| (Fondo nazionale per l'immigrazione).
1. Presso la Presidenza dal Consiglio dei ministri è
istituito il Fondo nazionale per l'immigrazione, destinato al
finanziamento delle iniziative inserite nei programmi annuali
e pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni nella citata materia. La dotazione del Fondo è
stabilita in lire 70 mila milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al
Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con i ministri interessati. Il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4,
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disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, il rendiconto e la revoca dei
finanziamenti erogati a carico del Fondo. I criteri stabiliti
dal regolamento costituiscono indicazioni di riferimento per
l'attuazione delle iniziative pubbliche in materia.
2. Il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
politiche del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. A
tal fine le citate somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo. Il
contributo di cui al citato articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1^
gennaio 2000.
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