| (Società per la cartolarizzazione dei crediti).
1. La società cessionaria, o la società emittente titoli
se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori
diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti stessi.
3. Alla società cessionaria e alla società emittente
titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del
testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2
e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti
norme sanzionatone previste dal titolo VIII dello stesso testo
unico.
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