Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60674
DDL5063-0003
Progetto di legge Camera n. 5063 - testo presentato - (DDL13-5063)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5063. TESTIPDL
...C5063.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5063 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del
  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è
  sostituito dal seguente:
     " 54.  Per la predisposizione di progetti di opere
  pubbliche ammissibili al cofinanziamento comunitario in base
  ai programmi di competenza delle regioni, è istituito presso
  la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la
  progettualità, di seguito denominato "Fondo".  Il Fondo
  anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per
  la elaborazione di progetti preliminari, definitivi ed
  esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e
  altre rilevazioni e ricerche necessarie.  La dotazione del
  Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della
  Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal
  servizio dei conti correnti postali".
     2.  Al comma 55 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, le parole: "gli enti locali" e "agli enti locali
  e" sono soppresse.
     3.  Il comma 56 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del
  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è
  sostituito dal seguente:
     " 56.  Le regioni, per la copertura delle spese di cui
  al comma 54, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo
  sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare,
  allegando alla domanda una relazione tecnica dalla quale
  risultino la finalità, la localizzazione, il costo presunto ed
  il soggetto attuatore dell'opera che elabora anche il
 
                               Pag. 5
 
  progetto.  L'anticipazione è concessa, senza alcuna
  istruttoria, dalla Cassa depositi e prestiti non oltre trenta
  giorni dalla presentazione della domanda, entro i limiti delle
  disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore
  generale, in misura pari a quella richiesta ma non superiore
  al 10 per cento del costo presunto dell'opera, che non può
  essere inferiore a 2 miliardi di lire".
     4.  Al comma 57 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
  sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
  n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al primo e al secondo periodo, le parole: ",
  aumentata delle eventuali spese di valutazione," e "maggiorata
  delle eventuali spese di valutazione" sono soppresse;
         b)  al secondo periodo, la parola: "Trascorsi" è
  sostituita dalla seguente "Entro";
         c)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "L'anticipazione è revocata se entro centottanta giorni dalla
  sua concessione non è documentato l'avvenuto affidamento
  dell'incarico di progettazione".
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5063 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5063 TOTPAG=0005 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=506300 00 FASCIDC=13DDL5063 SORTNAV=0506300 000 00000 ZZDDLC5063 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati