul binomio fondo-società di
  gestione.
     Per superare completamente il  gap  competitivo con
  gli operatori esteri, occorre quindi eliminare gli ostacoli
  normativi che hanno fin qui condizionato la realizzazione di
  processi di titolarizzazione mediante la seconda opzione
  tecnica sopra richiamata.  Il presente disegno di legge,
  composto da sette articoli, che il Governo sottopone all'esame
  del Parlamento si prefigge di raggiungere questo obiettivo.
     Articolo 1. -  (Ambito di applicazione e definizioni).
  - L'articolo in commento traccia il campo di applicazione
  della nuova disciplina e fornisce una definizione di
  securitisation  incentrata sull'ipotesi di base della
  cessione di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, a una
  società qualificata, avente a oggetto esclusivo la
  realizzazione di tali operazioni <comma 1, lettera  a) >.
  Tenendo conto dell'applicabilità delle nuove prescrizioni, in
  quanto compatibili, anche a operazioni diverse dalla cessione
  (Si veda quanto dispone il successivo articolo 7), la
  disciplina fondamentale dell'operazione nasce in termini molto
  ampi sia in punto di tipologia di crediti cedibili, sia in
  fatto di soggetti cedenti, sia di operazioni effettuabili.  A
  prescindere dalle diverse tecniche negoziali utilizzate,
  l'elemento qualificante delle operazioni di cartolarizzazione
  viene identificato nel vincolo di destinazione delle somme
  corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti
  incorporati nei titoli emessi dalla "società veicolo" e dei
  costi sostenuti per l'operazione <comma l, lettera
  b) >.
     Articolo 2. -  (Programma dell'operazione). -
  L'articolo dispone che, quando l'offerta dei titoli oggetto
  di cartolarizzazione è diretta a investitori professionali, la
  società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa
  dalla cessionaria, sia tenuta a redigere un programma
  dell'operazione, che va consegnato ai portatori dei titoli
  (commi 1 e 3).
     La prescrizione di un contenuto minimo del programma
  <comma 1, lettere da  a)  a  g) >, evitando una
  rigida standardizzazione delle diverse fasi negoziali nelle
  quali può articolarsi la cartolarizzazione, realizza
  l'obiettivo di non ingessare l'autonomia negoziale degli
  operatori e di regolamentare, nel contempo, le fasi del
  programma reputate dal legislatore necessarie o comunque
  ricorrenti nell'architettura delle operazioni in esame.  A
  titolo esemplificativo, si consideri l'intervento dell'agenzia
  di  rating  che, pur essendo configurato come meramente
  eventuale, viene disciplinato per assicurare l'imparzialità
  del giudizio <lettera  b) >.
     Si segnala che, sulla falsariga delle esperienze estere,
  il presente disegno di legge introduce la figura del
  trustee,  al quale è affidato il compito di verificare la
  regolarità delle operazioni alla luce della legge e del
  programma (comma 2); in particolare, è previsto che i servizi
  di riscossione, di incasso e di pagamento debbano essere
  svolti da una banca o da un intermediario finanziario
  vigilato, ai quali viene affidata per legge la tutela delle
  ragioni dei sottoscrittori.
     Il comma 4 prevede invece l'applicabilità dell'ordinaria
  disciplina in tema di sollecitazione all'investimento nei casi
  in cui l'emissione sia rivolta al pubblico.
     Articolo 3. -  (Società per la cartolarizzazione dei
  crediti). -  Il comma 1 fissa il tratto caratteristico della
  società veicolo, denominata "società per la cartolarizzazione
  dei crediti", stabilendo che la medesima abbia a oggetto
  sociale esclusivo la gestione di uno o più processi di
  cartolarizzazione.  Per quest'ultima ipotesi, il comma 2
  prescrive la regola della distinzione dei patrimoni, sancendo
  che i crediti relativi a ciascuna operazione siano - a tutti
  gli effetti - separati, tra loro e rispetto al patrimonio
  della società.
     Sotto il profilo dell'inquadramento sistematico, la
  società per la cartolarizzazione viene interamente ricondotta,
  attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina generale
  degli intermediari finanziari contenuta negli articoli 106 e
 
                               Pag. 4
 
  seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e
  creditizia, emanato con decreto legislativo 1^ settembre 1993,
  n. 385; viene inoltre prevista l'applicabilità delle
  corrispondenti norme sanzionatorie.  Il richiamo sottende,
  ovviamente, la possibilità per il Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica, di accordare -
  secondo quanto avviene all'estero - alle società veicolo
  requisiti patrimoniali meno stringenti (Si veda l'articolo
  106, comma 4, lettera  b),  del richiamato testo
  unico).
     Articolo 4. -  (Modalità ed efficacia della cessione).
  - La realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in
  Italia è stata sinora condizionata dall'assenza di un quadro
  normativo chiaro in tema di:  a)  opponibilità della
  cessione ai debitori ceduti, ai terzi e al fallimento del
  cedente;  b)  revocatoria fallimentare;  c)
  trasferimento delle garanzie che assistono i crediti
  ceduti.
     L'articolo in esame si propone di colmare la lacuna, in
  parte adottando soluzioni flessibili mutuate da norme di
  favore già accolte dall'ordinamento (cessione di rapporti
  giuridici a banche), in parte proponendo soluzioni innovative
  (rapporti tra cartolarizzazione e revocatoria
  fallimentare).
     Il comma 1 richiama l'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del
  citato testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del
  1993, in tema di cessione di rapporti giuridici a banche; tali
  disposizioni, come è noto, contemplano un regime di favore sia
  con riguardo alla pubblicità dell'avvenuta cessione nei
  confronti dei debitori ceduti (pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  della notizia dell'avvenuta cessione), sia in
  ordine al trapasso delle garanzie ipotecarie, che avviene
  automaticamente, senza formalità ed oneri di annotazione.
     Il comma 2 prevede che la data di pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  costituisca il  dies a quo  per
  l'opponibilità dell'avvenuta cessione nei confronti degli
  altri aventi causa e dei creditori del cedente, il cui titolo
  non sia anteriore.
     I commi 3 e 4 dispongono in ordine al rapporto tra
  cartolarizzazione e revocatoria fallimentare, prevedendo:
       un'esenzione piena dei pagamenti effettuati dal debitore
  ceduto dal regime dettato dall'articolo 67 della legge
  fallimentare;
       l'applicabilità alle cessioni di entrambe le ipotesi di
  revocatoria disciplinate dalla legge fallimentare (articolo
  67, commi primo e secondo), con una riduzione però dei termini
  ivi previsti (da due anni e un anno, rispettivamente, a sei
  mesi e tre mesi).
     Articolo 5. -  (Titoli emessi a fronte dei crediti
  acquistati). -  Per quanto concerne i titoli emessi dalla
  società per la cartolarizzazione dei crediti, l'articolo
  richiama anzitutto l'applicabilità dei controlli della Banca
  d'Italia sulle emissioni di strumenti finanziari nell'ipotesi
  in cui l'offerta o il collocamento abbiano luogo in Italia e
  della corrispondente disciplina sanzionatoria (articoli 129 e
  143 del testo unico bancario).
     Di fondamentale importanza risulta inoltre la previsione
  che esclude l'applicabilità ai titoli dell'articolo 11 del
  medesimo testo unico: la norma, pur non entrando nel merito
  dell'annosa questione relativa alla natura di fondi "a
  rimborsabilità più o meno piena" dei titoli emessi dalla
  società per la cartolarizzazione dei crediti, fa sì che le
  relative emissioni siano sottratte ai rigorosi limiti -
  correlati al capitale - dettati dall'ordinaria disciplina
  della raccolta del risparmio da parte di soggetti non
  bancari.
     Articolo 6. -  (Disposizioni fiscali e di bilancio).
  - Ai fini dell'imposizione diretta, il comma 1 propone
  l'assimilazione dei titoli emessi dalla società per la
  cartolarizzazione dei crediti alle obbligazioni emesse dalle
  società con azioni negoziate in mercati regolamentati, per le
  quali la normativa fiscale vigente prevede l'applicazione di
  una ritenuta pari al 12,50 per cento sugli interessi prodotti.
  La norma è diretta a evitare che i titoli in questione siano
  sottoposti al regime più severo dei titoli atipici.
 
                               Pag. 5
 
     Il comma 2 disciplina il trattamento contabile delle
  diminuzioni di valore eventualmente registrate sugli attivi
  ceduti e sulle garanzie prestate a copertura dei rischi
  rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazione.  La norma,
  che consente di imputare direttamente al patrimonio netto le
  suddette diminuzioni di valore e di trasferirle
  progressivamente in cinque anni al conto economico, ha una
  portata limitata alle operazioni che verranno compiute nel
  periodo immediatamente successivo (due anni) alla data di
  entrata in vigore della legge.  Nella fase di avvio della nuova
  operatività è presumibile, infatti, che l'esigenza di
  sviluppare il nuovo mercato e la ragguardevole dimensione
  degli attivi destinabili a cartolarizzazione possano
  comportare per i soggetti cedenti oneri aggiuntivi sotto forma
  di sconti nei prezzi e di garanzie a copertura dei rischi.  In
  tale prospettiva, appare dunque appropriato che i costi per
  l'impianto del mercato siano resi temporalmente distribuibili
  in un periodo comunque non superiore al quinquennio.  Per
  evidenti ragioni di trasparenza informativa viene imposto,
  infine, l'obbligo di illustrare nella nota integrativa al
  bilancio le operazioni di cartolarizzazione poste in essere e
  di indicare l'importo delle eventuali diminuzioni di valore
  non ancora registrate nel conto economico.
     Articolo 7. -  (Altre operazioni). -  L'ambito di
  applicazione del presente disegno di legge è completato dal
  disposto dell'articolo in commento che considera, a titolo
  residuale, operazioni diverse dalla cessione, che realizzano
  pur sempre un trasferimento degli attivi.  L'articolo si
  riferisce, in particolare, alle operazioni di
  subparticipation,  di frequente utilizzo nella prassi
  applicativa anglosassone, consistenti nella concessione di un
  finanziamento all' originator  da parte della società
  veicolo a fronte dell'emissione dei titoli; la restituzione di
  tale finanziamento viene contrattualmente condizionata al
  pagamento, da parte dei debitori principali, di una massa ben
  individuata di crediti che, pur se correlati ai titoli emessi
  dalla società veicolo, restano di proprietà
  dell' originator.  Infatti, diversamente dalla cessione
  dei crediti, la tecnica della  subparticipation  non
  comporta il trasferimento della titolarità dei crediti.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5058 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5058 TOTPAG=0010 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0005 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=505800 00 FASCIDC=13DDL5058 SORTNAV=0505800 000 00000 ZZDDLC5058 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati