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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60642
DDL5062-0012
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 15 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Carta di soggiorno).
     1.  Lo straniero che soggiorna regolarmente ed
  ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno cinque
  anni ed è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro
  subordinato od autonomo, e lo straniero che soggiorna
  regolarmente ed ininterrottamente nel territorio dello Stato
  da almeno dieci anni ed è titolare di un permesso di soggiorno
  ad altro titolo, possono richiedere al questore della
  provincia in cui risiedono il rilascio della carta di
  soggiorno purché dimostrino di avere un reddito annuo
  derivante da fonte lecita e legalmente dichiarato non
  inferiore all'assegno sociale.  La carta di soggiorno può
  essere richiesta anche per il coniuge e per uno o due
  familiari se è documentata la sussistenza di un reddito non
  inferiore a due volte l'assegno sociale; per il coniuge e tre
  o quattro familiari se è documentata la sussistenza di un
  reddito non inferiore a tre volte l'assegno sociale, per il
  coniuge e più di quattro familiari se è documentata la
  sussistenza di un reddito non inferiore a quattro volte
  l'assegno sociale.  La carta di soggiorno può essere richiesta
  anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
  convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno
  Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
     2.  Costituisce impedimento al rilascio della carta di
  soggiorno la sottoposizione dello straniero richiedente a
  giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del
  codice di procedura penale ed al Capo IV della presente legge
  o la pronuncia nei suoi confronti di sentenza di condanna,
  anche non definitiva, per uno dei citati delitti.  Il questore
  provvede a revocare la carta nel caso di sopravvenuta sentenza
  di condanna definitiva per uno dei reati di cui alle norme
  citate, salvi gli effetti della riabilitazione.  Qualora la
  sentenza di condanna non abbia disposto l'espulsione dello
  straniero ai sensi degli articoli 25 e 26, il questore
  rilascia un permesso di soggiorno per i motivi previsti
  dell'articolo 7.
     3.  La carta di soggiorno ha validità per dieci anni.
 
                              Pag. 16
 
     4.  Il titolare della carta di soggiorno può esercitare
  tutti i diritti e le facoltà spettanti allo straniero
  regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato nonché le
  seguenti:
         a)  fare ingresso nel territorio dello Stato in
  esenzione del visto di cui all'articolo 4;
         b)  compiere nel territorio dello Stato qualsiasi
  tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto lecito, accedere
  a qualsiasi corso di istruzione e di formazione ed a qualsiasi
  servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione,
  con la sola esclusione di attività, atti, servizi o
  prestazioni che siano dalla legge espressamente vietati allo
  straniero o riservati esclusivamente al cittadino italiano.
     5.  Il titolare della carta di soggiorno è soggetto ad
  espulsione nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 e secondo
  le modalità previste dall'articolo 27.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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