| (Inserimento nelle graduatorie).
1. I lavoratori addetti a lavori socialmente utili che
hanno superato l'esame previsto dall'articolo 4 sono inseriti
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in graduatorie istituite per ogni qualifica funzionale presso
ciascuna amministrazione, sulla base delle rilevazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 2.
2. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine
cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio
l'impiego del soggetto in lavori socialmente utili.
3. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di
precedenza esclusivamente per i lavoratori impiegati a
decorrere dalla stessa data.
4. Per i lavoratori che non sono assunti, per carenza
delle relative disponibilità, dalle amministrazioni in cui
hanno svolto la loro attività nell'ambito di lavori
socialmente utili è istituita una specifica graduatoria su
base regionale da cui attingono le diverse amministrazioni, o
i diversi enti pubblici di rilevanza locale, regionale o
interregionale operanti nel territorio della regione, che si
trovano nella condizione di carenza di organico rilevata ai
sensi dell'articolo 2, al fine di colmare le carenze
medesime.
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