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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60650
DDL5062-0020
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Ingresso e soggiorno per motivi di cura).
     1.  Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
  Italia ed il suo eventuale accompagnatore possono ottenere uno
  specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
  soggiorno.  A tale scopo lo straniero deve presentare una
  dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
  indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta
  del trattamento terapeutico, e deve altresì attestare il
  deposito, a titolo cauzionale, di una somma rapportata al
  costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste nonché
  documentare la disponibilità in Italia di vitto ed alloggio
  per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
  dell'interessato medesimo, secondo le modalità stabilite dal
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.  La
  richiesta di rilascio del visto o di rilascio o di rinnovo del
  permesso può anche essere presentata da un familiare o da
  chiunque altro vi abbia interesse.
     2.  Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche
  è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
  definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera  c),
 
                              Pag. 27
 
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
  sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre
  1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
  sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.  Le
  aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
  regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, facenti carico
  al Fondo sanitario nazionale.
     3.  Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato
  per un periodo di tempo corrispondente alla durata presunta
  del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché permangano
  le necessità terapeutiche documentate.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=015 PAGFIN=0027 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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