| (Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri mediante
decreto adottato di intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
ministri eventualmente interessati, stabilisce, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per l'immigrazione di cui
all'articolo 32, utilizzabili a tale scopo, le misure di
protezione temporanea da attuare, anche in deroga a
disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze
umanitarie che si presentino in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in
Paesi non appartenenti all'Unione europea.
| |