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Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. - I recenti
interventi legislativi nel settore del credito si sono
realizzati su tre terreni: privatizzazione degli istituti di
credito, riforma delle Fondazioni bancarie, disciplina della
cartolarizzazione. Il disegno di legge in discussione riveste
particolare importanza, perché, come è emerso nel corso della
puntuale istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione,
riguarda un giro d'affari potenziale di più di 100 mila
miliardi nel settore bancario, oltre ad attività, che potranno
derivare da settori industriali e commerciali, di difficile
quantificazione, il cui ammontare, basandosi sull'esperienza
di paesi che già dispongono di questo strumento, si può
tuttavia determinare, in via di congettura, in una somma pari,
nel tempo, a non meno della metà di tale cifra.
Le operazioni di cartolarizzazione sono largamente e da
tempo praticate nelle economie anglosassoni. Il tipo di
crediti oggetto di cartolarizzazione sono stati dapprima i
mutui fondiari, poi i contratti di leasing, quindi i
debiti contratti con carte di credito ed altri ancora.
Il trasferimento di attività finanziarie da un
intermediario ad un altro, a risparmiatori individuali o a
fondi di investimento, risponde all'obiettivo di migliorare
l'efficienza allocativa del sistema finanziario. Infatti,
questa operazione consente una ricomposizione del portafoglio
delle banche e una migliore specializzazione degli istituti di
credito. Se la banca è sotto-patrimonializzata ai fini della
vigilanza ed è prossima al suo limite operativo, la
cartolarizzazione e l'alienazione di alcuni suoi crediti
libera risorse finanziarie che la banca potrà reinvestire in
impieghi che essa stessa valuta possano avere un miglior
rapporto rischio/rendimento, senza che questo le faccia
perdere il rapporto con il cliente suo creditore. La stessa
cosa dicasi per la banca che voglia cambiare il profilo
temporale dei propri impieghi, per esempio liberarsi di
crediti ipotecari a basso tasso di rendimento e a lunga
scadenza. Se invece la banca ha eccesso di liquidità, vuole
ampliare la sua fonte di provvista o vuole ampliare i suoi
crediti a lungo termine, comprerà titoli frutto di operazioni
di cartolarizzazione (la stessa cosa vale se l'acquirente è un
fondo di investimento). Inoltre, se una terza banca preferisce
specializzarsi nel servizio di cartolarizzazione, le si
apriranno in tal modo nuove aree di attività.
Nelle esperienze estere, come si è detto, i crediti
oggetto di cartolarizzazione sono prevalentemente relativi a
contratti standardizzati e crediti "buoni", cioè non
incagliati o inesigibili. La cartolarizzazione non è impiegata
per lo smobilizzo dei crediti ad alto rischio o in sofferenza,
ma come strumento per migliorare la struttura creditizia del
mercato. Il disegno di legge, tuttavia, lascia ampio margine
discrezionale nella scelta dei crediti che possono essere
cartolarizzati, non escludendo la cessione di titoli di
credito scarsamente solvibili. La trasformazione anche di
questi ultimi crediti in strumenti negoziabili agevola il loro
trasferimento ad altri intermediari o ad investitori finali,
in virtù del miglioramento della combinazione
rischio-rendimento offerta dai titoli di credito oggetto di
cartolarizzazione.
2. Modalità delle operazioni di cartolarizzazione (il
modello anglosassone).
Il modo prevalente in cui avvengono all'estero le
operazioni di cartolarizzazione è quello noto come modello
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anglosassone, che è stato recepito dal disegno di legge in
esame.
La cartolarizzazione (securitization) consiste nella
cessione di crediti che producono flussi di interessi
pluriennali (cash flows) e nella successiva conversione
di tali crediti in titoli negoziabili (cartolarizzazione in
senso proprio) collocabili sul mercato (mercato
secondario).
A monte di tutta l'operazione c'è un soggetto che contrae
un debito con un altro soggetto, in genere una banca o un
intermediario finanziario, ma che potrebbe anche essere
un'impresa industriale o commerciale. Il soggetto creditore
che avvia il processo di cartolarizzazione è detto cedente (in
inglese originator). Quest'ultimo aliena il titolo ad un
altro soggetto, detto concessionario o società veicolo
(special purpose vehicle in inglese). La società
cessionaria, direttamente o attraverso un'altra società, detta
di emissione, emette titoli sul mercato secondario.
La società cessionaria-emittente, che chiameremo veicolo,
ha personalità giuridica (di essa tratta l'articolo 3). La
società veicolo è costituita solo per emettere titoli sul
mercato, il cui valore e il cui rendimento è determinato
esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione. Se la
società veicolo realizza più operazioni di cartolarizzazione
(come è consentito nel caso del disegno di legge in esame)
ciascuna emissione di titoli ha a suo fondamento un lotto di
crediti, in gergo detti "segregati", acquistati dalla società
veicolo, ben definito, non modificabile e riferito
esclusivamente ad ogni specifica emissione di titoli. Quindi,
il titolo emesso dalla società emittente non è garantito dal
capitale della società stessa, il quale è infatti di modesta
entità, ma dai crediti segregati. Gli acquirenti sul mercato
secondario sono in genere investitori istituzionali, come
fondi pensioni o altre banche, ma i titoli possono anche
essere collocati in Borsa ed essere acquistati dal
pubblico.
La peculiarità dell'operazione sta quindi nell'irrilevanza
del rapporto tra l'indebitamento derivante dall'emissione e il
patrimonio netto della società veicolo. Il disegno di legge,
ad opinione della Commissione, deve quindi stabilire in modo
inequivocabile che alle società veicolo non si applica
l'articolo 2410 del codice civile, il quale fissa i limiti per
l'emissione di obbligazioni da parte di società, né gli
articoli successivi, i quali stabiliscono i requisiti
aggiuntivi richiesti dalla legge per le emissioni
obbligazionarie (poteri dell'assemblea degli obbligazionisti,
eccetera). L'esclusione dall'applicazione di tali disposizioni
è esplicitamente affermata dall'articolo 5 del testo
licenziato dalla Commissione.
Infine, circa il rapporto tra il cedente e il debitore
iniziale, va tenuto presente che, anche nel caso in cui la
cessione del credito dal cedente alla società veicolo sia del
tipo pro-soluto, tuttavia il cedente, soprattutto se è
una banca, garantisce sempre in qualche misura il credito
alienato. Inoltre, la banca cedente assume in genere, nelle
operazioni di cartolarizzazione, il ruolo di service per
conto del cessionario nei riguardi del debitore per il
servizio del debito (incasso delle rate di rimborso e
trasferimento alla società veicolo); ne consegue che il
debitore originario continua a corrispondere quanto dovuto
direttamente alla banca cedente, la quale mantiene quindi un
rapporto di clientela con il debitore originale.
3. Altri modelli di cartolarizzazione.
Quello illustrato è il processo di cartolarizzazione
secondo il modello anglosassone. Nella pratica internazionale
esiste una seconda tipologia di cartolarizzazione: quella
secondo il modello francese e spagnolo. In questo caso la
cartolarizzazione dei crediti avviene attraverso un fondo di
investimento. Una società di gestione emette quote di un fondo
comune di investimento, che è abilitato ad investire in vari
titoli, tra cui quelli di cui si è detto più sopra. Un altro
metodo è quello di segregare i crediti da cartolarizzare in un
trust.
Il mercato sembra privilegiare il metodo anglosassone,
perché la costituzione di un fondo è più costosa rispetto alla
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costituzione di una società veicolo; inoltre, il risparmiatore
italiano non mostra una particolare predisposizione per
l'investimento in fondi comuni. Tale preferenza è dimostrata
dalle operazioni recentemente intraprese da banche italiane
che hanno cartolarizzato un pacchetto di loro crediti tramite
società veicolo estere. L'operazione con una società veicolo
estera è più complessa e costosa, comporta maggiori
difficoltà, legate alla conoscenza delle norme, e determina
quindi maggiori costi legali per l'impresa italiana che voglia
attuare un'operazione di cartolarizzazione; è possibile quindi
presumere che, ove la legge lo consenta, saranno poste in
essere nel nostro paese molte operazioni di cartolarizzazione
realizzate secondo il modello anglosassone. Tuttavia, non c'è
motivo perché la legge non possa consentire operazioni secondo
il modello franco-spagnolo.
Nel testo originario del disegno di legge si sosteneva che
la normativa vigente in Italia, in particolare l'articolo 39
del testo unico in materia di intermediazione finanziaria
(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), prevedendo che
il patrimonio dei fondi possa essere investito in qualsiasi
bene e quindi anche in crediti, consentirebbe già ora di
realizzare operazioni di cartolarizzazione secondo il modello
franco-spagnolo. La realtà delle cose è diversa e l'articolo
39 non è adatto a tali fini. Per questo motivo la Commissione
ha giudicato invece necessario prevedere (all'articolo 7) che
la disciplina dettata dal disegno di legge, anche in
previsione dell'approvazione della legge sui trust (è
infatti all'esame della Commissione la proposta di legge C.
5194 Benvenuto ed altri), possa applicarsi anche nel caso di
cartolarizzazioni compiute attraverso un fondo comune.
4. Informativa e tutele dei terzi.
Il testo originario del disegno di legge stabiliva
(all'articolo 2) il contenuto minimo del programma
dell'offerta dei titoli diretta ad investitori istituzionali:
indicazione dei soggetti cedenti, dei cessionari, degli
emittenti, dei soggetti incaricati della riscossione e delle
modalità di intervento dell'agenzia di rating, per
assicurarne l'imparzialità di giudizio (divieto di partecipare
al capitale sociale della società veicolo, eccetera) qualora
questo intervento fosse previsto dal programma. Questo
articolo è stato interamente riscritto, per esigenze di
chiarezza espositiva emerse dopo ampi colloqui con la CONSOB e
per dar più peso al giudizio delle società di rating.
Nel disegno di legge che sottoponiamo alla discussione
dell'Assemblea si afferma che i titoli derivanti da operazioni
di cartolarizzazione sono a tutti gli effetti strumenti
finanziari, a cui si applicano le norme del testo unico
sull'intermediazione finanziaria. La società veicolo è quindi
tenuta alla redazione del prospetto informativo secondo le
direttive della CONSOB. Nel caso in cui i titoli siano
collocati presso investitori professionali (per il quale il
testo unico non prevedeva l'intervento della CONSOB) il
disegno di legge indica il contenuto minimo del prospetto
informativo. La Commissione ha giudicato che il programma
debba contenere anche informazioni circa i costi
dell'operazione, gli utili previsti, le modalità di calcolo di
entrambi e l'indicazione dell'esistenza di eventuali rapporti
di partecipazione tra il soggetto cedente e la società
veicolo. Dato che si prevede un prospetto più robusto di
quello precedentemente stabilito e che il testo iniziale del
disegno di legge nulla stabiliva circa le conseguenze della
mancata predisposizione del prospetto stesso, si è reputato
che quest'ultimo debba essere consegnato ai portatori dei
titoli solo a richiesta.
Circa l'obbligatorietà del rating, l'esperienza
estera e i giudizi degli operatori portano a ritenere che la
stragrande maggioranza dei prenditori di tali titoli saranno
investitori istituzionali, e che nella maggior parte dei casi
saranno essi stessi ad acquistare solo quei titoli che siano
stati sottoposti alla valutazione di una agenzia di
rating. Tuttavia, poiché la norma deve avere carattere
generale, e considerata la diversa informazione sui titoli di
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cui può disporre l'emittente rispetto al prenditore,
soprattutto se i titoli sono acquistati dal pubblico, la
Commissione ha giudicato opportuno prevedere l'obbligatorietà
della valutazione dell'agenzia di rating se i titoli
sono venduti al pubblico. I requisiti di tali società, in
termini di professionalità e indipendenza, sono stabiliti
dalla CONSOB.
Dal momento che i portatori dei titoli sono titolari di
crediti a "esigibilità limitata", poiché non tutelati dai
patrimoni delle società emittenti, essi devono per converso
essere particolarmente tutelati dal flusso finanziario dei
pagamenti relativi ai crediti ceduti. Per questa ragione il
disegno di legge prevede (all'articolo 4) che il periodo di
tempo entro il quale le cessioni dei titoli possono subire la
revocatoria fallimentare siano più limitati rispetto al regime
normale (sei mesi) e che i pagamenti siano totalmente
sottratti alla revocatoria stessa. Poiché la legge prevede che
il credito ceduto possa essere accompagnato da una garanzia, è
necessario inoltre prevedere la sottrazione alla revocatoria
anche di queste garanzie, qualora sussistano.
5. Gli aspetti fiscali.
Affinché l'operazione di cartolarizzazione possa avere
luogo, il trattamento fiscale deve essere quello ordinario:
nel disegno di legge non sono del resto previste particolari
agevolazioni. La Commissione ha svolto un particolare
approfondimento sulla redazione delle disposizioni fiscali, al
fine di evitare ogni dubbio interpretativo. La normativa deve
infatti essere esplicita nell'affermare che, ai fini fiscali,
ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si
applica lo stesso trattamento delle obbligazioni emesse dalle
società per azioni con azioni negoziate nei mercati
regolamentati italiani. Per questo motivo è stato riscritto
l'articolo 6, comma 1, in modo tale da stabilire con certezza
che sul reddito delle operazioni di cartolarizzazione grava
l'imposta del 12,5 per cento e non quella del 27 per cento
(come sui titoli atipici), e che la trattenuta alla fonte si
applica solo ai percettori nazionali.
Ovviamente, la previsione dell'applicazione generalizzata
del regime vigente per le obbligazioni cui si fa riferimento,
non deve intendersi nel senso che verrebbe meno il trattamento
previsto specificamente per le cambiali finanziarie, alle
quali continuerebbe ad applicarsi la ritenuta, stabilita nella
misura del 12,5 per cento, di cui all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In tal senso,
l'esplicito richiamo al decreto legislativo n. 239 del 1996,
inserito nel corso dell'esame in Commissione, consente di
evitare incertezze ed equivoci in sede interpretativa.
Anche per quanto riguarda la tassa sui contratti di Borsa,
si applica la normativa vigente per le negoziazioni di titoli
effettuate sui mercati regolamentati. Questa tassa non grava
sui titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, sia
che essi siano collocati in Borsa, sia, caso più diffuso, che
siano collocati direttamente agli investitori istituzionali,
ma grava sui titoli collocati fuori Borsa direttamente al
pubblico (infatti, questo collocamento è meno preferibile
rispetto agli altri). Dopo un approfondimento con il Ministero
delle finanze, si è convenuto che non fosse necessaria una
norma specifica in tal senso, trattandosi di una conseguenza
certa della nuova formulazione del comma 1. La stessa cosa
dicasi per quanto riguarda l'imposta di registro che, anche
senza esplicita statuizione in tal senso, si intende debba
essere applicata in misura fissa.
6. Gli effetti sul gettito tributario.
Circa gli effetti sul gettito della cartolarizzazione di
crediti "buoni", la Commissione ha valutato che essi debbano
necessariamente essere positivi, perché queste operazioni oggi
o non sono compiute del tutto o avvengono tramite società
veicolo estere e collocamento a percettori esteri dei titoli.
L'effettuazione di tali operazioni in Italia comporterebbe
infatti l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento sugli
interessi dei titoli e dell'imposta di registro in misura
fissa, determinando gettito aggiuntivo per l'erario; inoltre,
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ulteriore gettito fiscale dovrebbe derivare da tutte le
operazioni di service che si connettono alla
cartolarizzazione stessa.
Secondo l'opinione diffusa nella letteratura e presso gli
operatori internazionali, condivisa dall'Associazione bancaria
italiana, la legge sulla cartolarizzazione serve
principalmente a dotare il paese di una legislazione coerente
con il resto del mondo finanziariamente sviluppato, per
consentire di raggiungere obiettivi di irrobustimento della
struttura creditizia, e solo accidentalmente essa potrà essere
impiegata per la cartolarizzazione di crediti "cattivi". E'
peraltro convinzione largamente diffusa presso gli istituti
bancari italiani, gli osservatori, le autorità monetarie, le
forze politiche, i ministeri del tesoro e delle finanze e la
stessa Commissione che quest'ultimo fenomeno, data la
particolare situazione italiana, non sarà marginale. E' quindi
opportuno che la legge preveda questa fattispecie, regolandola
con norme civilistiche e fiscali adeguate.
Va affrontato in primis il nodo del gettito, e porsi
la domanda se l'approvazione del disegno di legge come tale,
consentendo di compiere in Italia operazioni di
cartolarizzazione che altrimenti sarebbero compiute all'estero
con costi legali e organizzativi maggiori, e permettendo alle
banche, attraverso questa operazione, di avere una raccolta
alternativa, non induca molte società, soprattutto molti
istituti di credito, i quali detengono crediti difficilmente
esigibili, a far emergere rapidamente in bilancio minusvalenze
che altrimenti sarebbero emerse più lentamente nel tempo. Si
noti che per affrontare correttamente il problema degli
effetti della legge sul gettito il problema va posto in questi
termini, di differenziale di emersione nel tempo delle
minusvalenze.
Dopo un lungo e complesso confronto con gli organismi di
vigilanza e di categoria, nonché con i ministeri competenti,
la Commissione è giunta alla conclusione che non sarà
l'approvazione del disegno di legge a far emergere ex
abrupto le minusvalenze. Se così fosse, il mutamento dei
criteri di redazione dei bilanci renderebbe i precedenti
bilanci sospetti di falso, con pesanti rischi, anche penali,
per gli amministratori. Ciò non esclude l'esistenza di ingenti
somme nei bilanci delle banche, relative a crediti incagliati,
che le banche potrebbero avere interesse a cartolarizzare. Il
fatto è che delle somme appaiono in bilancio già svalutate
(secondo le stime di Banca d'Italia il tasso medio di
svalutazione oscilla intorno al 50 per cento). Tuttavia, è
probabile che detti crediti siano appostati a bilancio per un
valore stimato di realizzo futuro, ma non siano in realtà
produttivi di alcun frutto (questo significa che il fisco non
ricava gettito dalla tassazione degli interessi su quei
crediti). L'operazione di cartolarizzazione dovrebbe rendere
immediatamente disponibili quei crediti per il cedente, per un
ammontare inferiore a quello appostato in bilancio
(minusvalenza da cartolarizzazione), trasformandoli in titoli
che producono interessi. La riduzione di imponibile che deriva
dalla minusvalenza da cartolarizzazione è dunque compensata
dal maggior gettito che deriva da interessi che altrimenti non
sarebbero erogati.
Dopo numerose audizioni, la Commissione ha convenuto di
quantificare verosimilmente in 100.000 miliardi i crediti che
il sistema bancario intende cartolarizzare. Di questi, circa
20.000 crediti "cattivi", già svalutati in bilancio,
verrebbero cartolarizzati, con una perdita di gettito di 4.000
miliardi.
La Commissione ha formulato alcune ipotesi sui
comportamenti degli istituti di credito che decidessero di
porre in essere delle operazioni di cartolarizzazione su
crediti "cattivi":
a) la perdita sopportata dalle banche cedenti per
effetto della cessione sarebbe pari, come si è detto, al 20
per cento del valore di bilancio del credito ceduto;
b) la liquidità prodotta dalla cartolarizzazione
sarebbe utilizzata dalle banche in parti uguali per finanziare
nuovi impieghi e per rimborsare proprie passività;
c) queste ultime sarebbero suddivise a metà fra
depositi e obbligazioni;
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d) i nuovi impieghi produrrebbero interessi di
circa il 6 per cento;
e) sui depositi e sulle obbligazioni rimborsate le
banche risparmierebbero interessi passivi del 2,5 per cento e
del 4 per cento;
f) dall'attività di collocamento e di custodia dei
titoli della cartolarizzazione le banche ricaverebbero
commissioni stimabili nello 0,5 per cento annuo;
g) la riduzione degli impieghi bancari (effetto
netto della scomparsa di 0,8 lire di crediti cartolarizzati e
apertura di nuove posizioni creditizie per 0,4 lire)
ridurrebbe il plafond annuo di deduzione fiscale delle
svalutazioni crediti (pari allo 0,5 per cento dei crediti
stessi);
h) i titoli cartolarizzati renderebbero il 5,6 per
cento.
Dal punto di vista fiscale, sulle componenti del conto
economico delle banche è applicata un'aliquota del 41 per
cento (IRPEG + IRAP), un'aliquota del 12,5 per cento sulle
obbligazioni e sui titoli cartolarizzati ed una del 27 per
cento sui depositi.
Ne deriva che il fisco subirebbe, nel settore bancario,
una perdita per le minusvalenze emerse dalla cartolarizzazione
e un guadagno di gettito dovuto agli interessi sui nuovi
impieghi, al risparmio di interesse sui depositi bancari e
sulle obbligazioni bancarie, alle commissioni, al minore
accantonamento dello 0,5 per cento sugli impieghi; nel settore
degli investitori esso subirebbe invece una perdita sui minori
interessi che derivano dai depositi bancari e dalle
obbligazioni bancarie, ma otterrebbe un guadagno di gettito
dagli interessi sui titoli derivanti dalle operazioni di
cartolarizzazione.
Stanti le congetture sui valori complessivi delle
operazioni, le ipotesi suddette di comportamento medio del
sistema bancario e le aliquote sopra ricordate, la Commissione
ha stimato un leggero ricavo per l'erario. L'impianto logico
esposto è stato sostanzialmente condiviso dai ministeri del
tesoro e delle finanze e recepito nella relazione tecnica, la
quale, peraltro, apponendo piccole modifiche, è giunta a
stimare una piccola perdita di gettito di 2 miliardi su sette
anni. Per questo motivo è stato inserito il comma 5, di
copertura di dette perdite.
Se quanto detto in precedenza è fondato, si può affrontare
il problema dei crediti "cattivi" senza eccessive
preoccupazioni di gettito e risolvere il problema civilistico
e fiscale dei bilanci degli istituti che cartolarizzeranno
crediti di tale natura.
Il disegno di legge affronta questo problema all'articolo
6, comma 3, ove si afferma che le minusvalenze degli attivi
ceduti e degli accantonamenti effettuati a fronte delle
garanzie rilasciate al cessionario possono essere imputabili a
riserve patrimoniali, se relative ad operazioni di
cartolarizzazione effettuate nei due anni successivi alla
entrata in vigore della legge e trasferiti al conto economico
in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il disegno di legge, nel testo iniziale, non faceva
riferimento alcuno al trattamento fiscale delle minusvalenze.
Anche in questo caso non si trattava di definire una norma
agevolativa, ma solo di applicare la normativa ordinaria, in
particolare gli articoli 66 e 71 del testo unico delle imposte
sui redditi. Quest'ultima norma comporta per le banche la
possibilità di ripartire su sette anni le perdite su crediti
eccedenti lo 0,5 per cento dei crediti stessi. Per
sintonizzare la legislazione fiscale con quella civilistica,
la Commissione ha giudicato opportuno stabilire, al comma 4
dell'articolo 6, la possibilità di far concorrere alla
definizione del reddito di impresa ai fini fiscali le
diminuzioni di valore, negli esercizi in cui sono iscritte al
conto economico.
7. Conclusioni.
Il disegno di legge in discussione merita di essere
urgentemente approvato perché, come dicevo, l'Italia è l'unico
paese europeo a non disporre di una normativa sulla
cartolarizzazione, con la conseguenza che tali operazioni,
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anziché avvenire in Italia, hanno già cominciato e
continueranno sempre più ad essere realizzate all'estero.
I vantaggi che tale operazione offre sono di due tipi: uno
è di carattere allocativo, l'altro di sviluppo. Il vantaggio
allocativo consiste nell'ampliamento per le banche del
ventaglio di scelta rischio-rendimento e delle possibili
combinazioni di durata della struttura dell'attivo; nel
miglioramento dei loro ratios patrimoniali; infine,
nella possibilità di disporre di una provvista alternativa,
più a buon mercato del capitale proprio.
Il secondo vantaggio deriva dalla possibilità che si
sviluppino in Italia mercati connessi alle operazioni di
cartolarizzazione, i quali, in assenza di una normativa che
consenta tali operazioni, rimarrebbero asfittici o non
nascerebbero neppure: penso al mercato delle società
cessionarie dei crediti e alle società di rating.
La possibilità di cartolarizzare i crediti bancari
consentirebbe poi di affrontare un problema tipicamente
italiano, che è poco frequente all'estero: la
cartolarizzazione dei bad loans, vale a dire dei crediti
incagliati o in sofferenza. Se la legge consentirà di
sciogliere questo nodo, tutelando il risparmio dei prenditori
finali dei titoli, avrà dato un contributo importante alla
rivitalizzazione del sistema del credito, soprattutto nelle
zone più deboli del paese, nelle quali questo problema si
presenta con maggior gravità.
Ferdinando TARGETTI, Relatore.
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