| (Modalità ed efficacia della cessione).
1. Alla cessione dei crediti posta in essere ai sensi
della presente legge si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori
ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa
data la cessione dei crediti è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui
titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano
pignorato il credito prima della pubblicazione della
cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
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4. Per le cessioni disciplinate dalla presente legge i
termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a 6 ed a 3
mesi.
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