| (Ambito di applicazione e definizioni).
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una società prevista
dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai
debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla
società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra
società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al
pagamento dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico
bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
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