| Onorevoli Colleghi! - Con la legge 28 dicembre 1995, n.
549, è stato istituito il Fondo rotativo per la progettualità
"al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario". L'intento era quello
di favorire la costituzione di un "parco progetti" da poter
utilizzare con prontezza in relazione alle disponibilità
finanziarie, specie quelle rivenienti dai fondi strutturali
destinati dall'Unione europea alle aree depresse d'Italia. Era
evidente, infatti, che una delle cause dei ritardi
nell'utilizzazione delle risorse comunitarie risiedeva nella
mancanza diprogetti esecutivi coerenti con le programmazioni
regionali pronti per essere rapidamente finanziati.
Il Fondo rotativo, purtroppo, non ha funzionato, tanto che
con la legge 23 maggio 1997, n. 135, sono state apportate
talune modificazioni alle norme contenute nei commi 54, 55,
56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 che lo
aveva istituito. Ma, nonostante queste modificazioni, il Fondo
ha continuato a non essere utilizzato a pieno. A poco sono
valse anche le circolari agevolative della Cassa depositi e
prestiti. Alla data del 30 giugno 1998, dopo oltre due anni,
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sono state concesse 247 anticipazioni per un importo di lire
111 miliardi (ci sarebbe da approfondire!).
Il Fondo non può funzionare per un difetto strutturale.
Il comma 56 della legge n. 549 del 1995, infatti, pone,
tra le altre, come condizione per accedere all'anticipazione
per la progettazione dell'opera "la prevista copertura
finanziaria". Per cui l'ente attuatore dell'opera pubblica può
attingere all'anticipazione delle spese di progettazione solo
quando ha ottenuto il finanziamento dell'opera.
L'anticipazione, dunque, servirebbe a coprire esclusivamente
le spese di progettazione dal momento dell'affidamento
dell'incarico al momento dell'inizio dei lavori (quando con
l'erogazione dell'anticipazione sui lavori dovrebbero essere
prelevate le somme da restituire alla Cassa depositi e
prestiti). A prescindere da ogni considerazione sull'utilità
di tale previsione in rapporto ai comportamenti correnti delle
pubbliche amministrazioni relativamente ai tempi e ai modi di
pagamento dei progettisti, si evince chiaramente che essa non
consente la costituzione di un "parco progetti", cioè di una
dotazione di progetti pronti sia per concorrere ad ottenere il
finanziamento sia per essere destinatari di finanziamento. Il
Fondo non risponde, in definitiva, agli obiettivi per cui era
stato istituito.
Già il primo firmatario della presente proposta di legge
ha provato con emendamenti, dichiarati inammissibili, nei
collegati alle leggi finanziarie del 1997 e del 1998 ad
eliminare l'errore di base senza successo. Si constata, ora,
che il Servizio politiche di coesione sul documento del 21
aprile 1998 "quadro comunitario di sostegno ob 1 1994-1999
MID-TERM-REVIEW" segnala la questione come prioritaria.
Sostiene, in particolare, il Servizio, al punto 1.3 del
documento, che tra i fattori di insuccesso del Fondo vi sono
"le resistenze al superamento della logica delle risorse a
fondo perduto, (a prescindere dall'esito del finanziamento del
progetto), verso quella a rischio di restituzione". La
questione è importante in quanto non riguarda solo gli aspetti
qui esaminati ma, più in generale, le procedure di
programmazione con cui le regioni (e tutte le pubbliche
amministrazioni) fissano tempi e modi del raccordo tra i
diversi momenti della progettazione, del finanziamento e della
realizzazione delle opere. Essa deve essere affrontata tenendo
conto anche dei riflessi determinanti che sulla materia hanno
le previsioni della legge n. 109 del 1994 e deve essere
risolta con la predisposizione a comprendere la
straordinarietà della situazione.
Se l'Italia non trova un meccanismo per la definizione di
un parco progetti da candidare ai finanziamenti e da tenere
pronti per essere finanziati, sarà sempre in ritardo con
l'utilizzazione delle risorse comunitarie. D'altro canto,
tuttavia, è opportuno evitare che si alimenti la produzione di
progetti a prescindere dalla validità dell'opera o, peggio,
che si favorisca la definizione degli strumenti di
programmazione non in base a scelte strategiche e funzionali
ma solo sulla scorta dei progetti esistenti (che potrebbero
non corrispondere ad esigenze generali ed ai piani di sviluppo
regionale).
La presente proposta di legge tende a dare una soluzione
per una proficua utilizzazione del Fondo rotativo per la
progettualità che tenga conto di questo complesso di esigenze.
Con essa si propone di modificare i commi 54, 55, 56 e 57
dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 in modo che:
a) la finalità di costituire un parco progetti sia
strettamente legata all'utilizzazione dei cofinanziamenti
comunitari anche per ridurre la quantità del "rischio"
progettuale;
b) l'accesso sia consentito alle regioni che, in
quanto titolate a definire i programmi dei fondi strutturali,
sono gli unici enti in grado di mettere in buona
corrispondenza l'idea di un intervento e la necessità di
predisposizione del relativo progetto definitivo con le
concrete possibilità del suo finanziamento. Le regioni,
inoltre, costituiscono, di per sé, una garanzia di sicura
restituzione delle risorse in caso di mancata realizzazione
dell'opera;
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c) le regioni debbano assumersi tutte le
responsabilità, per cui non c'è bisogno di alcuna attività
istruttoria da parte della Cassa depositi e prestiti, nè
questa deve avere discrezionalità nella quantità di somme da
erogare. Il meccanismo deve essere automatico;
d) le regioni debbano indicare l'ente attuatore
dell'opera che coerentemente ed obbligatoriamente deve anche
essere il soggetto che predispone ed approva il progetto. Ciò
favorirà correttamente la definizione dei programmi operativi
"futuribili" da parte di ciascuna regione; ma questa non potrà
sostituirsi ai naturali enti attuatori dell'opera sia per la
sua realizzazione che per la sua progettazione;
e) la restituzione delle somme anticipate, in caso
di mancato finanziamento dell'opera, deve poter avvenire anche
prima del tempo massimo, così come, per evitare un infruttuoso
uso delle risorse del Fondo, deve essere prevista la revoca
delle assegnazioni qualora si ritardi nell'affidamento
dell'incarico progettuale.
E' evidente che vanno salvati gli effetti
dell'applicazione della normativa preesistente sino alla data
di entrata in vigore della legge.
Questa impostazione vale soprattutto in vista della
definizione della "intesa istituzionale di programma" per
ciascuna regione. Quando le intese saranno state sottoscritte
dal Governo centrale e dalle singole regioni per programmi di
intervento validi per il medio periodo, sarà più semplice
formare un parco di progetti in quanto il rischio di
fallimento sarà pressoché inesistente.
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