Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60602
DDL5058-0002
Relazione Camera n. 5058-A (DDL13-5058-A)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5058A. TESTIPDL
...C5058A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5058A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 2
 
     Onorevoli Colleghi! - 1.  Premessa.  - I recenti
  interventi legislativi nel settore del credito si sono
  realizzati su tre terreni: privatizzazione degli istituti di
  credito, riforma delle Fondazioni bancarie, disciplina della
  cartolarizzazione.  Il disegno di legge in discussione riveste
  particolare importanza, perché, come è emerso nel corso della
  puntuale istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione,
  riguarda un giro d'affari potenziale di più di 100 mila
  miliardi nel settore bancario, oltre ad attività, che potranno
  derivare da settori industriali e commerciali, di difficile
  quantificazione, il cui ammontare, basandosi sull'esperienza
  di paesi che già dispongono di questo strumento, si può
  tuttavia determinare, in via di congettura, in una somma pari,
  nel tempo, a non meno della metà di tale cifra.
     Le operazioni di cartolarizzazione sono largamente e da
  tempo praticate nelle economie anglosassoni.  Il tipo di
  crediti oggetto di cartolarizzazione sono stati dapprima i
  mutui fondiari, poi i contratti di  leasing,  quindi i
  debiti contratti con carte di credito ed altri ancora.
     Il trasferimento di attività finanziarie da un
  intermediario ad un altro, a risparmiatori individuali o a
  fondi di investimento, risponde all'obiettivo di migliorare
  l'efficienza allocativa del sistema finanziario.  Infatti,
  questa operazione consente una ricomposizione del portafoglio
  delle banche e una migliore specializzazione degli istituti di
  credito.  Se la banca è sotto-patrimonializzata ai fini della
  vigilanza ed è prossima al suo limite operativo, la
  cartolarizzazione e l'alienazione di alcuni suoi crediti
  libera risorse finanziarie che la banca potrà reinvestire in
  impieghi che essa stessa valuta possano avere un miglior
  rapporto rischio/rendimento, senza che questo le faccia
  perdere il rapporto con il cliente suo creditore.  La stessa
  cosa dicasi per la banca che voglia cambiare il profilo
  temporale dei propri impieghi, per esempio liberarsi di
  crediti ipotecari a basso tasso di rendimento e a lunga
  scadenza.  Se invece la banca ha eccesso di liquidità, vuole
  ampliare la sua fonte di provvista o vuole ampliare i suoi
  crediti a lungo termine, comprerà titoli frutto di operazioni
  di cartolarizzazione (la stessa cosa vale se l'acquirente è un
  fondo di investimento).  Inoltre, se una terza banca preferisce
  specializzarsi nel servizio di cartolarizzazione, le si
  apriranno in tal modo nuove aree di attività.
     Nelle esperienze estere, come si è detto, i crediti
  oggetto di cartolarizzazione sono prevalentemente relativi a
  contratti standardizzati e crediti "buoni", cioè non
  incagliati o inesigibili.  La cartolarizzazione non è impiegata
  per lo smobilizzo dei crediti ad alto rischio o in sofferenza,
  ma come strumento per migliorare la struttura creditizia del
  mercato.  Il disegno di legge, tuttavia, lascia ampio margine
  discrezionale nella scelta dei crediti che possono essere
  cartolarizzati, non escludendo la cessione di titoli di
  credito scarsamente solvibili.  La trasformazione anche di
  questi ultimi crediti in strumenti negoziabili agevola il loro
  trasferimento ad altri intermediari o ad investitori finali,
  in virtù del miglioramento della combinazione
  rischio-rendimento offerta dai titoli di credito oggetto di
  cartolarizzazione.
  2.  Modalità delle operazioni di cartolarizzazione (il
  modello anglosassone).
     Il modo prevalente in cui avvengono all'estero le
  operazioni di cartolarizzazione è quello noto come modello
 
                               Pag. 3
 
  anglosassone, che è stato recepito dal disegno di legge in
  esame.
     La cartolarizzazione  (securitization)  consiste nella
  cessione di crediti che producono flussi di interessi
  pluriennali  (cash flows)  e nella successiva conversione
  di tali crediti in titoli negoziabili (cartolarizzazione in
  senso proprio) collocabili sul mercato (mercato
  secondario).
     A monte di tutta l'operazione c'è un soggetto che contrae
  un debito con un altro soggetto, in genere una banca o un
  intermediario finanziario, ma che potrebbe anche essere
  un'impresa industriale o commerciale.  Il soggetto creditore
  che avvia il processo di cartolarizzazione è detto cedente (in
  inglese  originator).  Quest'ultimo aliena il titolo ad un
  altro soggetto, detto concessionario o società veicolo
  (special purpose vehicle  in inglese).  La società
  cessionaria, direttamente o attraverso un'altra società, detta
  di emissione, emette titoli sul mercato secondario.
     La società cessionaria-emittente, che chiameremo veicolo,
  ha personalità giuridica (di essa tratta l'articolo 3).  La
  società veicolo è costituita solo per emettere titoli sul
  mercato, il cui valore e il cui rendimento è determinato
  esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione.  Se la
  società veicolo realizza più operazioni di cartolarizzazione
  (come è consentito nel caso del disegno di legge in esame)
  ciascuna emissione di titoli ha a suo fondamento un lotto di
  crediti, in gergo detti "segregati", acquistati dalla società
  veicolo, ben definito, non modificabile e riferito
  esclusivamente ad ogni specifica emissione di titoli.  Quindi,
  il titolo emesso dalla società emittente non è garantito dal
  capitale della società stessa, il quale è infatti di modesta
  entità, ma dai crediti segregati.  Gli acquirenti sul mercato
  secondario sono in genere investitori istituzionali, come
  fondi pensioni o altre banche, ma i titoli possono anche
  essere collocati in Borsa ed essere acquistati dal
  pubblico.
     La peculiarità dell'operazione sta quindi nell'irrilevanza
  del rapporto tra l'indebitamento derivante dall'emissione e il
  patrimonio netto della società veicolo.  Il disegno di legge,
  ad opinione della Commissione, deve quindi stabilire in modo
  inequivocabile che alle società veicolo non si applica
  l'articolo 2410 del codice civile, il quale fissa i limiti per
  l'emissione di obbligazioni da parte di società, né gli
  articoli successivi, i quali stabiliscono i requisiti
  aggiuntivi richiesti dalla legge per le emissioni
  obbligazionarie (poteri dell'assemblea degli obbligazionisti,
  eccetera).  L'esclusione dall'applicazione di tali disposizioni
  è esplicitamente affermata dall'articolo 5 del testo
  licenziato dalla Commissione.
     Infine, circa il rapporto tra il cedente e il debitore
  iniziale, va tenuto presente che, anche nel caso in cui la
  cessione del credito dal cedente alla società veicolo sia del
  tipo  pro-soluto,  tuttavia il cedente, soprattutto se è
  una banca, garantisce sempre in qualche misura il credito
  alienato.  Inoltre, la banca cedente assume in genere, nelle
  operazioni di cartolarizzazione, il ruolo di  service  per
  conto del cessionario nei riguardi del debitore per il
  servizio del debito (incasso delle rate di rimborso e
  trasferimento alla società veicolo); ne consegue che il
  debitore originario continua a corrispondere quanto dovuto
  direttamente alla banca cedente, la quale mantiene quindi un
  rapporto di clientela con il debitore originale.
  3.  Altri modelli di cartolarizzazione.
     Quello illustrato è il processo di cartolarizzazione
  secondo il modello anglosassone.  Nella pratica internazionale
  esiste una seconda tipologia di cartolarizzazione: quella
  secondo il modello francese e spagnolo.  In questo caso la
  cartolarizzazione dei crediti avviene attraverso un fondo di
  investimento.  Una società di gestione emette quote di un fondo
  comune di investimento, che è abilitato ad investire in vari
  titoli, tra cui quelli di cui si è detto più sopra.  Un altro
  metodo è quello di segregare i crediti da cartolarizzare in un
  trust.
     Il mercato sembra privilegiare il metodo anglosassone,
  perché la costituzione di un fondo è più costosa rispetto alla
 
                               Pag. 4
 
  costituzione di una società veicolo; inoltre, il risparmiatore
  italiano non mostra una particolare predisposizione per
  l'investimento in fondi comuni.  Tale preferenza è dimostrata
  dalle operazioni recentemente intraprese da banche italiane
  che hanno cartolarizzato un pacchetto di loro crediti tramite
  società veicolo estere.  L'operazione con una società veicolo
  estera è più complessa e costosa, comporta maggiori
  difficoltà, legate alla conoscenza delle norme, e determina
  quindi maggiori costi legali per l'impresa italiana che voglia
  attuare un'operazione di cartolarizzazione; è possibile quindi
  presumere che, ove la legge lo consenta, saranno poste in
  essere nel nostro paese molte operazioni di cartolarizzazione
  realizzate secondo il modello anglosassone.  Tuttavia, non c'è
  motivo perché la legge non possa consentire operazioni secondo
  il modello franco-spagnolo.
     Nel testo originario del disegno di legge si sosteneva che
  la normativa vigente in Italia, in particolare l'articolo 39
  del testo unico in materia di intermediazione finanziaria
  (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), prevedendo che
  il patrimonio dei fondi possa essere investito in qualsiasi
  bene e quindi anche in crediti, consentirebbe già ora di
  realizzare operazioni di cartolarizzazione secondo il modello
  franco-spagnolo.  La realtà delle cose è diversa e l'articolo
  39 non è adatto a tali fini.  Per questo motivo la Commissione
  ha giudicato invece necessario prevedere (all'articolo 7) che
  la disciplina dettata dal disegno di legge, anche in
  previsione dell'approvazione della legge sui  trust  (è
  infatti all'esame della Commissione la proposta di legge C.
  5194 Benvenuto ed altri), possa applicarsi anche nel caso di
  cartolarizzazioni compiute attraverso un fondo comune.
  4.  Informativa e tutele dei terzi.
     Il testo originario del disegno di legge stabiliva
  (all'articolo 2) il contenuto minimo del programma
  dell'offerta dei titoli diretta ad investitori istituzionali:
  indicazione dei soggetti cedenti, dei cessionari, degli
  emittenti, dei soggetti incaricati della riscossione e delle
  modalità di intervento dell'agenzia di  rating,  per
  assicurarne l'imparzialità di giudizio (divieto di partecipare
  al capitale sociale della società veicolo, eccetera) qualora
  questo intervento fosse previsto dal programma.  Questo
  articolo è stato interamente riscritto, per esigenze di
  chiarezza espositiva emerse dopo ampi colloqui con la CONSOB e
  per dar più peso al giudizio delle società di  rating.
     Nel disegno di legge che sottoponiamo alla discussione
  dell'Assemblea si afferma che i titoli derivanti da operazioni
  di cartolarizzazione sono a tutti gli effetti strumenti
  finanziari, a cui si applicano le norme del testo unico
  sull'intermediazione finanziaria.  La società veicolo è quindi
  tenuta alla redazione del prospetto informativo secondo le
  direttive della CONSOB.  Nel caso in cui i titoli siano
  collocati presso investitori professionali (per il quale il
  testo unico non prevedeva l'intervento della CONSOB) il
  disegno di legge indica il contenuto minimo del prospetto
  informativo.  La Commissione ha giudicato che il programma
  debba contenere anche informazioni circa i costi
  dell'operazione, gli utili previsti, le modalità di calcolo di
  entrambi e l'indicazione dell'esistenza di eventuali rapporti
  di partecipazione tra il soggetto cedente e la società
  veicolo.  Dato che si prevede un prospetto più robusto di
  quello precedentemente stabilito e che il testo iniziale del
  disegno di legge nulla stabiliva circa le conseguenze della
  mancata predisposizione del prospetto stesso, si è reputato
  che quest'ultimo debba essere consegnato ai portatori dei
  titoli solo a richiesta.
     Circa l'obbligatorietà del  rating,  l'esperienza
  estera e i giudizi degli operatori portano a ritenere che la
  stragrande maggioranza dei prenditori di tali titoli saranno
  investitori istituzionali, e che nella maggior parte dei casi
  saranno essi stessi ad acquistare solo quei titoli che siano
  stati sottoposti alla valutazione di una agenzia di
  rating.  Tuttavia, poiché la norma deve avere carattere
  generale, e considerata la diversa informazione sui titoli di
 
                               Pag. 5
 
  cui può disporre l'emittente rispetto al prenditore,
  soprattutto se i titoli sono acquistati dal pubblico, la
  Commissione ha giudicato opportuno prevedere l'obbligatorietà
  della valutazione dell'agenzia di  rating  se i titoli
  sono venduti al pubblico.  I requisiti di tali società, in
  termini di professionalità e indipendenza, sono stabiliti
  dalla CONSOB.
     Dal momento che i portatori dei titoli sono titolari di
  crediti a "esigibilità limitata", poiché non tutelati dai
  patrimoni delle società emittenti, essi devono per converso
  essere particolarmente tutelati dal flusso finanziario dei
  pagamenti relativi ai crediti ceduti.  Per questa ragione il
  disegno di legge prevede (all'articolo 4) che il periodo di
  tempo entro il quale le cessioni dei titoli possono subire la
  revocatoria fallimentare siano più limitati rispetto al regime
  normale (sei mesi) e che i pagamenti siano totalmente
  sottratti alla revocatoria stessa.  Poiché la legge prevede che
  il credito ceduto possa essere accompagnato da una garanzia, è
  necessario inoltre prevedere la sottrazione alla revocatoria
  anche di queste garanzie, qualora sussistano.
  5.  Gli aspetti fiscali.
     Affinché l'operazione di cartolarizzazione possa avere
  luogo, il trattamento fiscale deve essere quello ordinario:
  nel disegno di legge non sono del resto previste particolari
  agevolazioni.  La Commissione ha svolto un particolare
  approfondimento sulla redazione delle disposizioni fiscali, al
  fine di evitare ogni dubbio interpretativo.  La normativa deve
  infatti essere esplicita nell'affermare che, ai fini fiscali,
  ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si
  applica lo stesso trattamento delle obbligazioni emesse dalle
  società per azioni con azioni negoziate nei mercati
  regolamentati italiani.  Per questo motivo è stato riscritto
  l'articolo 6, comma 1, in modo tale da stabilire con certezza
  che sul reddito delle operazioni di cartolarizzazione grava
  l'imposta del 12,5 per cento e non quella del 27 per cento
  (come sui titoli atipici), e che la trattenuta alla fonte si
  applica solo ai percettori nazionali.
     Ovviamente, la previsione dell'applicazione generalizzata
  del regime vigente per le obbligazioni cui si fa riferimento,
  non deve intendersi nel senso che verrebbe meno il trattamento
  previsto specificamente per le cambiali finanziarie, alle
  quali continuerebbe ad applicarsi la ritenuta, stabilita nella
  misura del 12,5 per cento, di cui all'articolo 26 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.  In tal senso,
  l'esplicito richiamo al decreto legislativo n. 239 del 1996,
  inserito nel corso dell'esame in Commissione, consente di
  evitare incertezze ed equivoci in sede interpretativa.
     Anche per quanto riguarda la tassa sui contratti di Borsa,
  si applica la normativa vigente per le negoziazioni di titoli
  effettuate sui mercati regolamentati.  Questa tassa non grava
  sui titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, sia
  che essi siano collocati in Borsa, sia, caso più diffuso, che
  siano collocati direttamente agli investitori istituzionali,
  ma grava sui titoli collocati fuori Borsa direttamente al
  pubblico (infatti, questo collocamento è meno preferibile
  rispetto agli altri).  Dopo un approfondimento con il Ministero
  delle finanze, si è convenuto che non fosse necessaria una
  norma specifica in tal senso, trattandosi di una conseguenza
  certa della nuova formulazione del comma 1.  La stessa cosa
  dicasi per quanto riguarda l'imposta di registro che, anche
  senza esplicita statuizione in tal senso, si intende debba
  essere applicata in misura fissa.
  6.  Gli effetti sul gettito tributario.
     Circa gli effetti sul gettito della cartolarizzazione di
  crediti "buoni", la Commissione ha valutato che essi debbano
  necessariamente essere positivi, perché queste operazioni oggi
  o non sono compiute del tutto o avvengono tramite società
  veicolo estere e collocamento a percettori esteri dei titoli.
  L'effettuazione di tali operazioni in Italia comporterebbe
  infatti l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento sugli
  interessi dei titoli e dell'imposta di registro in misura
  fissa, determinando gettito aggiuntivo per l'erario; inoltre,
 
                               Pag. 6
 
  ulteriore gettito fiscale dovrebbe derivare da tutte le
  operazioni di  service  che si connettono alla
  cartolarizzazione stessa.
     Secondo l'opinione diffusa nella letteratura e presso gli
  operatori internazionali, condivisa dall'Associazione bancaria
  italiana, la legge sulla cartolarizzazione serve
  principalmente a dotare il paese di una legislazione coerente
  con il resto del mondo finanziariamente sviluppato, per
  consentire di raggiungere obiettivi di irrobustimento della
  struttura creditizia, e solo accidentalmente essa potrà essere
  impiegata per la cartolarizzazione di crediti "cattivi".  E'
  peraltro convinzione largamente diffusa presso gli istituti
  bancari italiani, gli osservatori, le autorità monetarie, le
  forze politiche, i ministeri del tesoro e delle finanze e la
  stessa Commissione che quest'ultimo fenomeno, data la
  particolare situazione italiana, non sarà marginale.  E' quindi
  opportuno che la legge preveda questa fattispecie, regolandola
  con norme civilistiche e fiscali adeguate.
     Va affrontato  in primis  il nodo del gettito, e porsi
  la domanda se l'approvazione del disegno di legge come tale,
  consentendo di compiere in Italia operazioni di
  cartolarizzazione che altrimenti sarebbero compiute all'estero
  con costi legali e organizzativi maggiori, e permettendo alle
  banche, attraverso questa operazione, di avere una raccolta
  alternativa, non induca molte società, soprattutto molti
  istituti di credito, i quali detengono crediti difficilmente
  esigibili, a far emergere rapidamente in bilancio minusvalenze
  che altrimenti sarebbero emerse più lentamente nel tempo.  Si
  noti che per affrontare correttamente il problema degli
  effetti della legge sul gettito il problema va posto in questi
  termini, di differenziale di emersione nel tempo delle
  minusvalenze.
     Dopo un lungo e complesso confronto con gli organismi di
  vigilanza e di categoria, nonché con i ministeri competenti,
  la Commissione è giunta alla conclusione che non sarà
  l'approvazione del disegno di legge a far emergere  ex
  abrupto  le minusvalenze.  Se così fosse, il mutamento dei
  criteri di redazione dei bilanci renderebbe i precedenti
  bilanci sospetti di falso, con pesanti rischi, anche penali,
  per gli amministratori.  Ciò non esclude l'esistenza di ingenti
  somme nei bilanci delle banche, relative a crediti incagliati,
  che le banche potrebbero avere interesse a cartolarizzare.  Il
  fatto è che delle somme appaiono in bilancio già svalutate
  (secondo le stime di Banca d'Italia il tasso medio di
  svalutazione oscilla intorno al 50 per cento).  Tuttavia, è
  probabile che detti crediti siano appostati a bilancio per un
  valore stimato di realizzo futuro, ma non siano in realtà
  produttivi di alcun frutto (questo significa che il fisco non
  ricava gettito dalla tassazione degli interessi su quei
  crediti).  L'operazione di cartolarizzazione dovrebbe rendere
  immediatamente disponibili quei crediti per il cedente, per un
  ammontare inferiore a quello appostato in bilancio
  (minusvalenza da cartolarizzazione), trasformandoli in titoli
  che producono interessi.  La riduzione di imponibile che deriva
  dalla minusvalenza da cartolarizzazione è dunque compensata
  dal maggior gettito che deriva da interessi che altrimenti non
  sarebbero erogati.
     Dopo numerose audizioni, la Commissione ha convenuto di
  quantificare verosimilmente in 100.000 miliardi i crediti che
  il sistema bancario intende cartolarizzare.  Di questi, circa
  20.000 crediti "cattivi", già svalutati in bilancio,
  verrebbero cartolarizzati, con una perdita di gettito di 4.000
  miliardi.
     La Commissione ha formulato alcune ipotesi sui
  comportamenti degli istituti di credito che decidessero di
  porre in essere delle operazioni di cartolarizzazione su
  crediti "cattivi":
         a)  la perdita sopportata dalle banche cedenti per
  effetto della cessione sarebbe pari, come si è detto, al 20
  per cento del valore di bilancio del credito ceduto;
         b)  la liquidità prodotta dalla cartolarizzazione
  sarebbe utilizzata dalle banche in parti uguali per finanziare
  nuovi impieghi e per rimborsare proprie passività;
         c)  queste ultime sarebbero suddivise a metà fra
  depositi e obbligazioni;
 
                               Pag. 7
 
         d)  i nuovi impieghi produrrebbero interessi di
  circa il 6 per cento;
         e)  sui depositi e sulle obbligazioni rimborsate le
  banche risparmierebbero interessi passivi del 2,5 per cento e
  del 4 per cento;
         f)  dall'attività di collocamento e di custodia dei
  titoli della cartolarizzazione le banche ricaverebbero
  commissioni stimabili nello 0,5 per cento annuo;
         g)  la riduzione degli impieghi bancari (effetto
  netto della scomparsa di 0,8 lire di crediti cartolarizzati e
  apertura di nuove posizioni creditizie per 0,4 lire)
  ridurrebbe il  plafond  annuo di deduzione fiscale delle
  svalutazioni crediti (pari allo 0,5 per cento dei crediti
  stessi);
         h)  i titoli cartolarizzati renderebbero il 5,6 per
  cento.
     Dal punto di vista fiscale, sulle componenti del conto
  economico delle banche è applicata un'aliquota del 41 per
  cento (IRPEG + IRAP), un'aliquota del 12,5 per cento sulle
  obbligazioni e sui titoli cartolarizzati ed una del 27 per
  cento sui depositi.
     Ne deriva che il fisco subirebbe, nel settore bancario,
  una perdita per le minusvalenze emerse dalla cartolarizzazione
  e un guadagno di gettito dovuto agli interessi sui nuovi
  impieghi, al risparmio di interesse sui depositi bancari e
  sulle obbligazioni bancarie, alle commissioni, al minore
  accantonamento dello 0,5 per cento sugli impieghi; nel settore
  degli investitori esso subirebbe invece una perdita sui minori
  interessi che derivano dai depositi bancari e dalle
  obbligazioni bancarie, ma otterrebbe un guadagno di gettito
  dagli interessi sui titoli derivanti dalle operazioni di
  cartolarizzazione.
     Stanti le congetture sui valori complessivi delle
  operazioni, le ipotesi suddette di comportamento medio del
  sistema bancario e le aliquote sopra ricordate, la Commissione
  ha stimato un leggero ricavo per l'erario.  L'impianto logico
  esposto è stato sostanzialmente condiviso dai ministeri del
  tesoro e delle finanze e recepito nella relazione tecnica, la
  quale, peraltro, apponendo piccole modifiche, è giunta a
  stimare una piccola perdita di gettito di 2 miliardi su sette
  anni.  Per questo motivo è stato inserito il comma 5, di
  copertura di dette perdite.
     Se quanto detto in precedenza è fondato, si può affrontare
  il problema dei crediti "cattivi" senza eccessive
  preoccupazioni di gettito e risolvere il problema civilistico
  e fiscale dei bilanci degli istituti che cartolarizzeranno
  crediti di tale natura.
     Il disegno di legge affronta questo problema all'articolo
  6, comma 3, ove si afferma che le minusvalenze degli attivi
  ceduti e degli accantonamenti effettuati a fronte delle
  garanzie rilasciate al cessionario possono essere imputabili a
  riserve patrimoniali, se relative ad operazioni di
  cartolarizzazione effettuate nei due anni successivi alla
  entrata in vigore della legge e trasferiti al conto economico
  in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
     Il disegno di legge, nel testo iniziale, non faceva
  riferimento alcuno al trattamento fiscale delle minusvalenze.
  Anche in questo caso non si trattava di definire una norma
  agevolativa, ma solo di applicare la normativa ordinaria, in
  particolare gli articoli 66 e 71 del testo unico delle imposte
  sui redditi.  Quest'ultima norma comporta per le banche la
  possibilità di ripartire su sette anni le perdite su crediti
  eccedenti lo 0,5 per cento dei crediti stessi.  Per
  sintonizzare la legislazione fiscale con quella civilistica,
  la Commissione ha giudicato opportuno stabilire, al comma 4
  dell'articolo 6, la possibilità di far concorrere alla
  definizione del reddito di impresa ai fini fiscali le
  diminuzioni di valore, negli esercizi in cui sono iscritte al
  conto economico.
  7.  Conclusioni.
     Il disegno di legge in discussione merita di essere
  urgentemente approvato perché, come dicevo, l'Italia è l'unico
  paese europeo a non disporre di una normativa sulla
  cartolarizzazione, con la conseguenza che tali operazioni,
 
                               Pag. 8
 
  anziché avvenire in Italia, hanno già cominciato e
  continueranno sempre più ad essere realizzate all'estero.
     I vantaggi che tale operazione offre sono di due tipi: uno
  è di carattere allocativo, l'altro di sviluppo.  Il vantaggio
  allocativo consiste nell'ampliamento per le banche del
  ventaglio di scelta rischio-rendimento e delle possibili
  combinazioni di durata della struttura dell'attivo; nel
  miglioramento dei loro  ratios  patrimoniali; infine,
  nella possibilità di disporre di una provvista alternativa,
  più a buon mercato del capitale proprio.
     Il secondo vantaggio deriva dalla possibilità che si
  sviluppino in Italia mercati connessi alle operazioni di
  cartolarizzazione, i quali, in assenza di una normativa che
  consenta tali operazioni, rimarrebbero asfittici o non
  nascerebbero neppure: penso al mercato delle società
  cessionarie dei crediti e alle società di  rating.
     La possibilità di cartolarizzare i crediti bancari
  consentirebbe poi di affrontare un problema tipicamente
  italiano, che è poco frequente all'estero: la
  cartolarizzazione dei  bad loans,  vale a dire dei crediti
  incagliati o in sofferenza.  Se la legge consentirà di
  sciogliere questo nodo, tutelando il risparmio dei prenditori
  finali dei titoli, avrà dato un contributo importante alla
  rivitalizzazione del sistema del credito, soprattutto nelle
  zone più deboli del paese, nelle quali questo problema si
  presenta con maggior gravità.
  Ferdinando TARGETTI,  Relatore.
 
DATA=990222 FASCID=DDL13-5058-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5058 TOTPAG=0017 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=505800A00 FASCIDC=13DDL5058 A SORTNAV=0505800A000 00000 ZZDDLC5058A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati