| (Permesso di soggiorno).
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente attraverso i valichi di
frontiera e muniti di permesso di soggiorno o di carta di
soggiorno ovvero di permesso di soggiorno o di titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
membro dell'Unione europea, come previsto da specifiche
convenzioni internazionali.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
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all'articolo 1, comma 4, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
motivazioni previste dal visto d'ingresso. Il regolamento di
attuazione può altresì prevedere speciali modalità di rilascio
dei permessi concernenti soggiorni brevi per motivi di
turismo, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di
procedimenti giudiziari, ai fini dell'emigrazione in altro
Stato, per l'esercizio delle funzioni di Ministro di culto
nonché per ricoveri in case di cura ed ospedali ovvero
soggiorni in istituti religiosi.
3. I termini di durata dei permessi di soggiorno non
devono essere superiori ai seguenti:
a) tre mesi per soggiorni motivati con riferimento
a visite, affari e turismo;
b) sei mesi per esigenze di lavoro stagionale
computabili anche con riferimento a prestazioni di lavoro di
più breve periodo da svolgere presso datori di lavoro
diversi;
c) un anno per la frequenza di corsi per studio o
di formazione debitamente certificati. In caso di corsi
pluriennali il permesso è rinnovabile annualmente;
d) due anni per esigenze di lavoro autonomo,
lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti
familiari;
e) di durata corrispondente alle necessità
specificamente documentate negli altri casi consentiti dalla
presente legge.
4. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato a seguito
di domanda scritta presentata al questore della provincia in
cui lo straniero risiede o dimora, almeno trenta giorni prima
della scadenza del permesso stesso, purché permangano le
condizioni che ne avevano autorizzato originariamente il
rilascio o sussistano le altre condizioni previste dalla
presente legge. Fatte salve le eccezioni previste dalla
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presente legge, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella precedentemente stabilita.
5. Costituisce motivo di diniego del permesso di soggiorno
o del suo rinnovo ovvero motivo di revoca del medesimo, la
mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni e dei
requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato. I provvedimenti di diniego o di revoca
possono essere adottati anche sulla base di convenzioni od
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, allorquando
lo straniero non soddisfi condizioni di soggiorno richieste in
uno degli Stati contraenti, salvo che lo stesso non dimostri,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 1, comma 4, la ricorrenza di motivi tali da
esporlo a rischi inerenti alla sua persona o all'effettivo
esercizio delle libertà democratiche.
6. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore della
provincia in cui risiedono entro otto giorni dal loro ingresso
in Italia ed hanno diritto di ottenere idonea ricevuta della
dichiarazione. Coloro che contravvengono alla presente
disposizione sono soggetti al pagamento di una sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila, cui si
aggiunge, nel caso di ritardo protrattosi oltre i sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, il
provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo
24.
7. I provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande
di rilascio, rinnovo, conversione dei permessi di soggiorno,
devono essere scritti, motivati ed emessi entro il termine di
otto giorni dalla presentazione delle relative domande. Il
questore può rilasciare anche un permesso diverso rispetto a
quello richiesto purché ne sussistano i requisiti previsti
dalla presente legge, da accertare in base alle dichiarazioni
contenute nella domanda depositata dall'interessato ed alla
documentazione allegata.
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