| (Disposizioni in materia sanitaria).
1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono
tenuti, alternativamente:
a) ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
In tale caso, l'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti nel territorio italiano.
Inoltre, nelle more dell'iscrizione dei figli minori di
stranieri già iscritti, è assicurato fin dalla nascita il
medesimo trattamento dei minori iscritti. Ai fini
dell'iscrizione, deve essere corrisposto un contributo annuale
pari a quello previsto per i cittadini italiani e tale
contributo non vale per i familiari a carico dello straniero
iscritto. L'iscrizione avviene nella azienda sanitaria locale
del comune in cui lo straniero risiede, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
comma 4;
b) a stipulare una polizza assicurativa contro il
rischio di malattie ed infortunio nonché per maternità.
2. Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale od ai familiari
degli stranieri iscritti devono essere pagate dai soggetti
obbligati, in base alle tariffe stabilite dalle regioni e
dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
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3. Restano salve le norme regolanti l'assistenza sanitaria
a cittadini stranieri nel territorio delle Stato in base a
trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
4. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio
nazionale in stato di clandestinità o comunque d'irregolarità
rispetto alle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia
sono prestate, per ragioni umanitarie, soltanto le cure
urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio oltre a
quelle volte a prevenire il diffondersi di malattie infettive
e comunque pregiudizievoli per la salute collettiva ed
individuale, incluse le vaccinazioni e la bonifica di
eventuali focolai. Le autorità sanitarie locali e nazionali
annotano su un apposito registro le malattie infettive
eventualmente riscontrate, il numero dei casi rilevati e il
Paese di origine dei pazienti. Le medesime autorità sanitarie
redigono e comunicano annualmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Parlamento un rapporto sugli
interventi operati unitamente ad una relazione
sull'epidemiologia delle patologie riscontrate negli stranieri
accolti nel territorio nazionale. Una copia del rapporto è
inviata, a cura del Governo, all'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme previste dalla presente
legge non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi di
obbligatorietà dei referti a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
6. Qualora lo straniero, clandestino o comunque in stato
di irregolarità, che abbia beneficiato delle prestazioni
sanitarie urgenti ed essenziali erogategli per ragioni
umanitarie ai sensi del presente articolo, non sia in
condizione di provvedere al pagamento delle suddette
prestazioni, si sopperisce attingendo innanzitutto ai beni
confiscati a seguito di condanne per reati legati
all'immigrazione clandestina e, quindi, attingendo al Fondo
nazionale per l'immigrazione di cui all'articolo 32, con
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corrispondente riduzione nei programmi riferiti agli
interventi di emergenza.
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