| (Abrogazioni).
1. Alla data di entrata in vigore dalla presente legge
sono abrogati:
a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso
l'articolo 13;
b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;
c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni;
d) gli articoli 144, 148, 149 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10
gennaio 1935, n. 112;
f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271
del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
262;
h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come
modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n.
362;
i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29
aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10
febbraio 1961, n. 5;
l) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Pag. 50
m) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
n) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
o) il regolamento adottato con decreto del
Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;
p) il decreto del Ministro degli affari esteri 9
settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 26 ottobre 1992;
q) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;
r) l'articolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
s) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406,
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502;
t) la legge 6 marzo 1998, n. 40, ad eccezione
dell'articolo 46, comma 1, lettere a), b), f), g).
Restano pertanto abrogate le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
2) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
3) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
4) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dall'articolo 30, sono abrogati:
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a) il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656;
b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;
c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;
d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;
e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n.
470.
3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n.
897;
c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del
regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269;
d) l'articolo 318 del codice della navigazione;
e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n.
62;
f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;
g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n.
705;
i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10
novembre 1986;
l) il regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, 1990, n. 136;
m) il regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;
n) il regolamento emanato con decreto del Ministro
del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;
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o) il regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto
1990, n. 294;
p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1994;
r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236;
s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 1^ febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;
t) il regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.
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