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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60632
DDL5062-0002
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presentazione di questa
  proposta di legge segue di pochi mesi l'approvazione della
  legge recante il medesimo titolo, legge emanata in conseguenza
  dell'approvazione di un disegno di legge presentato da ben
  dieci ministri dell'attuale Governo Prodi.
     La presente proposta di legge ha lo scopo di migliorare e
  correggere alcuni aspetti della legge in vigore che non
  risolvono, anzi semmai complicano, il controllo del fenomeno
  dell'immigrazione.
     Non si può non condividere quanto esposto nella prima
  parte della relazione accompagnatoria al disegno di legge
  governativo, e per non trasferirla integralmente nella
  presente proposta di legge ci si limiterà a rinviare alla
  lettura della stessa, sottolineando i punti principali di
  divergenza tra la legge e la proposta di legge qui
  presentata.
     L'obiettivo prioritario della presente proposta di legge è
  quello di agevolare per quanto possibile, e nei limiti della
  capacità di assimilazione del nostro Paese, l'ingresso ed il
  soggiorno di chi vuole veramente venire in Italia per motivi
  di lavoro e di studio.  Di contro, si intende contrastare e
  respingere chi tra le maglie di una legge "colabrodo" come
  quella attualmente in vigore, scopre la possibilità di fare
  dell'Italia un paese oggetto di traffici od attività illecite,
  o di poter inviare nel nostro Paese una avanguardia che possa
  costituire una "testa di ponte" attraverso la quale far
  affluire in Italia intere comunità.  Questo è un grave pericolo
  di cui si deve tener conto, perché nulla è peggio che avere un
  territorio a macchie di leopardo, isole formate da intere
  comunità forti e popolose, che potrebbero provocare il
  passaggio da una situazione di assimilazione (la cultura
 
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  italiana che assorbe entro di sé elementi di altre culture) ad
  una di integrazione (due culture che si assorbono, con
  prevalenza dell'una sull'altra).  Questa prevalenza potrebbe
  anche rappresentare, secondo il concetto di integrazione, il
  trionfo della cultura islamica su quella
  cristiano-cattolica.
     Nella citata relazione del disegno di legge governativo si
  fa altresì ampio cenno a problemi di produzione risolti grazie
  alle prestazioni di lavoro degli immigrati.  Come si può non
  accostare questa realtà a quella di un tasso di disoccupazione
  costantemente in crescita?
     La legge sull'immigrazione in vigore, seppur di più ampio
  respiro rispetto alle leggi del passato, presenta alcune gravi
  lacune da un lato, e la presunzione di poter tutto normare
  dall'alto.
     Con la doverosa premessa che siamo contrari ad un
  incontrollato proliferare di leggi (il primo firmatario della
  presente proposta di legge ha anche presentato una proposta di
  legge per la semplificazione delle norme legislative, che
  devono essere "poche e chiare"), sembra opportuno che due
  importanti temi affrontati nella legge sull'immigrazione
  costituiscano oggetto di leggi  ad hoc:  la tutela dei
  minori e la protezione sociale.  Non sono argomenti che
  riguardano solo gli immigrati.  Esistono anche minori italiani,
  o donne "utilizzate" a scopo di sfruttamento sessuale (tanto
  per usare parole altrui) italiane che esigono di essere
  tutelati.  Quando all'inizio della presente proposta di legge
  (comma 2 dell'articolo 2) affermiamo che esiste parità di
  diritti e di doveri tra il cittadino italiano e lo straniero,
  vogliamo che questa parità effettivamente ci sia e non che lo
  straniero, minore o donna "utilizzata" a scopo di sfruttamento
  sessuale, goda di una tutela che non è concessa al cittadino
  italiano.
     Per questi motivi, e per il fatto che chiediamo due leggi
  apposite, o l'applicazione delle leggi già esistenti in
  materia, non abbiamo tenuto in considerazione questi due
  articoli della legge sulla disciplina dell'immigrazione.
     Altro punto sul quale la presente proposta di legge è in
  netta contrapposizione con la legge in vigore riguarda i
  centri di accoglienza, non previsti nella presente proposta,
  che contempla, in caso di espulsione, l'esecuzione immediata
  del provvedimento con accompagnamento alla frontiera.
                            * * *
     La presente proposta di legge è suddivisa in sei capi:
     Nel capo I sono definiti i princìpi generali, con un testo
  più conciso e meno ripetitivo rispetto a quello della legge in
  vigore.
     Il capo II tratta delle "Disposizioni sull'ingresso ed il
  soggiorno nel territorio dello Stato", ordinando in
  sequenza temporale le varie fasi che consentono allo straniero
  il regolare soggiorno in Italia, precisando che il visto di
  ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, al
  contrario dei visti per altri motivi, può essere rilasciato
  solo dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
  all'estero, in quanto, dovendo il numero dei visti concesso
  corrispondere a quote prestabilite, non può che essere gestito
  attraverso le strutture italiane.  Sono inoltre fissati limiti
  temporali al rilascio ed all'utilizzo del visto.
     All'articolo 5 si prevede la costituzione, presso il
  Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
  della Direzione centrale immigrazione e frontiere.  Oltre che
  dallo scopo di disporre di una Direzione specializzata in
  materia, l'esigenza nasce anche dal fatto che altri Paesi
  dell'Unione europea dispongono di organismi simili.  Poiché è
  facile prevedere che l'immigrazione, essendo problema di
  attualità europea, sarà oggetto di interesse dell'attività
  legislativa dell'Unione, ci pare utile predisporci ad una
  futura armonizzazione.
     Il controllo delle frontiere prevede due ulteriori
  livelli:
         a)  il controllo degli stranieri in uscita;
 
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         b)  il controllo sulla effettività della dimora
  dichiarata attraverso la trasmissione delle informazioni
  registrate alla questura competente.
     L'articolo 7 è dedicato ai permessi di soggiorno.  Il comma
  3, alla lettera  b),  si differenzia dalla legge in vigore
  perché limita a sei mesi il permesso di soggiorno per lavoro
  stagionale, e questo per due motivi:
         a)  non può essere considerato lavoro stagionale
  quello che supera la durata dei sei mesi;
         b)  per lavoro stagionale della durata inferiore ai
  tre mesi è sufficiente il visto di soggiorno.
     L'articolo 8 concerne la carta di soggiorno, che può
  essere richiesta dallo straniero titolare di permesso di
  soggiorno per lavoro subordinato o autonomo da almeno cinque
  anni, o da straniero titolare di permesso di soggiorno per
  altri motivi da almeno dieci anni, ed ha validità per dieci
  anni (comma 3), anziché illimitata, come previsto dalla legge
  attualmente in vigore.
     L'articolo 9 tratta del ricongiungimento familiare.  E'
  eliminata la condizione che debba essere espresso il consenso
  dell'altro coniuge solo se esistente, in quanto un coniuge
  defunto difficilmente riesce ad esprimere alcunché.  Il comma 1
  consente il ricongiungimento solo al coniuge ed ai parenti di
  primo grado, con l'importante condizione espressa al comma 3
  della possibilità di ricongiungimento con un solo coniuge,
  evidenziata dalla legge francese, rivolta a contrastare gli
  aspetti più negativi della poligamia, consentita dalla cultura
  e dalla religione islamiche.
     All'articolo 12, per la determinazione dei flussi di
  ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, è
  attribuito un ruolo decisivo alle sezioni circoscrizionali per
  l'impiego, che fungono da tramite tra le realtà locali ed il
  Governo per la definizione delle quote di ingresso.  Inoltre è
  stabilito, con l'anzianità di iscrizione, un criterio per la
  determinazione delle graduatorie.
     Il capo III reca "Disposizioni inerenti il soggiorno degli
  stranieri nel territorio dello Stato ".
     L'articolo 19 rivede parzialmente le disposizioni da
  applicare nel caso in cui lo straniero si rifiuti di
  presentare i documenti richiesti dalle autorità, prevedendo il
  trattenimento ed il fermo per accertamenti, che possono
  portare all'espulsione.
     L'articolo 20  (Disposizioni in materia di
  istruzione),  prevede le condizioni necessarie affinché lo
  straniero possa accedere alle possibilità di formazione
  scolastica a tutti i livelli e, sul presupposto che uno
  straniero che lascia il proprio Paese voglia e non debba
  mantenere i legami con la cultura originaria, lascia alle
  comunità locali la scelta e la possibilità di iniziative
  rivolte alla cultura dei Paesi di origine.
     L'articolo 21 oltre a prevedere per gli stranieri
  regolarmente soggiornanti in Italia i medesimi diritti e
  doveri del cittadino italiano, detta al comma 4 precise
  disposizioni a carico delle autorità sanitarie riguardo il
  manifestarsi di malattie infettive.
     L'articolo 23, al comma 2, concede agli stranieri
  regolarmente soggiornanti il diritto di accesso agli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica, salvo la precedenza ai
  cittadini italiani in stato di indigenza.
     Il capo IV reca "Norme preventive e sanzionatorie
  dell'immigrazione clandestina e dei reati commessi ".
     L'articolo 24 prevede l'obbligatorietà dei controlli da
  parte dell'autorità di pubblica sicurezza nei confronti di
  coloro che, svolgendo attività illecite o che comunque fanno
  sorgere il ragionevole sospetto circa l'irregolarità del
  soggiorno, la legge in vigore voleva contrastare a parole
  (espresse nella relazione introduttiva), ma non nei fatti,
  dato che nell'ambito della legge stessa non sono contemplati
  provvedimenti di questo tipo rivolti alle categorie
  indicate.
     L'articolo 27 stabilisce l'esecuzione immediata dal
  provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
  dello straniero nei casi previsti dalla presente proposta.
 
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  Nelle situazioni in cui per vari motivi l'espulsione non
  potesse essere eseguita immediatamente, lo straniero è
  trattenuto presso la questura o comunque presso strutture
  idonee a consentirne la sorveglianza.
     I capi V e VI riguardano rispettivamente: "Disposizioni
  concernenti cittadini degli Stati membri dell'Unione
  europea " e "Norme finali", e ricalcano sostanzialmente
  le stesse disposizioni stabilite dalla legge in vigore, che è
  oggetto di abrogazione, insieme a molteplici altre
  disposizioni, ai sensi dell'articolo 31 della presente
  proposta.
 
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