| 1. Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà, alla sicurezza ed alla stabilità
dell'abitazione per ogni famiglia e per ogni persona, gli
assegnatari aventi titolo possono accedere al "riscatto
graduale e sociale" degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge.
2. Hanno titolo ad usufruire dei benefìci previsti dalla
presente legge gli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, i loro familiari conviventi e coloro
che conducano i medesimi alloggi a titolo di locazione da
oltre un quinquennio. In caso di riscatto da parte di
familiari e conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione
da parte dell'assegnatario effettivo.
3. Coloro che volontariamente intendono accedere al
"riscatto graduale e sociale" dell'abitazione interessata,
devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro
trenta giorni, è tenuto ad esaminare la richiesta e a
procedere, entro i successivi novanta giorni, all'istruttoria
ed al perfezionamento della documentazione e del contratto.
4. Il costo definitivo di riscatto dell'alloggio è
costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal
costo di costruzione così come determinato dai decreti del
Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di
costruzione unitamente agli specifici capitolati di appalto,
ove e se esistenti. Al valore così determinato si applica una
riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà ed una
detrazione delle somme versate agli enti gestori per i canoni
di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese
effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per
migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche
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con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso,
ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese
per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito
di perizia tecnica concordata tra le parti.
5. Il "riscatto graduale e sociale" deve essere effettuato
con le seguenti modalità:
a) versamento iniziale di una quota concordata tra
le parti e su proposta del richiedente;
b) la quota rimanente deve essere versata
attraverso le forme più favorevoli al richiedente e su
proposta dello stesso;
c) il contratto di riscatto graduale è stipulato
contestualmente al versamento della quota iniziale stabilita
ai sensi della lettera a), e senza accensione di mutuo
ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della
proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del
costo complessivo dell'alloggio e senza aggravi per eventuali
accessori indivisibili a questo collegati ed integrati sin
dall'inizio.
6. I proventi del "riscatto graduale e sociale" degli
alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente
legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica da assegnare sia in locazione sia con patto di futuro
riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo.
7. Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge
rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo. Il
diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e
libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con
modalità concordate tra le parti. Il medesimo alloggio può
essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari
conviventi del soggetto titolare. Il medesimo alloggio non può
essere rivenduto a terzi. In caso di rilascio volontario
dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate
necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente
gestore o un suo derivato ha l'obbligo alla sua riacquisizione
ad un prezzo pari a quello corrisposto dal riscattatario, con
le maggiorazioni corrispondenti alle migliorie e manutenzioni
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effettuate ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra
l'atto di riscatto e quello di rilascio. L'ente gestore, o
l'ente da esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli
aventi diritto alla assegnazione o al riscatto.
8. Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui
agevolati ed a fondo perduto senza accensione di ipoteca
sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse
condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà
indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore
direttamente dalla Sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e
prestiti.
9. Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni.
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