| (Ingresso e soggiorno per motivi di cura).
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia ed il suo eventuale accompagnatore possono ottenere uno
specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale scopo lo straniero deve presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta
del trattamento terapeutico, e deve altresì attestare il
deposito, a titolo cauzionale, di una somma rapportata al
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto ed alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato medesimo, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. La
richiesta di rilascio del visto o di rilascio o di rinnovo del
permesso può anche essere presentata da un familiare o da
chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche
è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c),
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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, facenti carico
al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato
per un periodo di tempo corrispondente alla durata presunta
del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché permangano
le necessità terapeutiche documentate.
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