| Onorevoli Colleghi! - La presentazione di questa
proposta di legge segue di pochi mesi l'approvazione della
legge recante il medesimo titolo, legge emanata in conseguenza
dell'approvazione di un disegno di legge presentato da ben
dieci ministri dell'attuale Governo Prodi.
La presente proposta di legge ha lo scopo di migliorare e
correggere alcuni aspetti della legge in vigore che non
risolvono, anzi semmai complicano, il controllo del fenomeno
dell'immigrazione.
Non si può non condividere quanto esposto nella prima
parte della relazione accompagnatoria al disegno di legge
governativo, e per non trasferirla integralmente nella
presente proposta di legge ci si limiterà a rinviare alla
lettura della stessa, sottolineando i punti principali di
divergenza tra la legge e la proposta di legge qui
presentata.
L'obiettivo prioritario della presente proposta di legge è
quello di agevolare per quanto possibile, e nei limiti della
capacità di assimilazione del nostro Paese, l'ingresso ed il
soggiorno di chi vuole veramente venire in Italia per motivi
di lavoro e di studio. Di contro, si intende contrastare e
respingere chi tra le maglie di una legge "colabrodo" come
quella attualmente in vigore, scopre la possibilità di fare
dell'Italia un paese oggetto di traffici od attività illecite,
o di poter inviare nel nostro Paese una avanguardia che possa
costituire una "testa di ponte" attraverso la quale far
affluire in Italia intere comunità. Questo è un grave pericolo
di cui si deve tener conto, perché nulla è peggio che avere un
territorio a macchie di leopardo, isole formate da intere
comunità forti e popolose, che potrebbero provocare il
passaggio da una situazione di assimilazione (la cultura
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italiana che assorbe entro di sé elementi di altre culture) ad
una di integrazione (due culture che si assorbono, con
prevalenza dell'una sull'altra). Questa prevalenza potrebbe
anche rappresentare, secondo il concetto di integrazione, il
trionfo della cultura islamica su quella
cristiano-cattolica.
Nella citata relazione del disegno di legge governativo si
fa altresì ampio cenno a problemi di produzione risolti grazie
alle prestazioni di lavoro degli immigrati. Come si può non
accostare questa realtà a quella di un tasso di disoccupazione
costantemente in crescita?
La legge sull'immigrazione in vigore, seppur di più ampio
respiro rispetto alle leggi del passato, presenta alcune gravi
lacune da un lato, e la presunzione di poter tutto normare
dall'alto.
Con la doverosa premessa che siamo contrari ad un
incontrollato proliferare di leggi (il primo firmatario della
presente proposta di legge ha anche presentato una proposta di
legge per la semplificazione delle norme legislative, che
devono essere "poche e chiare"), sembra opportuno che due
importanti temi affrontati nella legge sull'immigrazione
costituiscano oggetto di leggi ad hoc: la tutela dei
minori e la protezione sociale. Non sono argomenti che
riguardano solo gli immigrati. Esistono anche minori italiani,
o donne "utilizzate" a scopo di sfruttamento sessuale (tanto
per usare parole altrui) italiane che esigono di essere
tutelati. Quando all'inizio della presente proposta di legge
(comma 2 dell'articolo 2) affermiamo che esiste parità di
diritti e di doveri tra il cittadino italiano e lo straniero,
vogliamo che questa parità effettivamente ci sia e non che lo
straniero, minore o donna "utilizzata" a scopo di sfruttamento
sessuale, goda di una tutela che non è concessa al cittadino
italiano.
Per questi motivi, e per il fatto che chiediamo due leggi
apposite, o l'applicazione delle leggi già esistenti in
materia, non abbiamo tenuto in considerazione questi due
articoli della legge sulla disciplina dell'immigrazione.
Altro punto sul quale la presente proposta di legge è in
netta contrapposizione con la legge in vigore riguarda i
centri di accoglienza, non previsti nella presente proposta,
che contempla, in caso di espulsione, l'esecuzione immediata
del provvedimento con accompagnamento alla frontiera.
* * *
La presente proposta di legge è suddivisa in sei capi:
Nel capo I sono definiti i princìpi generali, con un testo
più conciso e meno ripetitivo rispetto a quello della legge in
vigore.
Il capo II tratta delle "Disposizioni sull'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato", ordinando in
sequenza temporale le varie fasi che consentono allo straniero
il regolare soggiorno in Italia, precisando che il visto di
ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, al
contrario dei visti per altri motivi, può essere rilasciato
solo dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, in quanto, dovendo il numero dei visti concesso
corrispondere a quote prestabilite, non può che essere gestito
attraverso le strutture italiane. Sono inoltre fissati limiti
temporali al rilascio ed all'utilizzo del visto.
All'articolo 5 si prevede la costituzione, presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
della Direzione centrale immigrazione e frontiere. Oltre che
dallo scopo di disporre di una Direzione specializzata in
materia, l'esigenza nasce anche dal fatto che altri Paesi
dell'Unione europea dispongono di organismi simili. Poiché è
facile prevedere che l'immigrazione, essendo problema di
attualità europea, sarà oggetto di interesse dell'attività
legislativa dell'Unione, ci pare utile predisporci ad una
futura armonizzazione.
Il controllo delle frontiere prevede due ulteriori
livelli:
a) il controllo degli stranieri in uscita;
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b) il controllo sulla effettività della dimora
dichiarata attraverso la trasmissione delle informazioni
registrate alla questura competente.
L'articolo 7 è dedicato ai permessi di soggiorno. Il comma
3, alla lettera b), si differenzia dalla legge in vigore
perché limita a sei mesi il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, e questo per due motivi:
a) non può essere considerato lavoro stagionale
quello che supera la durata dei sei mesi;
b) per lavoro stagionale della durata inferiore ai
tre mesi è sufficiente il visto di soggiorno.
L'articolo 8 concerne la carta di soggiorno, che può
essere richiesta dallo straniero titolare di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o autonomo da almeno cinque
anni, o da straniero titolare di permesso di soggiorno per
altri motivi da almeno dieci anni, ed ha validità per dieci
anni (comma 3), anziché illimitata, come previsto dalla legge
attualmente in vigore.
L'articolo 9 tratta del ricongiungimento familiare. E'
eliminata la condizione che debba essere espresso il consenso
dell'altro coniuge solo se esistente, in quanto un coniuge
defunto difficilmente riesce ad esprimere alcunché. Il comma 1
consente il ricongiungimento solo al coniuge ed ai parenti di
primo grado, con l'importante condizione espressa al comma 3
della possibilità di ricongiungimento con un solo coniuge,
evidenziata dalla legge francese, rivolta a contrastare gli
aspetti più negativi della poligamia, consentita dalla cultura
e dalla religione islamiche.
All'articolo 12, per la determinazione dei flussi di
ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, è
attribuito un ruolo decisivo alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego, che fungono da tramite tra le realtà locali ed il
Governo per la definizione delle quote di ingresso. Inoltre è
stabilito, con l'anzianità di iscrizione, un criterio per la
determinazione delle graduatorie.
Il capo III reca "Disposizioni inerenti il soggiorno degli
stranieri nel territorio dello Stato ".
L'articolo 19 rivede parzialmente le disposizioni da
applicare nel caso in cui lo straniero si rifiuti di
presentare i documenti richiesti dalle autorità, prevedendo il
trattenimento ed il fermo per accertamenti, che possono
portare all'espulsione.
L'articolo 20 (Disposizioni in materia di
istruzione), prevede le condizioni necessarie affinché lo
straniero possa accedere alle possibilità di formazione
scolastica a tutti i livelli e, sul presupposto che uno
straniero che lascia il proprio Paese voglia e non debba
mantenere i legami con la cultura originaria, lascia alle
comunità locali la scelta e la possibilità di iniziative
rivolte alla cultura dei Paesi di origine.
L'articolo 21 oltre a prevedere per gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia i medesimi diritti e
doveri del cittadino italiano, detta al comma 4 precise
disposizioni a carico delle autorità sanitarie riguardo il
manifestarsi di malattie infettive.
L'articolo 23, al comma 2, concede agli stranieri
regolarmente soggiornanti il diritto di accesso agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, salvo la precedenza ai
cittadini italiani in stato di indigenza.
Il capo IV reca "Norme preventive e sanzionatorie
dell'immigrazione clandestina e dei reati commessi ".
L'articolo 24 prevede l'obbligatorietà dei controlli da
parte dell'autorità di pubblica sicurezza nei confronti di
coloro che, svolgendo attività illecite o che comunque fanno
sorgere il ragionevole sospetto circa l'irregolarità del
soggiorno, la legge in vigore voleva contrastare a parole
(espresse nella relazione introduttiva), ma non nei fatti,
dato che nell'ambito della legge stessa non sono contemplati
provvedimenti di questo tipo rivolti alle categorie
indicate.
L'articolo 27 stabilisce l'esecuzione immediata dal
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
dello straniero nei casi previsti dalla presente proposta.
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Nelle situazioni in cui per vari motivi l'espulsione non
potesse essere eseguita immediatamente, lo straniero è
trattenuto presso la questura o comunque presso strutture
idonee a consentirne la sorveglianza.
I capi V e VI riguardano rispettivamente: "Disposizioni
concernenti cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea " e "Norme finali", e ricalcano sostanzialmente
le stesse disposizioni stabilite dalla legge in vigore, che è
oggetto di abrogazione, insieme a molteplici altre
disposizioni, ai sensi dell'articolo 31 della presente
proposta.
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