| (Rilevazione delle carenze di organico nelle
amministrazioni pubbliche).
1. Per il raggiungimento della finalità di cui
all'articolo 1 sono istituite apposite commissioni regionali
per la rilevazione delle carenze di organico nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, con la partecipazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e nello specifico ambito regionale, con il
compito di rilevare le carenze di organico delle
amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di cui al comma 1, con la partecipazione delle
associazioni sindacali aventi titolo alla negoziazione
decentrata, sono istituiti organismi paritetici in ogni ente
ed amministrazione.
3. Gli organismi di cui al comma 2 trasmettono alla
commissione regionale competente di cui al comma 1, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i dati relativi alle carenze del singolo
ente o amministrazione.
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