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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60636
DDL5062-0006
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Programmazione dei flussi migratori).
     1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
  ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
  del lavoro (CNEL), la Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli
  enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
  nell'assistenza ed integrazione degli immigrati e le
  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale predispone
  ogni due anni il documento programmatico relativo alla
  politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio
  dello Stato.
     2.  Il documento programmatico di cui al comma 1 indica le
  azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone di
  svolgere in materia di immigrazione, di propria iniziativa o
  d'intesa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con
  le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
 
                               Pag. 8
 
  comunitarie o con le organizzazioni non governative, nonché
  con i Paesi di origine degli immigrati.  Più precisamente esso
  indica:
         a)  i criteri generali per la definizione dei
  flussi di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.
  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
  ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
  Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla
  base dei criteri stabiliti, le quote massime di stranieri da
  ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, anche
  stagionale, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
  delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
  ai sensi dell'articolo 17.  I visti di ingresso per lavoro
  subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono
  rilasciati entro il limite delle quote previste.  Inoltre, con
  decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto
  con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica e con il Ministro dell'interno, è disciplinato
  annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
  università, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
  permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
  universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero ed
  il numero dei deflussi dalle università italiane dei medesimi
  studenti stranieri;
         b)  tutte le misure di carattere economico e
  sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
  territorio dello Stato nelle materie che non devono essere
  disciplinate con legge;
         c)  gli interventi pubblici volti a favorire le
  relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
  culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
  delle identità e della diversità culturali;
         d)  gli strumenti per un positivo reinserimento
  degli immigrati nei Paesi di origine.
     3.  Il documento programmatico è approvato dal Consiglio
  dei Ministri e trasmesso al Parlamento ove è sottoposto al
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere
  entro trenta giorni dal ricevimento del documento medesimo.  Il
 
                               Pag. 9
 
  documento programmatico è quindi esaminato dalle Camere,
  secondo le norme dei rispettivi regolamenti.  Il Ministro
  dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione
  sui risultati raggiunti con i provvedimenti attuativi del
  documento programmatico.
     4.  In sede di prima attuazione della presente legge, il
  documento programmatico è predisposto entro novanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed indica
  la data entro cui devono essere adottati i decreti di
  fissazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
  territorio dello Stato.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=017 PAGFIN=0009 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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