| 1. Nei comuni, già sedi delle sezioni distaccate di
pretura circondariale antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono
istituite le sezioni distaccate del tribunale ordinario nel
cui territorio esse ricadono.
2. L'articolo 48- bis dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, è abrogato.
3. La circoscrizione delle sezioni distaccate di tribunale
di cui al comma 1 è identica a quella delle precedenti sezioni
distaccate di pretura circondariale. La tabella A, allegata al
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è modificata in
conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge.
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