| (Disposizione in materia di alloggio).
1. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali,
dai comuni a maggiore insediamento di stranieri, ovvero da
altri enti pubblici o privati, per offrire ospitalità ad
italiani e stranieri e finalizzati ad offrire, a pagamento,
una sistemazione alloggiativa dignitosa.
2. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato, che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo possono accedere, salvo la
precedenza ai cittadini italiani in stato di indigenza, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per favorire
l'accesso alle locazioni abitative ed al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della
prima casa di abitazione.
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