| PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 3, lettera e), si segnala
l'opportunità di valutare la corrispondenza della previsione
ivi contenuta - secondo cui, nel caso in cui i titoli oggetto
delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad
investitori professionali, il prospetto informativo deve
indicare anche le condizioni in presenza delle quali la
società cessionaria può reinvestire in altre attività
finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti
ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei
diritti derivanti dai titoli - con quanto previsto alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, a norma del
quale il provvedimento in esame si applica alle operazioni di
cartolarizzazione quando le somme corrisposte dal debitore o
dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti derivanti da titoli emessi.
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