| (Esecuzione dell'espulsione
e del respingimento).
1. L'espulsione, in tutti i casi previsti dalla presente
legge, è soggetta ad esecuzione immediata da parte del
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
di provenienza sempre che sussistano apposite convenzioni con
i Paesi interessati.
3. Quando non è possibile eseguire con immediatezza il
respingimento o l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore anche
militare od altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario in rapporto alle motivazioni citate
presso la questura o presso altra struttura idonea vicina,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 1, comma 4.
4. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dalla struttura ove è trattenuto ai
sensi del comma 3 e provvede altresì a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso in cui questa sia violata. Lo
straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la
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necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignità.
5. Qualora il questore abbia decretato il trattenimento
dello straniero per un periodo superiore a quarantotto ore, il
questore stesso deve trasmettere copia degli atti al pretore
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento. Il pretore, ove ne ritenga
sussistenti i presupposti, convalida entro le quarantotto ore
successive il provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Qualora il questore dia esecuzione all'espulsione prima della
scadenza del termine indicato nel provvedimento che ha
disposto il trattenimento dello straniero, ne dà comunicazione
senza ritardo al pretore.
6. Il trattenimento nelle strutture di cui al comma 3 non
può protrarsi oltre quaranta giorni dalla data della
convalida, prorogabile dal pretore, anche su richiesta
dell'autorità di polizia, sino al massimo di ulteriori trenta
giorni. Qualora alla scadenza di tale termine l'impedimento
all'esecuzione del respingimento o del provvedimento di
espulsione non sia ancora cessato, il questore, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal giudice all'atto della
convalida del provvedimento di trattenimento e con le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
comma 4, autorizza lo straniero ad uscire dalla struttura ove
era trattenuto in virtù di un permesso di soggiorno
temporaneo, disponendo contestualmente nei suoi confronti la
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di
dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal
territorio italiano.
7. Avverso il decreto pretorile di convalida del
provvedimento di trattenimento è ammesso ricorso in
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 1, comma 4, e dalle norme in materia di
giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle
disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, le
intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
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