| (Disposizioni fiscali e di bilancio).
1. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui
all'articolo 5 sono compresi tra quelli indicati nell'articolo
41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
2. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi
ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle
attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a
copertura delle operazioni di cartolarizzazione possono essere
imputate direttamente alle riserve patrimoniali, se relative a
contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge; esse vanno
trasferite al conto economico in quote costanti nei cinque
esercizi successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione e
delle eventuali diminuzioni di valore non ancora incluse nel
conto economico occorre fornire indicazione nella nota
integrativa del bilancio.
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