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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60681
DDL5065-0003
Progetto di legge Camera n. 5065 - testo presentato - (DDL13-5065)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5065. TESTIPDL
...C5065.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5065 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio
  popolare alla proprietà, alla sicurezza ed alla stabilità
  dell'abitazione per ogni famiglia e per ogni persona, gli
  assegnatari aventi titolo possono accedere al "riscatto
  graduale e sociale" degli alloggi di edilizia residenziale
  pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente
  legge.
     2.  Hanno titolo ad usufruire dei benefìci previsti dalla
  presente legge gli assegnatari di alloggi di edilizia
  residenziale pubblica, i loro familiari conviventi e coloro
  che conducano i medesimi alloggi a titolo di locazione da
  oltre un quinquennio.  In caso di riscatto da parte di
  familiari e conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione
  da parte dell'assegnatario effettivo.
     3.  Coloro che volontariamente intendono accedere al
  "riscatto graduale e sociale" dell'abitazione interessata,
  devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro
  trenta giorni, è tenuto ad esaminare la richiesta e a
  procedere, entro i successivi novanta giorni, all'istruttoria
  ed al perfezionamento della documentazione e del contratto.
     4.  Il costo definitivo di riscatto dell'alloggio è
  costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal
  costo di costruzione così come determinato dai decreti del
  Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di
  costruzione unitamente agli specifici capitolati di appalto,
  ove e se esistenti.  Al valore così determinato si applica una
  riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà ed una
  detrazione delle somme versate agli enti gestori per i canoni
  di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese
  effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per
  migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche
 
                               Pag. 7
 
  con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso,
  ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese
  per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito
  di perizia tecnica concordata tra le parti.
     5.  Il "riscatto graduale e sociale" deve essere effettuato
  con le seguenti modalità:
         a)  versamento iniziale di una quota concordata tra
  le parti e su proposta del richiedente;
         b)  la quota rimanente deve essere versata
  attraverso le forme più favorevoli al richiedente e su
  proposta dello stesso;
         c)  il contratto di riscatto graduale è stipulato
  contestualmente al versamento della quota iniziale stabilita
  ai sensi della lettera  a),  e senza accensione di mutuo
  ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della
  proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del
  costo complessivo dell'alloggio e senza aggravi per eventuali
  accessori indivisibili a questo collegati ed integrati sin
  dall'inizio.
     6.  I proventi del "riscatto graduale e sociale" degli
  alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente
  legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la
  realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale
  pubblica da assegnare sia in locazione sia con patto di futuro
  riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo.
     7.  Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge
  rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo.  Il
  diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e
  libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con
  modalità concordate tra le parti.  Il medesimo alloggio può
  essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari
  conviventi del soggetto titolare.  Il medesimo alloggio non può
  essere rivenduto a terzi.  In caso di rilascio volontario
  dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate
  necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente
  gestore o un suo derivato ha l'obbligo alla sua riacquisizione
  ad un prezzo pari a quello corrisposto dal riscattatario, con
  le maggiorazioni corrispondenti alle migliorie e manutenzioni
 
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  effettuate ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra
  l'atto di riscatto e quello di rilascio.  L'ente gestore, o
  l'ente da esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli
  aventi diritto alla assegnazione o al riscatto.
     8.  Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui
  agevolati ed a fondo perduto senza accensione di ipoteca
  sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse
  condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà
  indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore
  direttamente dalla Sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e
  prestiti.
     9.  Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26
  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
  successive modificazioni.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5065 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5065 TOTPAG=0008 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=016 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=506500 00 FASCIDC=13DDL5065 SORTNAV=0506500 000 00000 ZZDDLC5065 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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