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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60641
DDL5062-0011
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Permesso di soggiorno).
     1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
  stranieri entrati regolarmente attraverso i valichi di
  frontiera e muniti di permesso di soggiorno o di carta di
  soggiorno ovvero di permesso di soggiorno o di titolo
  equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
  membro dell'Unione europea, come previsto da specifiche
  convenzioni internazionali.
     2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
  le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
 
                              Pag. 13
 
  all'articolo 1, comma 4, al questore della provincia in cui lo
  straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
  ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
  motivazioni previste dal visto d'ingresso.  Il regolamento di
  attuazione può altresì prevedere speciali modalità di rilascio
  dei permessi concernenti soggiorni brevi per motivi di
  turismo, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di
  procedimenti giudiziari, ai fini dell'emigrazione in altro
  Stato, per l'esercizio delle funzioni di Ministro di culto
  nonché per ricoveri in case di cura ed ospedali ovvero
  soggiorni in istituti religiosi.
     3.  I termini di durata dei permessi di soggiorno non
  devono essere superiori ai seguenti:
         a)  tre mesi per soggiorni motivati con riferimento
  a visite, affari e turismo;
         b)  sei mesi per esigenze di lavoro stagionale
  computabili anche con riferimento a prestazioni di lavoro di
  più breve periodo da svolgere presso datori di lavoro
  diversi;
         c)  un anno per la frequenza di corsi per studio o
  di formazione debitamente certificati.  In caso di corsi
  pluriennali il permesso è rinnovabile annualmente;
         d)  due anni per esigenze di lavoro autonomo,
  lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti
  familiari;
         e)  di durata corrispondente alle necessità
  specificamente documentate negli altri casi consentiti dalla
  presente legge.
     4.  Il permesso di soggiorno può essere rinnovato a seguito
  di domanda scritta presentata al questore della provincia in
  cui lo straniero risiede o dimora, almeno trenta giorni prima
  della scadenza del permesso stesso, purché permangano le
  condizioni che ne avevano autorizzato originariamente il
  rilascio o sussistano le altre condizioni previste dalla
  presente legge.  Fatte salve le eccezioni previste dalla
 
                              Pag. 14
 
  presente legge, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
  durata non superiore a quella precedentemente stabilita.
     5.  Costituisce motivo di diniego del permesso di soggiorno
  o del suo rinnovo ovvero motivo di revoca del medesimo, la
  mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni e dei
  requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel
  territorio dello Stato.  I provvedimenti di diniego o di revoca
  possono essere adottati anche sulla base di convenzioni od
  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, allorquando
  lo straniero non soddisfi condizioni di soggiorno richieste in
  uno degli Stati contraenti, salvo che lo stesso non dimostri,
  secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
  cui all'articolo 1, comma 4, la ricorrenza di motivi tali da
  esporlo a rischi inerenti alla sua persona o all'effettivo
  esercizio delle libertà democratiche.
     6.  Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
  titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
  membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia
  sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore della
  provincia in cui risiedono entro otto giorni dal loro ingresso
  in Italia ed hanno diritto di ottenere idonea ricevuta della
  dichiarazione.  Coloro che contravvengono alla presente
  disposizione sono soggetti al pagamento di una sanzione
  amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila, cui si
  aggiunge, nel caso di ritardo protrattosi oltre i sessanta
  giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, il
  provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo
  24.
     7.  I provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande
  di rilascio, rinnovo, conversione dei permessi di soggiorno,
  devono essere scritti, motivati ed emessi entro il termine di
  otto giorni dalla presentazione delle relative domande.  Il
  questore può rilasciare anche un permesso diverso rispetto a
  quello richiesto purché ne sussistano i requisiti previsti
  dalla presente legge, da accertare in base alle dichiarazioni
  contenute nella domanda depositata dall'interessato ed alla
  documentazione allegata.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=027 PAGFIN=0014 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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