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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60664
DDL5062-0034
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Disposizioni contro le immigrazioni
                       clandestine). 
     1.  Il cittadino italiano o comunitario che compie attività
  dirette a favorire l'ingresso o il transito o la permanenza di
  stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
  disposizioni della presente legge, è punito, salvo che il
  fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a
  cinque anni e con la multa fino a lire 60 milioni ed è
  condannato al pagamento delle spese necessarie per il
  rimpatrio dei citati stranieri nello Stato di appartenenza o
  provenienza previa espulsione dei medesimi.
     2.  Se il reato previsto dal comma l è commesso a fine di
  lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero
  riguarda l'ingresso di cinque o più persone, o è tentato o
  consumato mediante l'impiego di servizi di trasporto
  internazionale o di documenti contraffatti, il colpevole è
  punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa
  di 30 milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito
  l'ingresso in violazione della presente legge.
 
                              Pag. 43
 
     3.  Se il fatto è commesso al fine di reclutare persone da
  destinare al lavoro illegale, al contrabbando,
  all'accattonaggio, alla prostituzione, allo sfruttamento della
  prostituzione ovvero concerne l'ingresso o la permanenza nel
  territorio dello Stato di un minore da impiegare illegalmente
  al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero è commesso
  contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti
  o psicotrope o di armi, la pena ammonta alla reclusione da
  otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui siano stati
  favoriti l'ingresso o la permanenza illegale, nella multa da
  50 a 100 milioni di lire.
     4.  Nel caso in cui l'autore del reato sia cittadino di
  Stato non appartenente alla Unione europea, lo stesso, dopo
  aver scontato la pena, è soggetto a sua volta
  all'espulsione.
     5.  Lo straniero che, dopo essere stato soggetto ad
  espulsione, compie un ulteriore ingresso clandestino nel
  territorio dello Stato italiano, è punito con la reclusione da
  due a sei anni, con la multa fino a 20 milioni di lire e con
  l'espulsione da attuare successivamente alla esecuzione della
  pena.
     6.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 del codice
  penale, non costituiscono reato le attività di soccorso ed
  assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
  stranieri presenti in Italia, che versano in condizioni di
  bisogno, purché della presenza dello straniero sia data
  notizia all'autorità di pubblica sicurezza entro quarantotto
  ore.
     7.  Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 è sempre
  consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
  del mezzo di trasporto utilizzato per compiere i reati, salvo
  che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea
  che sia stato utilizzato dallo straniero esibendo documenti
  contraffatti od appartenenti a persona estranea al reato.  Nei
  medesimi casi si procede con giudizio direttissimo salvo si
  rendano necessarie speciali indagini.
     8.  Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad
  accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
  documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato
 
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  italiano, nonché a riferire alla polizia di frontiera
  l'eventuale presenza, a bordo dei rispettivi mezzi di
  trasporto, di stranieri in posizione irregolare.  In caso di
  inosservanza di uno dei citati obblighi, il colpevole è
  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
  degli stranieri trasportati.  Nei casi più gravi, è disposta la
  sospensione da uno a dodici mesi ovvero la revoca della
  licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità
  amministrativa italiana al fine dell'esercito dell'attività
  svolta dal contravventore ed al mezzo di trasporto utilizzato,
  fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
  1981, n. 689.
     9.  Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci
  asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di
  servizi di trasporto o di orientamento o di alloggio o di
  documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad
  emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o
  avviandolo nel territorio di un Paese diverso rispetto a
  quello in cui tale straniero intendeva recarsi, si fa
  consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro od altra
  utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di
  eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo
  l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni
  promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è
  punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni
  straniero destinatario di propaganda ingannevole, con la multa
  da lire 30 a lire 100 milioni.  La stessa pena si applica a
  chiunque a qualsiasi titolo, anche su incarico dello
  straniero, trasporti, invii o consegni all'autore del reato il
  compenso per l'avviamento all'emigrazione.
     10.  Nel corso di operazioni di polizia intese a prevenire
  o reprimere i reati previsti dal presente articolo gli
  ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
  province di confine e nelle acque territoriali possono
  procedere al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto
  e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime
 
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  doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
  di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
  tali mezzi e cose possono essere utilizzati per perpetrare uno
  dei reati previsti dal presente articolo.  Dell'esito dei
  controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale da
  trasmettere entro quarantotto ore al procuratore della
  Repubblica il quale, ricorrendone i presupposti, lo convalida
  nelle quarantotto ore successive.  Nelle medesime circostanze
  gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a
  perquisizioni, osservando le disposizioni di cui all'articolo
  352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
     11.  L'autorità giudiziaria procedente al sequestro o alla
  confisca di beni immobili e di beni mobili iscritti in
  pubblici registri, nel corso di operazioni di polizia
  finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti
  dal presente articolo, può affidare i medesimi in custodia
  giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
  per l'impiego immediato in attività di polizia; l'istanza è
  rigettata con decreto motivato solo se a tale impiego ostino
  esigenze di carattere processuale.  Si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4
  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
  stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
     12.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
  per uno dei reati previsti dal presente articolo nonché le
  somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
  confiscati, sono destinate prioritariamente al potenziamento
  delle attività di prevenzione e di repressione dei medesimi
  reati anche a livello internazionale in collaborazione e
  mediante assistenza tecnico-operativa alle forze di polizia
  dei Paesi interessati.  A tale scopo, le somme confluiscono in
  apposita unità previsione di base dell'entrata del bilancio
  dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del
 
                              Pag. 46
 
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle
  pertinenti unità previsione di base dello stato di previsione
  del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
 
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