| (Programma dell'operazione).
1. La società cessionaria, o la società emittente i titoli
se diversa dalla società cessionaria, redige il programma
dell'operazione. Il programma contiene almeno le seguenti
indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria e
la società emittente i titoli, se diversa dalla società
cessionaria, la descrizione dei crediti e le caratteristiche
dei titoli corrispondenti;
b) l'eventuale agenzia di rating incaricata
di procedere alla valutazione dell'operazione di
cartolarizzazione e il risultato di tale valutazione. Tale
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agenzia non deve detenere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nel capitale, oltre che della società
cessionaria, dell'emittente titoli, se diverso dalla società
cessionaria, del soggetto cedente o di quello incaricato della
redazione del programma, né deve essere da questi soggetti
direttamente o indirettamente controllata. I rapporti di
partecipazione intercorrenti fra i soggetti sopra indicati,
che non diano luogo a situazione di controllo, ma che siano
comunque superiori alla soglia del 20 per cento, sono
espressamente evidenziati nel programma dell'operazione;
c) il soggetto incaricato di curare l'emissione ed
il collocamento dei titoli;
d) i soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
e) le condizioni in presenza delle quali, a
vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
f) le condizioni in presenza delle quali la
società cessionaria può reinvestire in altre attività
finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti
ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli indicati nell'articolo 1, comma
1, lettera b);
g) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione.
2. I servizi indicati nel comma 1, lettera d), sono
svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano
conformi alla legge e al programma.
3. Il programma dell'operazione deve essere consegnato ai
portatori dei titoli.
4. Nel caso in cui l'emissione sia rivolta a soggetti
diversi dagli investitori professionali, si applicano le
disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento.
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