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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60670
DDL5062-0040
Progetto di legge Camera n. 5062 - testo presentato - (DDL13-5062)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C5062. TESTIPDL
...C5062.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 32.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5062 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Fondo nazionale per l'immigrazione).
     1.  Presso la Presidenza dal Consiglio dei ministri è
  istituito il Fondo nazionale per l'immigrazione, destinato al
  finanziamento delle iniziative inserite nei programmi annuali
  e pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
  comuni nella citata materia.  La dotazione del Fondo è
  stabilita in lire 70 mila milioni per l'anno 1999.  Alla
  determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede
  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Al
  Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e
  donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
  organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
  europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
  per essere assegnati al Fondo.  Il Fondo è annualmente
  ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri di concerto con i ministri interessati.  Il
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4,
 
                              Pag. 53
 
  disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
  l'erogazione, la verifica, il rendiconto e la revoca dei
  finanziamenti erogati a carico del Fondo.  I criteri stabiliti
  dal regolamento costituiscono indicazioni di riferimento per
  l'attuazione delle iniziative pubbliche in materia.
     2.  Il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
  contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
  dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
  politiche del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.  A
  tal fine le citate somme sono versate dall'INPS all'entrata
  del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo.  Il
  contributo di cui al citato articolo 13, comma 2, della legge
  30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1^
  gennaio 2000.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5062 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5062 TOTPAG=0054 TOTDOC=0041 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=018 PAGFIN=0053 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=506200 00 FASCIDC=13DDL5062 SORTNAV=0506200 000 00000 ZZDDLC5062 NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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