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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60673
DDL5063-0002
Progetto di legge Camera n. 5063 - testo presentato - (DDL13-5063)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5063. TESTIPDL
...C5063.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5063 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Con la legge 28 dicembre 1995, n.
  549, è stato istituito il Fondo rotativo per la progettualità
  "al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici,
  con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
  ammessi al cofinanziamento comunitario".  L'intento era quello
  di favorire la costituzione di un "parco progetti" da poter
  utilizzare con prontezza in relazione alle disponibilità
  finanziarie, specie quelle rivenienti dai fondi strutturali
  destinati dall'Unione europea alle aree depresse d'Italia.  Era
  evidente, infatti, che una delle cause dei ritardi
  nell'utilizzazione delle risorse comunitarie risiedeva nella
  mancanza diprogetti esecutivi coerenti con le programmazioni
  regionali pronti per essere rapidamente finanziati.
     Il Fondo rotativo, purtroppo, non ha funzionato, tanto che
  con la legge 23 maggio 1997, n. 135, sono state apportate
  talune modificazioni alle norme contenute nei commi 54, 55,
  56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 che lo
  aveva istituito.  Ma, nonostante queste modificazioni, il Fondo
  ha continuato a non essere utilizzato a pieno.  A poco sono
  valse anche le circolari agevolative della Cassa depositi e
  prestiti.  Alla data del 30 giugno 1998, dopo oltre due anni,
 
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  sono state concesse 247 anticipazioni per un importo di lire
  111 miliardi (ci sarebbe da approfondire!).
     Il Fondo non può funzionare per un difetto strutturale.
     Il comma 56 della legge n. 549 del 1995, infatti, pone,
  tra le altre, come condizione per accedere all'anticipazione
  per la progettazione dell'opera "la prevista copertura
  finanziaria".  Per cui l'ente attuatore dell'opera pubblica può
  attingere all'anticipazione delle spese di progettazione solo
  quando ha ottenuto il finanziamento dell'opera.
  L'anticipazione, dunque, servirebbe a coprire esclusivamente
  le spese di progettazione dal momento dell'affidamento
  dell'incarico al momento dell'inizio dei lavori (quando con
  l'erogazione dell'anticipazione sui lavori dovrebbero essere
  prelevate le somme da restituire alla Cassa depositi e
  prestiti).  A prescindere da ogni considerazione sull'utilità
  di tale previsione in rapporto ai comportamenti correnti delle
  pubbliche amministrazioni relativamente ai tempi e ai modi di
  pagamento dei progettisti, si evince chiaramente che essa non
  consente la costituzione di un "parco progetti", cioè di una
  dotazione di progetti pronti sia per concorrere ad ottenere il
  finanziamento sia per essere destinatari di finanziamento.  Il
  Fondo non risponde, in definitiva, agli obiettivi per cui era
  stato istituito.
     Già il primo firmatario della presente proposta di legge
  ha provato con emendamenti, dichiarati inammissibili, nei
  collegati alle leggi finanziarie del 1997 e del 1998 ad
  eliminare l'errore di base senza successo.  Si constata, ora,
  che il Servizio politiche di coesione sul documento del 21
  aprile 1998 "quadro comunitario di sostegno ob 1 1994-1999
  MID-TERM-REVIEW" segnala la questione come prioritaria.
  Sostiene, in particolare, il Servizio, al punto 1.3 del
  documento, che tra i fattori di insuccesso del Fondo vi sono
  "le resistenze al superamento della logica delle risorse a
  fondo perduto, (a prescindere dall'esito del finanziamento del
  progetto), verso quella a rischio di restituzione".  La
  questione è importante in quanto non riguarda solo gli aspetti
  qui esaminati ma, più in generale, le procedure di
  programmazione con cui le regioni (e tutte le pubbliche
  amministrazioni) fissano tempi e modi del raccordo tra i
  diversi momenti della progettazione, del finanziamento e della
  realizzazione delle opere.  Essa deve essere affrontata tenendo
  conto anche dei riflessi determinanti che sulla materia hanno
  le previsioni della legge n.  109 del 1994 e deve essere
  risolta con la predisposizione a comprendere la
  straordinarietà della situazione.
     Se l'Italia non trova un meccanismo per la definizione di
  un parco progetti da candidare ai finanziamenti e da tenere
  pronti per essere finanziati, sarà sempre in ritardo con
  l'utilizzazione delle risorse comunitarie.  D'altro canto,
  tuttavia, è opportuno evitare che si alimenti la produzione di
  progetti a prescindere dalla validità dell'opera o, peggio,
  che si favorisca la definizione degli strumenti di
  programmazione non in base a scelte strategiche e funzionali
  ma solo sulla scorta dei progetti esistenti (che potrebbero
  non corrispondere ad esigenze generali ed ai piani di sviluppo
  regionale).
     La presente proposta di legge tende a dare una soluzione
  per una proficua utilizzazione del Fondo rotativo per la
  progettualità che tenga conto di questo complesso di esigenze.
  Con essa si propone di modificare i commi 54, 55, 56 e 57
  dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 in modo che:
         a)  la finalità di costituire un parco progetti sia
  strettamente legata all'utilizzazione dei cofinanziamenti
  comunitari anche per ridurre la quantità del "rischio"
  progettuale;
         b)  l'accesso sia consentito alle regioni che, in
  quanto titolate a definire i programmi dei fondi strutturali,
  sono gli unici enti in grado di mettere in buona
  corrispondenza l'idea di un intervento e la necessità di
  predisposizione del relativo progetto definitivo con le
  concrete possibilità del suo finanziamento.  Le regioni,
  inoltre, costituiscono, di per sé, una garanzia di sicura
  restituzione delle risorse in caso di mancata realizzazione
  dell'opera;
 
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         c)  le regioni debbano assumersi tutte le
  responsabilità, per cui non c'è bisogno di alcuna attività
  istruttoria da parte della Cassa depositi e prestiti, nè
  questa deve avere discrezionalità nella quantità di somme da
  erogare.  Il meccanismo deve essere automatico;
         d)  le regioni debbano indicare l'ente attuatore
  dell'opera che coerentemente ed obbligatoriamente deve anche
  essere il soggetto che predispone ed approva il progetto.  Ciò
  favorirà correttamente la definizione dei programmi operativi
  "futuribili" da parte di ciascuna regione; ma questa non potrà
  sostituirsi ai naturali enti attuatori dell'opera sia per la
  sua realizzazione che per la sua progettazione;
         e)  la restituzione delle somme anticipate, in caso
  di mancato finanziamento dell'opera, deve poter avvenire anche
  prima del tempo massimo, così come, per evitare un infruttuoso
  uso delle risorse del Fondo, deve essere prevista la revoca
  delle assegnazioni qualora si ritardi nell'affidamento
  dell'incarico progettuale.
     E' evidente che vanno salvati gli effetti
  dell'applicazione della normativa preesistente sino alla data
  di entrata in vigore della legge.
     Questa impostazione vale soprattutto in vista della
  definizione della "intesa istituzionale di programma" per
  ciascuna regione.  Quando le intese saranno state sottoscritte
  dal Governo centrale e dalle singole regioni per programmi di
  intervento validi per il medio periodo, sarà più semplice
  formare un parco di progetti in quanto il rischio di
  fallimento sarà pressoché inesistente.
 
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