| (Carta di soggiorno).
1. Lo straniero che soggiorna regolarmente ed
ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno cinque
anni ed è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato od autonomo, e lo straniero che soggiorna
regolarmente ed ininterrottamente nel territorio dello Stato
da almeno dieci anni ed è titolare di un permesso di soggiorno
ad altro titolo, possono richiedere al questore della
provincia in cui risiedono il rilascio della carta di
soggiorno purché dimostrino di avere un reddito annuo
derivante da fonte lecita e legalmente dichiarato non
inferiore all'assegno sociale. La carta di soggiorno può
essere richiesta anche per il coniuge e per uno o due
familiari se è documentata la sussistenza di un reddito non
inferiore a due volte l'assegno sociale; per il coniuge e tre
o quattro familiari se è documentata la sussistenza di un
reddito non inferiore a tre volte l'assegno sociale, per il
coniuge e più di quattro familiari se è documentata la
sussistenza di un reddito non inferiore a quattro volte
l'assegno sociale. La carta di soggiorno può essere richiesta
anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
2. Costituisce impedimento al rilascio della carta di
soggiorno la sottoposizione dello straniero richiedente a
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale ed al Capo IV della presente legge
o la pronuncia nei suoi confronti di sentenza di condanna,
anche non definitiva, per uno dei citati delitti. Il questore
provvede a revocare la carta nel caso di sopravvenuta sentenza
di condanna definitiva per uno dei reati di cui alle norme
citate, salvi gli effetti della riabilitazione. Qualora la
sentenza di condanna non abbia disposto l'espulsione dello
straniero ai sensi degli articoli 25 e 26, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per i motivi previsti
dell'articolo 7.
3. La carta di soggiorno ha validità per dieci anni.
Pag. 16
4. Il titolare della carta di soggiorno può esercitare
tutti i diritti e le facoltà spettanti allo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato nonché le
seguenti:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione del visto di cui all'articolo 4;
b) compiere nel territorio dello Stato qualsiasi
tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto lecito, accedere
a qualsiasi corso di istruzione e di formazione ed a qualsiasi
servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione,
con la sola esclusione di attività, atti, servizi o
prestazioni che siano dalla legge espressamente vietati allo
straniero o riservati esclusivamente al cittadino italiano.
5. Il titolare della carta di soggiorno è soggetto ad
espulsione nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 e secondo
le modalità previste dall'articolo 27.
| |