| 1. I generatori aerosol contenenti vernici sono
soggetti ad una imposta erariale di consumo nella misura del
30 per cento del prezzo di vendita di ciascun contenitore.
2. L'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel
mercato nazionale ed è esigibile, con l'aliquota vigente alla
data in cui è effettuata l'immissione in consumo, con le
modalità di cui al presente articolo.
3. Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:
a) i fabbricanti per i prodotti ottenuti ed
immessi in consumo nel territorio nazionale;
b) gli importatori per i prodotti provenienti dai
Paesi terzi;
c) chiunque effettua la prima immissione in
consumo per i prodotti di provenienza comunitaria.
4. L'immissione in consumo si verifica:
a) per i prodotti nazionali e di importazione,
all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o
utilizzatori, sia a ditte esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente,
ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cessione, da parte
del venditore residente in altro Stato membro della Unione
Pag. 6
europea, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
c) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare
esito, all'atto della loro constatazione.
5. I fabbricanti, gli importatori ed i distributori
all'ingrosso di generatori aerosol di vernici sono
tenuti a munirsi di licenza fiscale rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza competente per territorio e soggetta al
pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila;
essi sono, altresì, obbligati alla tenuta di un registro di
carico e scarico, previamente vidimato dallo stesso ufficio,
relativo alla movimentazione dei prodotti ed ai contrassegni
applicati di cui al comma 6.
6. L'imposta è corrisposta mediante l'applicazione di
appositi contrassegni di Stato su ciascuna confezione. La
mancanza del contrassegno è punita con la multa di entità dal
doppio a dieci volte l'ammontare dell'imposta,
L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a
verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta, presso i commercianti ed i destinatari dei
prodotti soggetti a tassazione.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche
relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e
da essi trasportati, nonché le caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 6.
8. L'imposta si applica a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 7.
| |