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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60643
DDL5062-0013
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Ricongiungimento familiare:
                    presupposti e limiti).
     1.  Il titolare dalla carta di soggiorno o del permesso
  di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciati
  per lavoro subordinato od autonomo, per motivi religiosi
  ovvero per asilo, ha diritto al ricongiungimento con i
  familiari di seguito indicati:
         a)  coniuge non legalmente separato;
         b)  figli minori a carico, anche del coniuge o nati
  fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore abbia
  dato il suo consenso.  Si considerano minori i figli, anche se
  adottati od affidati o sottoposti a tutela, di età inferiore a
  diciotto anni;
         c)  genitori a carico.
     2.  Non possono esercitare il diritto al ricongiungimento
  familiare ai sensi del comma 1 coloro che sono sottoposti a
 
                              Pag. 17
 
  giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del
  codice di procedura penale e di cui alla legge 20 febbraio
  1958, n. 75.  Inoltre, il ricongiungimento familiare non può
  essere richiesto da parte di coloro che risultano essere stati
  condannati anche con sentenza non definitiva per taluno dei
  citati delitti.
     3.  Salvo si tratti di rifugiato, lo straniero che chiede
  il ricongiungimento deve essere in possesso dei seguenti
  requisiti:
         a)  la disponibilità di un alloggio che rientri nei
  parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica;
         b)  la titolarità di un reddito annuo proveniente
  da fonti lecite e legalmente dichiarato, non inferiore
  all'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei
  confronti di un familiare; non inferiore a due volte l'assegno
  sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di
  due o tre familiari; non inferiore a tre volte l'assegno
  sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di
  quattro o cinque familiari ; non inferiore a quattro volte
  l'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei
  confronti di più di cinque familiari.
     4.  Ai fini della determinazione delle soglie di cui al
  comma 3, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
  dichiarato dal coniuge non legalmente separato e dai familiari
  di primo grado conviventi con il richiedente.
     5.  Lo straniero che abbia contratto matrimonio con più di
  un coniuge nel territorio dello Stato di appartenenza o
  provenienza, ed è residente in territorio italiano, può
  esercitare il diritto al ricongiungimento nei confronti di un
  solo coniuge.
     6.  La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
  corredata della documentazione di cui al comma 3, è presentata
  alla questura del luogo di residenza del richiedente, la quale
  ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla
  del dipendente incaricato del ricevimento.  Il questore,
  verificata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente
 
                              Pag. 18
 
  legge, emette o rifiuta il nulla osta richiesto entro novanta
  giorni dalla presentazione della richiesta completa dei
  documenti previsti.
     7.  In caso di accoglimento della domanda ai sensi del
  comma 6, la questura provvede d'ufficio ad iscrivere nel
  permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
  richiedente il nominativo di tutte le persone nei confronti
  delle quali è stato concesso il ricongiungimento, secondo le
  modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
  all'articolo 1, comma 4.
     8.  I familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
  Stato membro dell'Unione europea restano soggetti alla
  disciplina stabilita dal decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, salve le disposizioni più
  favorevoli previste dalla presente legge nonché dal decreto
  legislativo di cui all'articolo 30 della presente legge.
     9.  Allo straniero che effettua il ricongiungimento con un
  cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
  ovvero con uno straniero titolare della carta di soggiorno di
  cui all'articolo 8, è rilasciata una carta di soggiorno.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=018 PAGFIN=0018 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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