| (Censimento dell'organico delle amministrazioni
pubbliche).
1. Al fine dell'adeguamento dell'organico delle
amministrazioni pubbliche, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono avviate da ogni
singola amministrazione la rilevazione degli scostamenti tra
organici di fatto e organici di diritto, nonché
l'individuazione del numero di dipendenti occorrenti per
l'espletamento delle attività istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente, e del personale mancante.
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