| (Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera).
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento delle misure di controllo
di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con
i sistemi informativi di livello sovranazionale previsti dagli
accordi o dalle convenzioni nonché dalle disposizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali.
2 Presso i valichi di frontiera sono istituiti uffici atti
a fornire informazioni agli stranieri che intendano fare
ingresso in Italia per uno dei motivi previsti dalla presente
legge.
3. E' istituita, presso il Dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale
immigrazione e frontiere allo scopo di dirigere e coordinare i
servizi di polizia di frontiera e gli uffici stranieri presso
le questure nonché prevenire e reprimere i reati inerenti le
immigrazioni clandestine. Allo stesso scopo, con decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto con i Ministri
interessati, sono istituiti presso tutte le questure appositi
servizi operativi cui possono essere assegnati anche ufficiali
di polizia giudiziaria dei servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. La polizia di frontiera registra sui supporti
informatici in dotazione ad ogni valico di frontiera il
documento di identità dello straniero nonché il motivo
dell'ingresso riportato sul visto ed il luogo in cui lo
straniero ha fissato la prima dimora. All'atto dell'uscita
dello straniero dal territorio italiano sono registrati i dati
anagrafici ed il motivo dell'uscita.
5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere inviate
in rete alle questure competenti in base alla residenza o alla
dimora dello straniero durante il suo soggiorno in Italia.
| |