| (Delega legislativa per l'attuazione delle norme
comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo concernente la disciplina organica
dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve osservare
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione delle
norme comunitarie relative alla libera circolazione delle
persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con
particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi,
prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea, per la documentazione del
diritto di ingresso e di soggiorno in Italia, nonché per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione
residente, con l'eliminazione di ogni atto o attività non
essenziali alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa
giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della
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libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice
amministrativo. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale sono esenti da ogni tributo o prelievo di
natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia
trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle
norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee;
e) provvedere alla esplicita abrogazione di ogni
disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia
di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli
istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi
istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento
di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla
concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme
di coordinamento con tutte le altre norme statali ed
eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno sessanta
giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione; trascorso
tale termine il parere si intende acquisto. Con le medesime
modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità
europee.
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