| (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine).
1. Il cittadino italiano o comunitario che compie attività
dirette a favorire l'ingresso o il transito o la permanenza di
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni della presente legge, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa fino a lire 60 milioni ed è
condannato al pagamento delle spese necessarie per il
rimpatrio dei citati stranieri nello Stato di appartenenza o
provenienza previa espulsione dei medesimi.
2. Se il reato previsto dal comma l è commesso a fine di
lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero
riguarda l'ingresso di cinque o più persone, o è tentato o
consumato mediante l'impiego di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, il colpevole è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa
di 30 milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito
l'ingresso in violazione della presente legge.
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3. Se il fatto è commesso al fine di reclutare persone da
destinare al lavoro illegale, al contrabbando,
all'accattonaggio, alla prostituzione, allo sfruttamento della
prostituzione ovvero concerne l'ingresso o la permanenza nel
territorio dello Stato di un minore da impiegare illegalmente
al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero è commesso
contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti
o psicotrope o di armi, la pena ammonta alla reclusione da
otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui siano stati
favoriti l'ingresso o la permanenza illegale, nella multa da
50 a 100 milioni di lire.
4. Nel caso in cui l'autore del reato sia cittadino di
Stato non appartenente alla Unione europea, lo stesso, dopo
aver scontato la pena, è soggetto a sua volta
all'espulsione.
5. Lo straniero che, dopo essere stato soggetto ad
espulsione, compie un ulteriore ingresso clandestino nel
territorio dello Stato italiano, è punito con la reclusione da
due a sei anni, con la multa fino a 20 milioni di lire e con
l'espulsione da attuare successivamente alla esecuzione della
pena.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso ed
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
stranieri presenti in Italia, che versano in condizioni di
bisogno, purché della presenza dello straniero sia data
notizia all'autorità di pubblica sicurezza entro quarantotto
ore.
7. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 è sempre
consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per compiere i reati, salvo
che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea
che sia stato utilizzato dallo straniero esibendo documenti
contraffatti od appartenenti a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede con giudizio direttissimo salvo si
rendano necessarie speciali indagini.
8. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato
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italiano, nonché a riferire alla polizia di frontiera
l'eventuale presenza, a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto, di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza di uno dei citati obblighi, il colpevole è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi, è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità
amministrativa italiana al fine dell'esercito dell'attività
svolta dal contravventore ed al mezzo di trasporto utilizzato,
fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci
asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di
servizi di trasporto o di orientamento o di alloggio o di
documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad
emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o
avviandolo nel territorio di un Paese diverso rispetto a
quello in cui tale straniero intendeva recarsi, si fa
consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro od altra
utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di
eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo
l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni
promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è
punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni
straniero destinatario di propaganda ingannevole, con la multa
da lire 30 a lire 100 milioni. La stessa pena si applica a
chiunque a qualsiasi titolo, anche su incarico dello
straniero, trasporti, invii o consegni all'autore del reato il
compenso per l'avviamento all'emigrazione.
10. Nel corso di operazioni di polizia intese a prevenire
o reprimere i reati previsti dal presente articolo gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime
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doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
tali mezzi e cose possono essere utilizzati per perpetrare uno
dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale da
trasmettere entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, ricorrendone i presupposti, lo convalida
nelle quarantotto ore successive. Nelle medesime circostanze
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a
perquisizioni, osservando le disposizioni di cui all'articolo
352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
11. L'autorità giudiziaria procedente al sequestro o alla
confisca di beni immobili e di beni mobili iscritti in
pubblici registri, nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti
dal presente articolo, può affidare i medesimi in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attività di polizia; l'istanza è
rigettata con decreto motivato solo se a tale impiego ostino
esigenze di carattere processuale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
12. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo nonché le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati, sono destinate prioritariamente al potenziamento
delle attività di prevenzione e di repressione dei medesimi
reati anche a livello internazionale in collaborazione e
mediante assistenza tecnico-operativa alle forze di polizia
dei Paesi interessati. A tale scopo, le somme confluiscono in
apposita unità previsione di base dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del
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tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle
pertinenti unità previsione di base dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
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