| (Programmazione dei flussi migratori).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL), la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza ed integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale predispone
ogni due anni il documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio
dello Stato.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1 indica le
azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone di
svolgere in materia di immigrazione, di propria iniziativa o
d'intesa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con
le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
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comunitarie o con le organizzazioni non governative, nonché
con i Paesi di origine degli immigrati. Più precisamente esso
indica:
a) i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla
base dei criteri stabiliti, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, anche
stagionale, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
ai sensi dell'articolo 17. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono
rilasciati entro il limite delle quote previste. Inoltre, con
decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, è disciplinato
annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero ed
il numero dei deflussi dalle università italiane dei medesimi
studenti stranieri;
b) tutte le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato nelle materie che non devono essere
disciplinate con legge;
c) gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle identità e della diversità culturali;
d) gli strumenti per un positivo reinserimento
degli immigrati nei Paesi di origine.
3. Il documento programmatico è approvato dal Consiglio
dei Ministri e trasmesso al Parlamento ove è sottoposto al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento medesimo. Il
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documento programmatico è quindi esaminato dalle Camere,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Ministro
dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione
sui risultati raggiunti con i provvedimenti attuativi del
documento programmatico.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, il
documento programmatico è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed indica
la data entro cui devono essere adottati i decreti di
fissazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato.
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