| 1. Chiunque immette sul mercato generatori aerosol
contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la
famiglia chimica delle resine e dei solventi contenuti.
2. Chiunque immette sul mercato generatori aerosol
contenenti vernici deve notificare all'Istituto centrale per
il restauro, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta
giorni dall'immissione del prodotto nuovo sul mercato, secondo
la scheda tecnica di cui all'allegato A annesso alla presente
legge, la denominazione della vernice, la sua composizione in
resine e solventi e le indicazioni sulle sostanze o i
preparati utilizzabili per la sua rimozione. Non è consentita
l'indicazione di sostanze o di preparati coadiuvanti la
rimozione che contengano alcali caustici, acidi, sali o altre
sostanze che possano lasciare residui permanenti o danneggiare
le superfici lapidee.
3. Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è consentito il
commercio di prodotti non aventi i requisiti di cui al comma
1.
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4. Decorsi i termini previsti nei commi 2 e 3, è vietato
il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di
cui al presente articolo. Chiunque viola le predette norme è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro non inferiore a lire 900 mila e non superiore
a lire 9 milioni.
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