Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60595
DDL5058-0004
Progetto di legge Camera n. 5058 - testo presentato - (DDL13-5058)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5058. TESTIPDL
...C5058.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5058 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Programma dell'operazione).
     1.  La società cessionaria, o la società emittente i titoli
  se diversa dalla società cessionaria, redige il programma
  dell'operazione.  Il programma contiene almeno le seguenti
  indicazioni:
       a)  il soggetto cedente, la società cessionaria e
  la società emittente i titoli, se diversa dalla società
  cessionaria, la descrizione dei crediti e le caratteristiche
  dei titoli corrispondenti;
       b)  l'eventuale agenzia di  rating  incaricata
  di procedere alla valutazione dell'operazione di
  cartolarizzazione e il risultato di tale valutazione.  Tale
 
                               Pag. 7
 
  agenzia non deve detenere, direttamente o indirettamente,
  partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
  codice civile, nel capitale, oltre che della società
  cessionaria, dell'emittente titoli, se diverso dalla società
  cessionaria, del soggetto cedente o di quello incaricato della
  redazione del programma, né deve essere da questi soggetti
  direttamente o indirettamente controllata.  I rapporti di
  partecipazione intercorrenti fra i soggetti sopra indicati,
  che non diano luogo a situazione di controllo, ma che siano
  comunque superiori alla soglia del 20 per cento, sono
  espressamente evidenziati nel programma dell'operazione;
       c)  il soggetto incaricato di curare l'emissione ed
  il collocamento dei titoli;
       d)  i soggetti incaricati della riscossione dei
  crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
       e)  le condizioni in presenza delle quali, a
  vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società
  cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
       f)  le condizioni in presenza delle quali la
  società cessionaria può reinvestire in altre attività
  finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti
  ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei
  diritti incorporati nei titoli indicati nell'articolo 1, comma
  1, lettera  b);
       g)  le eventuali operazioni finanziarie accessorie
  stipulate per il buon fine dell'operazione di
  cartolarizzazione.
     2.  I servizi indicati nel comma 1, lettera  d),  sono
  svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti
  nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo
  unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano
  conformi alla legge e al programma.
     3.  Il programma dell'operazione deve essere consegnato ai
  portatori dei titoli.
     4.  Nel caso in cui l'emissione sia rivolta a soggetti
  diversi dagli investitori professionali, si applicano le
  disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5058 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5058 TOTPAG=0010 TOTDOC=0009 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0007 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=505800 00 FASCIDC=13DDL5058 SORTNAV=0505800 000 00000 ZZDDLC5058 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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