| (Ricongiungimento familiare:
presupposti e limiti).
1. Il titolare dalla carta di soggiorno o del permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciati
per lavoro subordinato od autonomo, per motivi religiosi
ovvero per asilo, ha diritto al ricongiungimento con i
familiari di seguito indicati:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore abbia
dato il suo consenso. Si considerano minori i figli, anche se
adottati od affidati o sottoposti a tutela, di età inferiore a
diciotto anni;
c) genitori a carico.
2. Non possono esercitare il diritto al ricongiungimento
familiare ai sensi del comma 1 coloro che sono sottoposti a
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giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale e di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 75. Inoltre, il ricongiungimento familiare non può
essere richiesto da parte di coloro che risultano essere stati
condannati anche con sentenza non definitiva per taluno dei
citati delitti.
3. Salvo si tratti di rifugiato, lo straniero che chiede
il ricongiungimento deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) la disponibilità di un alloggio che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) la titolarità di un reddito annuo proveniente
da fonti lecite e legalmente dichiarato, non inferiore
all'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei
confronti di un familiare; non inferiore a due volte l'assegno
sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di
due o tre familiari; non inferiore a tre volte l'assegno
sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di
quattro o cinque familiari ; non inferiore a quattro volte
l'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei
confronti di più di cinque familiari.
4. Ai fini della determinazione delle soglie di cui al
comma 3, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dichiarato dal coniuge non legalmente separato e dai familiari
di primo grado conviventi con il richiedente.
5. Lo straniero che abbia contratto matrimonio con più di
un coniuge nel territorio dello Stato di appartenenza o
provenienza, ed è residente in territorio italiano, può
esercitare il diritto al ricongiungimento nei confronti di un
solo coniuge.
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione di cui al comma 3, è presentata
alla questura del luogo di residenza del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla
del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,
verificata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente
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legge, emette o rifiuta il nulla osta richiesto entro novanta
giorni dalla presentazione della richiesta completa dei
documenti previsti.
7. In caso di accoglimento della domanda ai sensi del
comma 6, la questura provvede d'ufficio ad iscrivere nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
richiedente il nominativo di tutte le persone nei confronti
delle quali è stato concesso il ricongiungimento, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1, comma 4.
8. I familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea restano soggetti alla
disciplina stabilita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, salve le disposizioni più
favorevoli previste dalla presente legge nonché dal decreto
legislativo di cui all'articolo 30 della presente legge.
9. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con un
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
ovvero con uno straniero titolare della carta di soggiorno di
cui all'articolo 8, è rilasciata una carta di soggiorno.
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