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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60663
DDL5062-0033
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Esecuzione dell'espulsione
                   e del respingimento). 
     1.  L'espulsione, in tutti i casi previsti dalla presente
  legge, è soggetta ad esecuzione immediata da parte del
  questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
  forza pubblica.
     2.  Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di
  appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
  di provenienza sempre che sussistano apposite convenzioni con
  i Paesi interessati.
     3.  Quando non è possibile eseguire con immediatezza il
  respingimento o l'espulsione mediante accompagnamento alla
  frontiera, perché occorre procedere al soccorso dello
  straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
  identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti
  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore anche
  militare od altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
  dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
  strettamente necessario in rapporto alle motivazioni citate
  presso la questura o presso altra struttura idonea vicina,
  secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
  cui all'articolo 1, comma 4.
     4.  Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
  efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
  allontani indebitamente dalla struttura ove è trattenuto ai
  sensi del comma 3 e provvede altresì a ripristinare senza
  ritardo la misura nel caso in cui questa sia violata.  Lo
  straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la
 
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  necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
  dignità.
     5.  Qualora il questore abbia decretato il trattenimento
  dello straniero per un periodo superiore a quarantotto ore, il
  questore stesso deve trasmettere copia degli atti al pretore
  senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
  dall'adozione del provvedimento.  Il pretore, ove ne ritenga
  sussistenti i presupposti, convalida entro le quarantotto ore
  successive il provvedimento del questore nei modi di cui agli
  articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
  Qualora il questore dia esecuzione all'espulsione prima della
  scadenza del termine indicato nel provvedimento che ha
  disposto il trattenimento dello straniero, ne dà comunicazione
  senza ritardo al pretore.
     6.  Il trattenimento nelle strutture di cui al comma 3 non
  può protrarsi oltre quaranta giorni dalla data della
  convalida, prorogabile dal pretore, anche su richiesta
  dell'autorità di polizia, sino al massimo di ulteriori trenta
  giorni.  Qualora alla scadenza di tale termine l'impedimento
  all'esecuzione del respingimento o del provvedimento di
  espulsione non sia ancora cessato, il questore, nel rispetto
  delle condizioni stabilite dal giudice all'atto della
  convalida del provvedimento di trattenimento e con le modalità
  previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
  comma 4, autorizza lo straniero ad uscire dalla struttura ove
  era trattenuto in virtù di un permesso di soggiorno
  temporaneo, disponendo contestualmente nei suoi confronti la
  sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di
  dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal
  territorio italiano.
     7.  Avverso il decreto pretorile di convalida del
  provvedimento di trattenimento è ammesso ricorso in
  Cassazione.  Il ricorso non sospende l'esecuzione della
  misura.
     8.  Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
  frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
  che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
  internazionali che svolgono attività di assistenza per
  stranieri.
 
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     9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
  di cui all'articolo 1, comma 4, e dalle norme in materia di
  giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
  occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
  articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
  dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
  concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
  per la fornitura di beni e servizi.  Eventuali deroghe alle
  disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
  sono adottate dal Ministro dell'interno, di concerto con il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica.  Il Ministro dell'interno promuove, altresì, le
  intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
  Ministri.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=009 PAGFIN=0042 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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