| (Altre operazioni).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in
quanto compatibili, alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento;
in tal caso i richiami al cedente e al cessionario devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e
al soggetto finanziatore.
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