| 1. Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è
sostituito dal seguente:
" 54. Per la predisposizione di progetti di opere
pubbliche ammissibili al cofinanziamento comunitario in base
ai programmi di competenza delle regioni, è istituito presso
la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la
progettualità, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per
la elaborazione di progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e
altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del
Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della
Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal
servizio dei conti correnti postali".
2. Al comma 55 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, le parole: "gli enti locali" e "agli enti locali
e" sono soppresse.
3. Il comma 56 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è
sostituito dal seguente:
" 56. Le regioni, per la copertura delle spese di cui
al comma 54, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo
sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare,
allegando alla domanda una relazione tecnica dalla quale
risultino la finalità, la localizzazione, il costo presunto ed
il soggetto attuatore dell'opera che elabora anche il
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progetto. L'anticipazione è concessa, senza alcuna
istruttoria, dalla Cassa depositi e prestiti non oltre trenta
giorni dalla presentazione della domanda, entro i limiti delle
disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore
generale, in misura pari a quella richiesta ma non superiore
al 10 per cento del costo presunto dell'opera, che non può
essere inferiore a 2 miliardi di lire".
4. Al comma 57 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: ",
aumentata delle eventuali spese di valutazione," e "maggiorata
delle eventuali spese di valutazione" sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: "Trascorsi" è
sostituita dalla seguente "Entro";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'anticipazione è revocata se entro centottanta giorni dalla
sua concessione non è documentato l'avvenuto affidamento
dell'incarico di progettazione".
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