| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 120 mila milioni per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 si provvede:
a) quanto a lire 100 mila milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 25 mila milioni per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50 mila milioni per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; quanto a lire 20 mila milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire
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5 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20 mila milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti
dalla applicazione della presente legge.
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