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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60656
DDL5062-0026
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Disposizioni in materia sanitaria). 
     1.  Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono
  tenuti, alternativamente:
         a)  ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
  In tale caso, l'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari
  a carico regolarmente soggiornanti nel territorio italiano.
  Inoltre, nelle more dell'iscrizione dei figli minori di
  stranieri già iscritti, è assicurato fin dalla nascita il
  medesimo trattamento dei minori iscritti.  Ai fini
  dell'iscrizione, deve essere corrisposto un contributo annuale
  pari a quello previsto per i cittadini italiani e tale
  contributo non vale per i familiari a carico dello straniero
  iscritto.  L'iscrizione avviene nella azienda sanitaria locale
  del comune in cui lo straniero risiede, secondo le modalità
  previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
  comma 4;
         b)  a stipulare una polizza assicurativa contro il
  rischio di malattie ed infortunio nonché per maternità.
     2.  Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
  non iscritti al Servizio sanitario nazionale od ai familiari
  degli stranieri iscritti devono essere pagate dai soggetti
  obbligati, in base alle tariffe stabilite dalle regioni e
  dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni.
 
                              Pag. 34
 
     3.  Restano salve le norme regolanti l'assistenza sanitaria
  a cittadini stranieri nel territorio delle Stato in base a
  trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali
  di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
     4.  Ai cittadini stranieri presenti nel territorio
  nazionale in stato di clandestinità o comunque d'irregolarità
  rispetto alle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia
  sono prestate, per ragioni umanitarie, soltanto le cure
  urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio oltre a
  quelle volte a prevenire il diffondersi di malattie infettive
  e comunque pregiudizievoli per la salute collettiva ed
  individuale, incluse le vaccinazioni e la bonifica di
  eventuali focolai.  Le autorità sanitarie locali e nazionali
  annotano su un apposito registro le malattie infettive
  eventualmente riscontrate, il numero dei casi rilevati e il
  Paese di origine dei pazienti.  Le medesime autorità sanitarie
  redigono e comunicano annualmente alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri ed al Parlamento un rapporto sugli
  interventi operati unitamente ad una relazione
  sull'epidemiologia delle patologie riscontrate negli stranieri
  accolti nel territorio nazionale.  Una copia del rapporto è
  inviata, a cura del Governo, all'Organizzazione mondiale della
  sanità (OMS).
     5.  L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
  straniero non in regola con le norme previste dalla presente
  legge non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi di
  obbligatorietà dei referti a parità di condizioni con il
  cittadino italiano.
     6.  Qualora lo straniero, clandestino o comunque in stato
  di irregolarità, che abbia beneficiato delle prestazioni
  sanitarie urgenti ed essenziali erogategli per ragioni
  umanitarie ai sensi del presente articolo, non sia in
  condizione di provvedere al pagamento delle suddette
  prestazioni, si sopperisce attingendo innanzitutto ai beni
  confiscati a seguito di condanne per reati legati
  all'immigrazione clandestina e, quindi, attingendo al Fondo
  nazionale per l'immigrazione di cui all'articolo 32, con
 
                              Pag. 35
 
  corrispondente riduzione nei programmi riferiti agli
  interventi di emergenza.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=011 PAGFIN=0035 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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